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Art. 61 – Le aree agricole

61.1 Criteri generali

La legislazione vigente stabilisce che, nell’ambito del territorio rurale, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio individuano le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola. Per zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, si intendono quelle individuate in considerazione del sistema aziendale agricoloesistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine fisico, della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità delle risorse nonché della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.

Le zone ad esclusiva funzione agricola corrispondono alle aree di elevato pregio a fini di produzione agricola anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche,climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.

Nelle zone con esclusiva funzione agricola sono di norma consentiti impegni di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione o lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.

61.1.1 Non fanno parte dell’ambito di applicazione della legislazione vigente in zona agricola le aree urbanizzate o da urbanizzare previste negli strumenti urbanistici attuativi o nei Piani Strutturali, per infrastrutture o strutture d’interesse generale previste negli atti richiamati all’art.2 del P.I.T, le aree soggette alla disciplina della L.394/91 e della L.R.49/95 e succ.mod. e integraz. e le aree di interesse ambientale, per rilevanti valori naturalistici, come individuate nella Tav. P.7, anche autonomamente individuate dai Piani Strutturali e destinate a gestione speciale dagli strumenti urbanistici o attraverso gli strumenti L. 394/91 e della L.R. 49/95 e succ.mod. e integraz.

61.1.2 Per l’applicazione delle discipline di competenza provinciale contenute agli art.63-64, in attuazione della legislazione vigente in zona agricola il P.T.C., distingue i seguenti ambiti territoriali omogenei, come rappresentati alla Tav. Q.C. 7a :

  • a) Sistema Agricolo di Pianura, che comprende :
    • a.1) Sub-sistema agricolo della pianura alluvionale
    • a.2) Sub-sistema agricolo dell’ambiente fluvio-lacuale e palustre, coincidente con il sistema idraulico di cui all’art.22.2 e comprendente le:
      • - le zone di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corsi d’acqua e dei bacini
      • - le zone umide
  • b) Sistema Agricolo Collinare articolato nei seguenti sub-sistemi:
    • b.1) Sub-sistema dei Monti Pisani
    • b.2) Sub-sistema dei terreni argillosi
    • b.3) Sub-sistema dei terreni sabbiosi
    • b.4) Sub-sistema dei terreni brecciosi

61.1.3 I Comuni nel Piano Strutturale,

  • - sulla base della caratterizzazione economico-agraria delle aree agricole in:
  • - aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani
  • - aree a economia agricola debole determinata dall’influenza urbana
  • - aree marginali ad economia debole
  • - aree ad agricoltura sviluppata estensiva
  • - aree ad agricoltura intensiva specializzata
  • - sulla base della rilevanza e connotazione delle risorse agro-ambientali di cui all’art.40 della legge regionale 1/2005 vigente, e documentate alle Tav.Q.C.7 a-h, suddividono il territorio agricolo in :
  • - aree ad esclusiva funzione agricola
  • - aree a prevalente funzione agricola

61.1.4 Nell’individuazione delle aree ad esclusiva o a prevalente funzione agricola tutti i Comuni si atterranno anche ai seguenti criteri di individuazione:

  • * vocazione specificatamente agricola delle diverse porzioni di territorio, intesa come bilancio complessivo delle caratteristiche dei suoli (capacità produttiva intrinseca attuale o potenziale, limitazioni di ordine geologico, idrogeologico, pedologico, clivometrico, ecc.)
  • * assetto dei terreni (reticolo viario, rete scolante, rete poderale e sistemi irrigui) e dotazione individuale di strutture (stalle, fienili, magazzini, silos, impianti di trasformazione, rimessaggi, ecc...);
  • * disponibilità di infrastrutture e impianti d’interesse collettivo per la produzione e la commercializzazione;
  • * struttura aziendale esistente (estensione della proprietà, strutture edilizie, ambiti omogenei per tipo di coltura, trend produttivi e gestionali)
  • * ruolo assunto dalle attività agricole ai fini della caratterizzazione sociale ed economica del territorio
  • * ruolo svolto delle attività agricole ai fini della qualità agricola/ambientale del territorio;
  • * aree a particolare specializzazione (colture ortive, florovivaistiche, frutticole e vinicole) e tipicità (vigneti DOC, DOCG, IGT) delle produzioni agricole (DOP, IGP) e loro inserimento nella filiera agroalimentare (Tav. Q.C.7b).

Sono aree ad esclusiva funzione agricola i beni d’uso civico a destinazione agricola, come risultanti nel quadro conoscitivo provinciale e rappresentate alla Tav. Q.C.7a ed eventualmente verificati dal quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali.

A sostegno delle analisi, i Comuni utilizzano anche gli archivi informatici geografici e descrittivi provinciali, comprensivi dei dati dell’archivio A.R.T.E.A. e dell’Osservatorio provinciale dei P.A.P.M.A.A.;

61.1.5 I Comuni nel definire le strategie di sviluppo del territorio rurale perseguono gli obiettivi e rispettano le discipline delle invarianti espresse al Titolo I Capo II delle presenti norme per il territorio rurale, con specifico riferimento al sistema territoriale provinciale di appartenenza e nel rispetto delle discipline specifiche contenute al Capo III.

