Norme Tecniche di Attuazione

Art. 41.3.6 Norme comuni a tutte le zone produttive - D

1. In tutte le zone D, con l'esclusione della sola zona D3, compresi gli interventi produttivi di cui all'Allegato B, è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati, anche con tipologia multipiano, nel rispetto delle distanze minime dai confini e dalle pubbliche aree.

2. In caso di docementata impossibilità di prevedere sufficiente superficie permeabile, può essere ammessa la realizzazione di vasche di prima pioggia idonee a contenere sufficienti quantità di acqua piovana per poi rilasciarla in modo controllato. L'eventuale vasca di prima pioggia deve essere in grado di trattenere acque piuviali in isura non inferiore a mc 0,025 per ogni metro quadrato di superficie non permeabile del lotto.

3. Per tutti gli interventi con destinazione produttiva di cui all'Allegato B e in tutte le zone D, è ammessa la realizzazione di una residenza dei titolari, gestori o costudi dell'attività, per una SE non superiore dell'alloggio di mq.120 per unità produttiva. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione occorre che la SE, per la parte produttiva di riferimento, da realizzare o esistente non sia inferiore a 1.000 mq. L'intervento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'avente titolo si impegni a non alienare separatamente dall'immobile produttivo l'alloggio. Anche la registrazione al catasto di tale residenza dovrà tener conto della pertinenzialità al fabbricato produttivo.

4. Per tutti gli interventi con destinazione produttiva di cui all'Allegato B e in tutte le zone D, l'altezza massima prevista può essere derogata da apposita deliberazione della Giunta Comunale per comprovate esigenze di realizzazzione di volumi tecnici funzionali aall'attività produttiva fino ad un massimo di 18 ml.

5. Per tutti gli interventi con destinazione produttiva di cui all'Allegato B e in tutte le zone D è consentita la realizzazione di tettoie funzionali alla copertura di impianti, attrezzature e materiali nella misura massima del 10% della SC realizzata o di progetto, da ubicarsi preferibilmente in aderenza ai fabbricati, nel rispetto degli indii di permeabilità dell'area e delle distanze dai confini.

6. Per tutti gli interventi con destinazione produttiva di cui all'Allegato B e in tutte le zone D è consentita l'installazione di strutture retrattili, ancorate ai fabbricati ed in corrispondenza di idonee aperture per consentire il carico e scarico della merce.

7. In tutte le zone D, escluse le zone D3, è consentito, in deroga ai parametri edilizi ad eccezione delle distanze tra fabbricati, la reaalizzazione di locali tecnologici che costituiscono pertinenza del fabbricato principale, ad uso centrale termica, autoclave, impianti di depurazione, impianti tecnologici, cabine elettriche.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51