Norme Tecniche di Attuazione

Art. 77. Disciplina delle aree di tutela delle acque destinate a consumo umano

1.Aree di rispetto dei punti di captazione di risorsa idrica per uso acquedottistico di pubblica fruibilità.

In merito alla ubicazione dei punti di captazione di risorsa idrica per utilizzo idropotabile e distribuzione in rete pubblica la cui ubicazione è mostrata nella "Carta della vulnerabilità degli acquiferi" (T.GEO.06 (NW,SW,NE, SE) - Carta idrogeologica e vulnerabilità degli acquiferi - elaborati di PS) si definisce e prescrive quanto segue:

  • a. ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la "zona di tutela assoluta" dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio, cos&igrave come è definito all' art. 94, comma 3 del D.L. n. 152/2006, dovrà essere costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di captazione di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e/o ad infrastrutture di servizio.

Tale zona deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e protetta dalla possibilità di esondazione di corpi idrici limitrofi.

Per le captazioni preesistenti e quelle nei centri abitati l'estensione della zona di tutela assoluta può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e con l'adozione di particolari accorgimenti a tutela della captazione stessa.

  • b.ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la "zona di rispetto" (che include la zona di tutela assoluta) dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale, cos&igrave come è definito all' art. 94, comma 4 del D.L. n. 152/2006, è quella indicata nella " Carta della Vulnerabilità degli acquiferi" (Tav. G.04).

Nella zona di rispetto si dovrà propendere per il divieto degli insediamenti dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

• dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurate;

• accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

• spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

• dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

• aree cimiteriali;

• apertura di cave e discariche che possano essere in connessione con la falda;

• terebrazione ed apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano per l'alimentazione del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione e controllo delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

• gestione e trattamento di rifiuti e loro messa a dimora e lo stoccaggio provvisorio;

• stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

• pozzi perdenti e/o sistemi di subirrigazione che prevedano immissione di reflui nel sottosuolo;

• pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Per quanto concerne le preesistenze delle attività sopraelencate, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

2.Attingimenti e derivazioni

Ai sensi del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico e delle relative misure di salvaguardia, adottato in via definitiva dal Comitato Istituzionale del 18 luglio 2012 con delibera n. 222 e definitivamente approvato con D.P.C.M. del 20.2.2015 che detta disposizioni generali e misure di attenzione in funzione della capacità di ricarica dei principali acquiferi individuati nel materasso alluvionale del Fiume Arno, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è subordinato alla verifica di compatibilità con il bilancio idrico dell'interbacino, a cura delle autorità competenti in relazione al mantenimento dell'equilibrio e del deflusso minimo totale in relazione alle seguenti classificazioni.

Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità molto inferiore alla ricarica (D4)

In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del Fiume Arno/Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale come D.4 e la cui perimetrazione è riportata, in estratto cartografico, allegato alle presenti norme si applicano le seguenti salvaguardie:

1. In tali aree sono vietati nuovi prelievi, con esclusione dei seguenti casi:

  • a) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, possono essere rilasciate concessioni ad uso idropotabile, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle relative "Misure di piano".
  • b) laddove non sia possibile una localizzazione alternativa, le concessioni

per usi diversi da quello idropotabile sono rilasciate, a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area, l'essenzialità dell'uso, la mancanza di fonti alternative di approvvigionamento, l'efficienza dell'utilizzo nonché le misure di risparmio e riutilizzo adottate. In tali casi può essere chiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle relative "Misure di piano";

  • c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, con obbligo di installazione di contatore;
  • d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, fino ad un valore di 100 m3/anno e con obbligo di installazione di contatore. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di bacino, a condizione che sia dimostrata la soste

2. In fase di rinnovo dei prelievi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 delle relative "Misure di piano";

3. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato.

4. La durata delle concessioni non può superare i cinque anni.

Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità inferiore alla ricarica (D.3)

In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del Fiume Arno/Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale come D.3 e la cui perimetrazione è riportata, in estratto cartografico, allegato alle presenti norme si applicano le seguenti salvaguardie:

1. Nelle aree a disponibilità inferiore alla ricarica, le concessioni e autorizzazioni possono essere rilasciate, sulla base dei criteri sotto riportati:

  • a) le concessioni ad uso idropotabile possono essere rilasciate a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità per l'area. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell'Allegato 2 Indirizzi per il Monitoraggio delle Misure di Piano del medesimo Stralcio Bilancio Idrico;
  • b) le concessioni ad uso diverso da quello idropotabile possono essere rilasciate a condizione che siano dimostrate la sostenibilità per l'area e l'essenzialità dell'uso anche in relazione ai quantitativi idrici richiesti. In tali casi può essere richiesta l'attivazione del monitoraggio piezometrico della falda secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2 Indirizzi per il Monitoraggio delle Misure di Piano del medesimo Stralcio Bilancio Idrico;
  • c) nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico;
  • d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico fino ad un valore di 200 m3/anno. Qualora siano richiesti volumi superiori, l'autorizzazione è rilasciata previo parere dell'Autorità di Bacino, a condizione che sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l'area;

2. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbisogno stimato;

3. La durata delle concessioni non può superare i cinque anni.

Estratto da stralci cartografici n. 30 e 31 in scala 1:25.000

Aree con acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio e a bilancio positivo - Aree a disponibilità prossima alla ricarica (D.2) e ad elevata disponibilità (D.1)

In tali aree individuate nel Piano Bilancio Idrico della Autorità di Bacino del Fiume Arno/Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale come D.2 e D.1 e la cui perimetrazione è riportata in estratto cartografico sopra allegato, si applicano le seguenti salvaguardie:

1. Nelle aree a disponibilità prossima alla ricarica e ad elevata disponibilità, le concessioni e autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio dell'acquifero. In relazione all'entità dei quantitativi idrici richiesti si tiene conto anche degli effetti indotti localmente e nelle aree contermini sulla disponibilità residua in base a densità di prelievo e ricarica specifica;

2. In funzione delle risultanze di cui al comma precedente la richiesta può essere assoggettata alle misure di cui alle zone D.4 e D.3, ivi compresi gli obblighi di monitoraggio, di cui all'Allegato 2 Indirizzi per il Monitoraggio delle Misure di Piano del medesimo Stralcio Bilancio Idrico;

3. Possono essere previste limitazioni alla durata delle concessioni.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51