61.1.6 Gli strumenti di pianificazione comunali generali individuano all’interno delle zone agricole le zone agricole di interesse paesaggistico .

Per zone agricole di interesse paesaggistico si intendono le zone agricole, anche interessate da altre componenti territoriali considerate dal presente piano, ove ricorrano una o più delle seguenti caratteristiche:

* presenza di forme di coltivazione tradizionali o particolari, connotanti il paesaggio, quali le colture ad olivo negli ambiti collinari, le coltivazioni nelle bonifiche storiche, sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica e simili;

* presenza di un significativo rapporto tra qualità degli edifici e delle infrastrutturazioni, assetti vegetazionali e colture;

* conformazione dei terreni agricoli ad assetti antichi o presenti dei corpi idrici (divagazioni storiche, antiche rive lacuali, terrazzi alluvionali del quaternario, e simili);

* presenza di formazioni geologiche particolari, di depositi fossiliferi significativi, di carsismi, di siti storici di estrazioni minerarie, di grotte o di altre singolarità;

* costituire aree di congiunzione tra ambiti di interesse naturalistico-ambientale, essendo idonee alla conservazione ed all'arricchimento delle speci vegetali ed animali;

* essere relazionate con l'ambiente fluvio-lacuale, con significativa connotazione naturalistica.

* essere prossimi o contigui ad aree individuate dal P.T.C. come aree d’interesse ambientale;

* essere prossimi o contigui a siti s’importanza regionale (S.I.R.) .

61.1.7 Relativamente alle zone agricole di interesse prevalente paesaggistico identificate come tali in ragione di una riconosciuta particolare incidenza del rapporto colture-paesaggio gli strumenti di pianificazione comunali generali dettano indirizzi per i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, volti alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione:

  • a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • b) degli assetti poderali;
  • c) dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
  • d) della rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori;
  • e) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
  • f) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle speci autoctone o tradizionali;
  • g) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali terrazzamenti, marginamenti, arginature, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.

61.1.8 Relativamente alle zone agricole di interesse paesaggistico, tenendo conto di quanto contenuto al precedente comma, gli strumenti di pianificazione comunali generali dettano discipline volte:

  • - a promuovere l’esercizio dell’agricoltura, con la finalità della conservazione, del ripristino e della valorizzazione degli elementi connotanti il paesaggio, nonché delle caratteristiche naturalistiche significative;
  • - a promuovere la forestazione con boschi d’alto fusto, o più congrue forme di rinaturalizzazione guidata, suscettibili di condurre la zona ad assestarsi in equilibri delle dinamiche naturali che rendano successivamente eventuale e marginale l’intervento correttivo antropico.
  • - a promuovere interventi di rinaturalizzazione, per le finalità di rafforzamento del sistema della rete ecologica provinciale, come individuata alla Tav. P.14 .

61.1.9 Per le zone agricole di interesse paesaggistico, in ragione dei caratteri dello specifico interesse rappresentato, gli strumenti di pianificazione comunali generali possono in ogni caso escludere, limitare, o subordinare a particolari condizioni o all’osservanza di particolari prescrizioni, la nuova edificazione sia a uso abitativo che di annessi agricoli.

61.1.10 Relativamente alle aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani intese come aree periurbane, collocate tra la zone edificata e la zona agricola o come aree infraurbane, poste all’interno di aree già urbanizzate, gli strumenti di pianificazione comunali generali dettano discipline volte a inibirne trasformazioni e utilizzazioni improprie, suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale.

61.1.11 Gli strumenti di pianificazione comunali generali, pertanto, pure non escludendo necessariamente le aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, devono prevedere trasformazioni, fisiche e funzionali, capaci di configurare un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra la parte urbanizzata ed edificata con continuità e le altre parti del territorio. A tal fine, essi destinano le aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani, in alternativa:

  • - all’esercizio dell'agricoltura, ove la conformazione dei fondi rustici lo renda concretamente fattibile, escludendo in ogni caso l’edificazione di edifici che non si configurino esclusivamente come annessi rustici,
  • - alla realizzazione ed all’attivazione di orti urbani, riservandone o meno la gestione a predeterminate categorie di cittadini, in ogni caso sistemati in base a progetti urbanistico-edilizi unitari,
  • - alla realizzazione di spazi sistemati a verde, anche attrezzato, pubblici e d’uso collettivo, ovvero anche privati ed aperti al pubblico,
  • - alla realizzazione di spazi forestati con boschi d’alto fusto, d’iniziativa sia pubblica che privata, in ogni caso suscettibili di fruizione collettiva.

61.2 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno

61.2.1 I Comuni del sistema territoriale locale della Pianura dell’Arno, individuano in generale come aree agricole a “esclusiva funzione agricola”, ovvero di interesse agricolo primario, le aree di pianura alluvionale ad agricoltura sviluppata estensiva o intensiva e specializzata, e, ancorchè marginali, aree collinari caratterizzate dalla tipicità e significatività delle produzioni agricole, in particolare nel settore olivicolo, vitivinicolo e tartufigeno.

Nelle aree che i piani strutturali indicheranno come aree tartufigene, l’obiettivo sarà il mantenimento delle attività agricole, svolte con opportune modalità.

Solo eccezionalmente, tali aree, potranno essere interessate da trasformazioni d’ uso, opportunamente valutate e previste negli strumenti di pianificazione.

