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Art. 69 – Caratteri generali, prescrizioni per i Piani e Programmi di Settore

69.1 I piani e programmi di settore si sviluppano in conformità con le disposizioni delle rispettive leggi e direttive di riferimento, con gli obiettivi generali e le prescrizioni del P.I.T. e con gli obiettivi specifici e le prescrizioni dei sistemi locali provinciali del P.T.C.

69.2 Le disposizioni dei piani settoriali e specialistici e dei programmi di livello provinciale, hanno la medesima natura delle disposizioni programmatiche e vale per esse quanto stabilito relativamente a queste ultime. Tali piani costituiscono integrazioni del presente piano.

Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche territoriali settoriali e la conformità con il P.T.C. rispetto alle invarianti territoriali, alle prescrizioni e la compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio ed agli effetti sulle risorse naturali, le previsioni di carattere territoriale derivanti da atti della programmazione settoriale provinciale, sono sottoposte ad una verifica tecnica interna da parte della Conferenza Interna istituita ai sensi dell’art.22 della L.R.76/96 con Del.C.P.n.222 del 20.11.2001; la conferenza interna, al fine di assicurare il coordinamento e la conformità delle politiche territoriali settoriali con il PTC , sottopone le previsioni di carattere territoriale derivanti da atti della programmazione settoriale provinciale ad una verifica tecnica rispetto alle invarianti territoriali, alle prescrizioni e alla compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali delò territorio ed agli effetti sulle risorse naturali,stabilendo ove necessario loe opportune prescrizioni di cui all’art. 51 della LR 1/2005 smi

Dell’esito della conferenza e del suo recepimento da parte del piano settoriale viene dato atto nel provvedimento di approvazione dello . stesso.

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Art. 72 (soppresso)

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