Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 12 BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Gli edifici dovranno osservare le prescrizioni della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e del D.M. n, 236 del 14 giugno 1989.

2. Gli edifici e/o le parti di essi destinati ad attività commerciali, pubblici servizi o esercizi, nonché le opere di urbanizzazione pubbliche e private, quali strade, parcheggi, aree verdi attrezzate, dovranno osservare le prescrizioni del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, ove più restrittive rispetto alle altre normative citate.