Non sono, in generale aree ad esclusiva funzione agricola, le aree contigue agli aggregati urbani o e le aree agricole deboli per influenza urbana caratterizzate da elevata valenza paesaggistica, con funzione preminente di presidio ambientale, (Monte Pisano e Colline di Vecchiano).

61.2.2 Considerato che il subsistema dei Monti Pisani, presenta una frammentarietà della attività agricola sia aziendale che amatoriale, al fine di contrastarne l’abbandono e il dissesto idrogeologico i comuni possono ai sensi della normativa vigente ammettere per le attività amatoriali con superficie fondiaria minima pari a 3000 mq, coltivata a oliveto o frutteto, la realizzazione di annessi agricoli precari in legno non ancorati al suolo, della superficie massima di 12 mq e altezza massima in gronda di 2,2 metri ad uso deposito attrezzi agricoli, che non comportino alcuna modifica della morfologia dei luoghi e movimenti del terreno. Tali annessi dovranno essere demoliti alla cessazione dell’attività agricola amatoriale, previa comunicazione obbligatoria al Comune da parte dell’interessato.

61.3 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale delle Colline Interne e Meridionali

61.3.1 I Comuni del sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali, caratterizzate nel Subsistema delle Colline litoranee e della bassa Val di Cecina dall’influenza urbana esercitata dai Comuni costieri della Provincia di Livorno, nel Subsistema delle Colline dell’Alta Val di Cecina, da una economia debole per la marginalità delle aree e nel Sub-sistema delle Colline della Valdera, da un economia solo in parte debole per l’influenza urbana o per la contiguità agli aggregati urbani, individueranno prioritariamente le aree ad esclusiva funzione agricola in ambiti collinari caratterizzati dalla tipicità e significatività delle produzioni agricole, in particolare nel settore vitivinicolo, olivicolo e frutticolo e delle infrastrutture agrarie e nelle aree della pianura alluvionale del Cecina .

Le discipline per le zone agricole degli strumenti di pianificazione comunale saranno rivolte a tutelare in particolare gli assetti idraulici e a superare il degrado geomorfologico.

Art. 62 – Trasformazioni ed utilizzazioni ammissibili nelle zone agricole

Nelle zone agricole, sono ammissibili, compatibilmente con quanto descritto nei nel programma aziendale plurinnale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A).; presentati dai soggetti abilitati per legge nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli, le utilizzazioni e le trasformazioni seguenti:

  • a) l'ordinaria coltivazione del suolo, compreso l’eventuale cambio di coltura e l’impianto di colture arboree specializzate;
  • b) la forestazione, anche finalizzata all’incremento della rete ecologica provinciale, come rappresentata alla Tav. P.14 ( boschi planiziali, formazioni arboreo-arbustive…);
  • c) gli interventi di gestione del bosco con le modalità indicate all’art.29;
  • d) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell’intensità di sfruttamento colturale dei suoli;
  • e) la zootecnia di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;
  • f) le attività faunistico-venatorie;
  • g) la pesca e l’itticoltura non intensiva, esercitata in forme tradizionali;
  • h) le attività connesse con l’agricolura e/o l’itticoltura aziendali od interaziendali;
  • i) l'utilizzazione dei manufatti edilizi esistenti quali abitazioni funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura e quali annessi agricoli;
  • j) l'utilizzazione di parte dei manufatti edilizi per funzioni agrituristiche, nei limiti delle relative disposizioni;
  • k) i mutamenti dell'uso tra i diversi tipi di utilizzazione come annesso rustico, nonché tra tale utilizzazione e l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze degli addetti all'agricoltura e viceversa;
  • l) le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi rurali esistenti con i limiti di cui all’art.57 e all’art.65, incentivando tecniche edilizie compatibili con le caratteristiche costruttive locali e che perseguano il risparmio energetico;
  • m) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura;
  • n) la nuova edificazione di annessi agricoli;
  • o) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell’energia e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili;
  • p) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti, e simili;
  • q) la realizzazione degli interventi previsti dalla disciplina urbanistica comunale ai sensi della legislazione vigente.

Art. 63 – Nuova edificazione di edifici ad uso abitativo nelle zone agricole

63.1 La presente disciplina si applica a tutto il territorio agricolo della Provincia, salve diverse più restrittive discipline stabilite dai Comuni in relazione a particolari ambiti rurali individuati in relazione al prevalente interesse ambientale o paesaggistico. Sono comunque escluse dall’edificazione, anche se concorrono al dimensionamento dell’azienda le aree ricadenti nel sistema di paesaggio-fluvio-lacuale come definite all’art.22.2 ed individuate alle Tavv. P.6 e P.10.

63.2 La nuova edificazione di edifici a uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, nell’azienda agricola è ammissibile solamente alle seguenti condizioni:

A) che l'edificazione avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola e delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari impegnati nell’attività agricola, fatto salvo quant’altro previsto dall’art 41 e 42 della legge LR 1/ 2005 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione;

B) che l’azienda agricola interessata consenta l’edificazione di almeno un’unità abitativa in ragione dei seguenti rapporti tra unità immobiliari ad uso abitativo e relative superfici fondiarie minime mantenute in produzione, differenziate a seconda delle qualità delle colture:

  • a) colture orto florovivaistiche
    • a) in caso di coltura ripetuta, ovvero producente almeno due raccolti l’anno, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema agricolo della pianura alluvionale: 1,5 ettari;
    • b) in caso di unico raccolto l'anno, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema agricolo della pianura alluvionale: 4 ettari;
  • b) vigneti
    • Per i terreni a vigneto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 3 ettari;
  • c) frutteti
    • Per i terreni a frutteto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 4 ettari;
  • d) oliveti
    • Per i terreni a oliveto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 4 ettari;
  • e) seminativi
    • Per i terreni a seminativo (seminativo irriguo, colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo), superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale: 30 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 15 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 30 ettari, ridotti a 15 ettari per i terreni ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 75/268/CEE;
  • f) bosco d'alto fusto, bosco misto e bosco ceduo
    • Per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, e bosco ceduo, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 30 ettari;
  • g) pioppeti
    • Per i terreni a pioppeto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale: 30 ettari;
  • h) castagneto da frutto
    • Per i terreni a castagneto da frutto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 10 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 10 ettari;
  • i) pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato
    • Per i terreni a pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato:
      • -nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 50 ettari;
      • -nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 50 ettari;

Per le aziende biologiche iscritte nell’elenco regionale di cui all’art.3 della L.R. n 49 del 16 luglio 1997, certificate e non in conversione, le superfici fondiarie minime sono ridotte del 30%

C) che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli addetti, siano dimostrate, con riferimento all’esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.A.P.M.A.A)

Ai sensi della lettera A) del comma 1, i provvedimenti abilitativi alla nuova edificazione di edifici a uso abitativo sono rilasciati esclusivamente alle aziende agricole che abbiano presentato un

  • 63.3 Programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale P.A.P.M.A.A.;di cui all’art.66 e a seguito della sua approvazione, solamente in funzione delle esigenze abitative:
    • - di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli ai sensi delle vigenti leggi,
    • - di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, e attualmente impiegati in azienda
    • - dei coadiuvanti familiari in caso di azienda coltivatrice diretta.
  • 63.4 Le esigenze abitative di cui all’art.63.2 lettera A) devono essere dimostrate dal programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa. Nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.
  • 63.5 Ai fini del rispetto dei rapporti tra unità abitativa e relative superfici fondiarie minime, di cui all’art. 63.2 lettera B), sono computate le unità abitative già esistenti nel fondo rustico interessato, ferme restando le possibilità di trasformazione degli edifici esistenti di cui all’art. 65.
  • 63.6 Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta ove risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le superfici fondiarie minime previste per le rispettive colture dalla lettera B) dell’art. 63.2.
  • 63.7 I terreni ricadenti nelle zone agricole nell’ambito del subsistema dell’ambiente fluvio-lacuale e palustre non possono essere in alcun caso interessate dall’edificazione, ma concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria minima, secondo i parametri stabiliti dalla lettera B) dell’art. 63.2 per i terreni ricadenti nelle zone agricole del subsistema della pianura alluvionale.
  • 63.8 La classifica delle qualità di coltura é quella realmente risultante all’atto della presentazione del P.A.P.M.A.A.;
  • 63.9 Qualora le colture in atto al momento della presentazione del P.A.P.M.A.A.; siano diverse da quelle censite al catasto, l’azienda dovrà provvedere alla variazione catastale come previsto dalla vigente normativa. Copia della variazione dovrà essere presentata al Comune. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, è presentato dagli aventi diritto al comune competente per territorio con le modalità di cui all’articolo 9, comma 1.del regolamento di attuazione del titolo IV, capo III Il territorio rurale dellaLR1/2005
  • 63.10 Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione alla configurazione ed all’assetto proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente. I predetti edifici devono essere altres&igrave conformi alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell’edificazione ad uso totalmente o parzialmente abitativo negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali, che possono in determinate aree anche limitare, in tutto o in parte, l’edificazione.
  • 63.11 Ai sensi del art.21 comma7 del PIT, sono da evitare le tipologie insedative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana;

Art. 64 – Nuova edificazione di annessi agricoli

64.1 Disposizioni generali

64.1.1 In carenza del quadro conoscitivo, comprensivo anche della struttura delle imprese esteso a tutto il territorio comunale o comunque riferito ad ambiti geograficamente riconoscibili e distinti, concordati con la Provincia, non sono ammesse modifiche ai parametri aziendali per la costruzione di annessi rustici, come individuati al successivi punti 64.2 e 64.3 con riferimento ai sub-sistemi nei quali sono suddivise le aree agricole e come individuati nelle Tav. Q.C.7cdel P.T.C.:

Sistema agricolo di pianura, comprendente

  • il sub-sistema della pianura alluvionale ed
  • il sub -sistema dell’ambiente fluvio-lacuale e palustre,

Sistema agricolo collinare ,comprendente

  • il sub sistema del Monte Pisano,
  • il sub-sistema collinare dei terreni argillosi,
  • il sub sistema collinare dei terreni sabbiosi ed
  • il sub-sistema collinare dei terreni brecciosi

64.1.2 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi agricoli è consentita solamente nelle quantità strettamente commisurate alla dimostrata capacità produttiva di un fondo rustico, o di più fondi nei casi di aziende agricole associate o alle reali attività connesse e risultanti necessari, tenuto conto degli annessi rustici esistenti nel fondo o nei fondi interessati, in base a programmi di miglioramento agricolo-ambientale presentati da aziende agricole come definite all’art 66.

64.1.3 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi in funzione delle colture, è ammessa nel rispetto dei rapporti tra superfici fondiarie minime mantenute in produzione ed edifici secondo le specifiche contenute al comma 64.2.

64.1.4 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi in funzione dell’esercizio di attività zootecniche aziendali od interaziendali è altres&igrave ammissibile nel rispetto dei rapporti tra superfici fondiarie minime mantenute in produzione/numero dei capi allevati ed edifici come specificati al comma 64.3.

64.1.5 Sono comunque escluse dall’edificazione, anche se concorrono al dimensionamento dell’azienda le aree ricadenti nel sistema di paesaggio-fluvio-lacuale come definite all’art.22.2 ed individuate alle Tavv. P.7-P10.

64.1.6 Le nuove edificazioni di annessi rustici, ove ammesse, non devono superare sotto gronda l’altezza di ml 3,00; la richiesta di maggiori altezze degli annessi dovrà essere motivata tecnicamente in relazione a esigenze particolari nel programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale,

64.2 Superfici fondiarie minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione alle attività colturali (art.3 comma 4 e art.3 comma 5bis L.R. 64/95 e succ. mod.e integrazioni)

La nuova edificazione di annessi rustici in relazione alle attività colturali, è ammissibile nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Colture orto florovivaistiche

  • a.1 Nel subsistema della pianura alluvionale
    • a.1.1 in caso di coltura ripetuta, ovvero producente almeno due raccolti l’anno:
      • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 0,8 ettari:
        ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 50 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 0,8 ettari e 1,6 ettari:
        ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento;
      • -superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 1,6 ettari:
        ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio sia ad uso ricovero attrezzi di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 1,6 ettari;
    • a.1.2 in caso di un unico raccolto l’anno:
      • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
        ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 50 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
        ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
        ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • a.1.3 ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili, per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • a.2 Nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • a.3. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • a.3.1 I Comuni che dispongano della risorsa geotermica potranno consentire la realizzazione di serre nelle aree agricole di collina, a condizione che i P.S. abbiano perimetrato specificatamene le aree dove poterle realizzare, stabiliscano misure di mitigazione ambientale e paesaggistica e le serre siano alimentate unicamente mediante teleriscaldamento.
    • a.3.2 La realizzazione delle serre è condizionata ai medesimi minimi aziendali delle serre di pianura.
    • a.3.3 La cessazione dell’utilizzo della risorsa geotermica determina l’immediata rimozione della serra.
  • a.4. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

b) Vigneti

  • b.1. Nel subsistema della pianura alluvionale
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/cantina, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/cantina, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • b.2. Nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • - le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • b.3. Nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 3 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
  • b.4. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità solo ad uso magazzino/cantina di un incremento della superficie sopra indicata del 20per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari.
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/cantina, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • b.5. ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di imbottigliamento, e/o di invecchiamento, vendita esposizione e degustazione, ovvero dipendenti da peculiari produzioni, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, con parametro massimo di 1 mq. per ettolitro di vino prodotto
  • b.6. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

c) frutteti:

  • c1. Nel subsistema della pianura alluvionale
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • c2. subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • c3. subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 3 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
  • c4. subsistemi dei terreni sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • c5. subsistema dei terreni argillosi
    • - fermo restando che tali terreni non si prestano alla coltura a frutteto in ragione delle caratteristiche pedologiche, in presenza di impianti esistenti e produttivi di superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • c6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • c.7. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità di ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola.

d) oliveti:

  • d.1. nel sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 30 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 4 ettari e 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 8 ettari
  • d.2. nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • d.3. nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 25 di superficie, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
  • d.4. nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 30 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 4 ettari e 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 8 ettari;
  • d.5. nell’ambito sia del subsistema dei Monti Pisani che dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi, ove le coltivazioni siano disposte a terrazzamenti:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 2 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 2 ettari e 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 2 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
  • d.6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • d.7. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

e) seminativo
(seminativo irriguo, colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo)

  • e.1. Nel sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali per metri quadrati 20 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 40 di superficie utile,
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 30 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 3,5 metri quadrati, della superficie utile suindicata;
      ad uso stoccaggio foraggi di 7 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 6 ettari e 10 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 10 ettari e 20 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 10 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 20 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 20 ettari;
    • e.2. Nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
      le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • e.3. Nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 10 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 20 di superficie utile,
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 30 di superficie utile,
      dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra.
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari ammissibilità:
      di un incremento della superficie suindicata, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali : metri quadri 1,5 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi : metri quadri 3,5 di superficie utile ,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 6 ettari e 10 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 10 ettari e 20 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della sup. utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 10 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 20 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 20 ettari;
  • e.4. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 9 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 23 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 40 di superficie utile, e
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 9 ettari:
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 20 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 2,5 metri quadrati, della superficie utile suindicata;
      ad uso stoccaggio foraggi di 4,5 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 9 ettari e 13 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 13 ettari e 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 13 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 23 ettari;
  • e.5. Nel subsistema dei terreni brecciosi:
    • -superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 9 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 18 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 30 di superficie utile, e
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 9 ettari:
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 20 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 2 metri quadrati, della superficie utile suindicata ad uso stoccaggio foraggi di 3 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 9 ettari e 13 ettari:
      ammissibilità,
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 13 ettari e 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 13 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 23 ettari;
  • e.6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.7. nei sistemi di cui ai commi precedenti, l’effettiva necessità del ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola. La relizzazione del fienile e dello stoccaggio cereali è in funzione dell’effettiva consistenza dei cerali e dei foraggi prodotti.

f) terreni a bosco d’alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato:

  • di norma non esprimono fabbisogni di annessi rustici, salvo particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.
  • In ogni caso i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, invece, non possono essere in nessun caso direttamente interessati dall'edificazione.
  • Metati ed essiccatoi per castagne, ove ne sia dimostrata la necessità per la coltivazione, potranno essere realizzati unicamente in aree limitrofe ai boschi, a non meno di 100 metri di distanza o in radure superiori a 2000 mq.

64.3 Superfici fondiarie minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione all’esercizio di attività zootecniche (art.3 comma 4 e art. 3 comma 5 bis L.R. 64/95e succ. mod e integrazioni)

La nuova edificazione di ulteriori annessi agricoli in funzione dell’esercizio di attività zootecniche aziendali od interaziendali è ammissibile nel rispetto delle seguenti disposizioni contenute nelle lettere A,B,C,D,E,F del presente comma. Sono fatte salve superfici diverse in applicazione di regolamenti comunitari, nazionali, regionali in materia igienico-sanitaria sul benessere degli animali per la cui attuazione è competente l’A.S.L.

A) allevamenti di bovini:

  • a.1. nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, in alternativa:
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 20 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 70 di superficie utile,
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 40 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 20 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 100 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 40 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 11,5 metri quadrati per gli allevamenti di capi da latte e di 20 metri quadrati per gli allevamenti di capi da carne, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • a.2. nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di bovini
  • a.3. nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di bovini;
  • a.4. nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra, in alternativa:
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 10 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 35 di superficie utile,
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 20 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 60 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 10 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 50 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 20 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 75 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 5 metri quadrati per gli allevamenti di capi da latte e di 10 metri quadrati per gli allevamenti di capi da carne, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;

B) allevamenti di suini:

  • b.1 nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso porcilaie per 120 capi e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 20 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili, eccedenti quelle strettamente funzionali all’ingrasso dei capi, per esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • b.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di suini;
  • b.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di suini;
  • b.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso porcilaie per 60 capi e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 10 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili, eccedenti quelle strettamente funzionali all’ingrasso dei capi, per esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

C) allevamenti di ovini:

  • c.1 nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso ovili per 150 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 25 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • c.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di ovini
  • c.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • l’esigenza di nuove edificazioni di annessi rustici per allevamenti di ovini è da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, fermo restando che gli eventuali fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • c.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso ovili per 75 capi e conseguentemente per metri quadrati 75 di superficie utile, dovendo i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 12,5 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

D) allevamenti avicunicoli:

  • d.1 nell’ambito del sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, in alternativa:
      • - adibiti all’allevamento di galline ovaiole, per 1500 capi e conseguentemente per metri quadrati 400 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di polli da carne, per 4200 capi e conseguentemente per metri quadrati 300 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di conigli, per 7000 capi e conseguentemente per metri quadrati 300 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 60 metri quadrati per gli allevamenti di galline ovaiole, di 50 metri quadrati per gli allevamenti di polli da carne, di 50 metri quadrati per gli allevamenti di conigli, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • d.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di avicunicoli;
  • d.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • l’esigenza di nuove edificazioni di annessi rustici per allevamenti avicunicoli è da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, fermo restando che gli eventuali fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • d.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, e dovendo i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra, in alternativa:
      • - adibiti all’allevamento di galline ovaiole, per 750 capi e conseguentemente per metri quadrati 200 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di polli da carne, per 2100 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di conigli, per 3500 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari :
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 30 metri quadrati per gli allevamenti di galline ovaiole, di 25 metri quadrati per gli allevamenti di polli da carne, di 25 metri quadrati per gli allevamenti di conigli, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

E) allevamenti di equini:

  • e.1 nell’ambito del sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 12 capi e conseguentemente per metri quadrati 108 di superficie utile, più metri quadrati 72 di superficie coperta con tettoia;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di equini;
  • e.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 2 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 2 capi e conseguentemente per metri quadrati 18 di superficie utile, più metri quadrati 12 di superficie coperta con tettoia, fermo restando che i fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 2 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 2 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 6 capi e conseguentemente per metri quadrati 54 di superficie utile, più metri quadrati 36 di superficie coperta con tettoia, fermo restando che i fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.

F) per allevamenti di animali non contemplati dalle lettere che precedono, i fabbisogni di annessi rustici sono da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.

G) I Comuni, sulla base dell’art. 41, comma 7 della l.r. 1/2005 e dell’art.5 del DP GR 5/7/R, prevedono e disciplinano all’interno degli strumenti urbanistici vigenti, la costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2, nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA, che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici minori.

La disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

  • a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste;
  • b) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi;
  • c) le eventuali parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi di cui al presente articolo.

Ulteriori disposizioni generali

64.4.1 Ai fini del rispetto dei rapporti tra fabbricati ad uso di annessi rustici e relative superfici fondiarie minime, di cui ai commi 64.2 e 64.3, sono computati tutti i fabbricati ad uso di annessi rustici già esistenti nel fondo rustico interessato, ferma restando la possibilità di trasformazione dei manufatti edilizi esistenti di cui all’art 65.

64.4.2 I terreni, ricadenti nelle zone agricole, con qualità di coltura non contemplata dal comma 64.2, ove non ostino diverse disposizioni, possono essere interessati dall’edificazione, qualora essa sia consentita, nel fondo rustico cui appartengono in ragione dell’entità e delle qualità colturali dei terreni facenti parte del medesimo fondo rustico.

64.4.3 La classifica delle qualità di coltura é quella realmente risultante all’atto della presentazione del P.M.A.A.. Qualora le colture in atto al momento della presentazione del PAPMAA siano diverse da quelle censite al catasto, l’azienda dovrà provvedere alla variazione catastale come previsto dalla vigente normativa. Copia della variazione dovrà essere presentata al Comune in sede di rilascio del provvedimento comunale

64.4.4 –soppresso-

64.4.5 Con l’esclusione dei lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami, delle vasche per la produzione di concime, delle serre, le nuove edificazioni di annessi rustici devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente e con gli edifici ad uso abitativo di e nuova edificazione, eventualmente ammissibili. I predetti annessi rustici, ove non debbano rispondere a funzioni specialistiche innovative, devono essere altres&igrave conformi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell'edificazione di annessi rustici negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali.

64.4.6 I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e le vasche per la produzione di concime devono comunque distare non meno di 100 metri dagli edifici adibiti ad uso abitativo per addetti all’agricoltura, non meno di 200 metri dagli edifici eventualmente esistenti nelle zone agricole che abbiano legittimo uso abitativo diverso da quello funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, non meno di 500 metri dagli insediamenti con destinazione extragricola esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali, non meno di 20 metri dai confini di proprietà, ed infine non meno di 150 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo, fontana.

64.4.7 E’ammessa l’installazione, con esclusione delle zone ricadenti nel subsistema dell’ambiente fluvio-lacuale-palustre, per lo svolgimento delle attività di cui all’art.61.1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. I predetti manufatti precari, ove non debbano rispondere a funzioni specialistiche innovative, devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche, tipiche dell’edificazione di annessi rustici negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali.

64.4.8 Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari di cui al comma precedente non può essere superiore a un anno, salvo che per le serre con copertura stagionale, le quali possono essere mantenute per un periodo di tempo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno. A tal proposito i Comuni individueranno i materiali, le dimensioni e le distanze minime.

64.4.9 La realizzazione di serre fisse è ammessa solamente nelle aree di pianura; per esse non si applicano i minimi fondiari di cui all’art.64 lett.a

64.4.10 I Comuni di Pomarance, Castelnuovo V.C., Montecatini V.C. e Monteverdi M.m potranno individuare nei Piani Strutturali specifiche aree agricole, diverse da quelle di pianura, dove poter realizzare serre unicamente se teleriscaldate. I piani dovranno in tale caso contenere misure di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico.

64.4.11 I Comuni in relazione alla classificazione economico agraria del territorio ed ai caratteri specifici delle attività agricole, disciplineranno l’ammissibilità, o meno, di annessi in relazione a superfici agricole al di sotto dei minimi aziendali, definendone la dimensione massima e le caratteristiche tipologiche e costruttive.

Art. 65 – Trasformazioni degli edifici esistenti e recupero dei ruderi

65.1 Gli strumenti urbanistici generali comunali possono ammettere il cambio di destinazione d’uso di edifici a uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, esistenti in zona agricola alla data di adozione degli strumenti medesimi, ad altra utilizzazione, previa dimostrazione, in un. P.A.P.M.A.A, e parere della Provincia, della non necessità per le esigenze abitative di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, nel rispetto dei rapporti tra unità abitative e superfici fondiarie minime, contenuti all’art. 63.

65.2 Gli strumenti urbanistici generali comunali possono ammettere il cambio di destinazione d’uso degli edifici adibiti ad annessi rustici, esistenti in zona agricola alla data di adozione degli strumenti medesimi, ad un’altra utilizzazione, anche in connessione con trasformazioni, previa dimostrazione, in un programma di miglioramento agricolo-ambientale, e parere positivo della Provincia, della non necessità alla conduzione del fondo, tenendo conto dei parametri di cui all’art. 64.2 e 64.3.

65.3 Per gli edifici che, alla data di entrata in vigore della L.R. 14 aprile 1995, n.64, abbiano legittimamente in atto un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari o da quello come annesso rustico, é ammissibile, il mutamento dell’uso tra quello in atto ed altro uso, anche in connessione con trasformazioni fisiche.

Il mutamento tra l’uso in atto e quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, é ammissibile alle condizioni di cui all’art.62.

Il mutamento tra l’uso in atto e quello come annesso rustico, é ammissibile alle condizioni di cui all’art.63.

65.4 Nei casi di cui ai commi 65.1 e 65.2 gli strumenti urbanistici comunali individueranno come utilizzazioni compatibili, diverse da quella abitativa funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, e da quella come annesso rustico, le seguenti utilizzazioni:

* abitazioni ordinarie;

* abitazioni specialistiche;

* artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;

* artigianato di servizio;

* esercizi commerciali al dettaglio;

* servizi di pertinenza degli esercizi commerciali al dettaglio;

* pubblici esercizi;

* studi professionali;

* sedi espositive;

* strutture associative;

* impianti coperti per la pratica sportiva;

* sale da ritrovo e da gioco

* attività turistico ricettive

* spazi per attività culturali

65.5 Degli edifici o complessi di edifici, esistenti in ambito rurale, con destinazione d’uso non più agricola e che siano d’interesse architettonico-testimoniale, i Piani Strutturali definiranno gli strumenti da attivare in ragione degli interventi ammessi e diretti prioritariamente al loro recupero strutturale, formale, fisico, funzionale ed igienico- sanitario:

Per i manufatti edilizi che il PS abbia individuato come privi di qualsiasi valore anche documentale e/o che insistano in aree, dove sono presenti situazioni di grave degrado edilizio e paesaggistico, il R.U. definirà la disciplina in ragione degli interventi consentiti, compresi quelli di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.

Le nuove costruzioni dovranno rigorosamente conformarsi alla morfologia dei luoghi, alle tipologie ed ai criteri aggregativi locali,utilizzando elementi decorativi, finiture e materiali propri dell’edilizia rurale dell’area.

65.6 Laddove gli strumenti urbanistici comunali prevedano trasformazioni eccedenti la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti in ambito rurale, per utilizzazioni turistico–ricettive o per servizi turistici, la disciplina comunale dovrà rispettare le specifiche norme contenute agli artt.56-57.

65.7 Sono altres&igrave ammesse, sia degli edifici ad uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, che degli edifici configurati quali annessi rustici, esistenti nelle zone agricole, nei limiti delle specifiche disposizioni eventualmente dettate a tutela delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali di determinate categorie di edifici, e subordinatamente all’approvazione di un programma di miglioramento agricolo-ambientale, le trasformazioni rientranti nelle definizioni di ristrutturazione urbanistica, mediante demolizione e ricostruzione, totale o parziale, dei preesistenti edifici e di ampliamento, anche connesso a trasformazioni di ristrutturazione edilizia, nel rispetto di quanto previsto agli artt.63-64.

65.8 Sono parimenti ammessi, gli interventi di cui al comma precedente che interessino strutture edilizie rurali allo stato di ruderi, purchè legittimi e siano ancora esistenti almeno i 2/3 della muratura o se inferiori, la loro consistenza possa essere inequivocabilmente documentata. Ove l’intervento sia finalizzato ad usi turistici, le trasformazioni sono soggette al rispetto di quanto contenuto agli artt.56-57.

65.9 I Comuni, definiscono in dettaglio nel R.U. gli interventi ammessi per gli edifici non più agricoli, esistenti in ambito rurale , e specificano gli interventi di sistemazione ambientale, in relazione allo stato delle risorse risultanti dal quadro conoscitivo del P.T.C. o dagli approfondimenti conoscitivi, derivanti dalla predisposizione della propria strumentazione urbanistica, con i seguenti obiettivi:

  • - il superamento del degrado geomorfologico, del rischio idraulico, del rischio idrogeologico;
  • - la conservazione, il mantenimento, il consolidamento e la sostituzione delle specie dei sistemi vegetazionali, inclusi nelle pertinenze o nelle restanti aree dell’azienda dalla quale tali pertinenze vengono scorporate;
  • - la valorizzazione degli ambiti paesaggistici di pregio;
  • - il recupero prioritario dei manufatti edilizi esistenti di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni agrarie ed idrauliche tradizionali;
  • - il recupero degli assetti viari poderali e/o interpoderali.

Art. 66 – Programma di miglioramento agricolo-ambientale (P.A.P.M.A.A.)

66.1 Attività connesse: i PAPMAA definiranno le superfici necessarie alla realizzazione di nuovi annessi agricoli o alla ristrutturazione e ampliamento di quelli esistenti, al fine di consentire l’ esercizio delle attività connesse ai soggetti autorizzati nelle forme e modalità della legislazione vigente.

E’ comunque da preferirsi l’ utilizzo di strutture esistenti, al fine del contenimento del consumo di suolo, ferme restando le caratteristiche costruttive e di corretto inserimento paesaggistico dettate dai precedenti articoli.

66.2 – soppresso -

66.3 - soppresso -

66.4 Nella valutazione dei P.A.P.M.A.A. devono essere osservati i parametri e le limitazioni definiti all’art. 63, art. 64.2 e art.64.3 in relazione ai sistemi e subsistemi agricoli nei quali l’azienda ricade. Devono altres&igrave essere valutate le risorse essenziali presenti e lo stato e consistenza delle stesse, quali risultanti dal quadro conoscitivo del presente piano e dagli ulteriori approfondimenti prodotti dai Comuni.

66.5 - soppresso –

66.6 - soppresso –

66.7 - soppresso –

66.8 - soppresso –

66.9 - soppresso –

66.10 - soppresso –