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Capo I Disciplina d’uso delle risorse - Le città e gli insediamenti urbani

Art. 45 Città e insediamenti urbani

I Centri storici

45.1 Il P.T.C. individua in prima approssimazione, come centri storici di cui all’art.31, gli insediamenti esistenti alla data della cartografia I.G.M. di primo impianto, come individuati nella Tav. Q.C.3 del P.T.C.

Per le finalità del presente piano, il P.T.C. distingue i centri antichi o storici in:

  • a) Centri antichi maggiori :costituiti da Pisa, Volterra e S.Miniato.
  • b) Centri antichi minori di pianura
  • c) Centri antichi minori pedecollinari
  • d) Centri antichi minori collinari
  • e) Centri antichi minori di origine industriale
  • f) Centri minori di origine termale

45.2 In relazione alle caratteristiche dei centri antichi i Piani Strutturali dettano le necessarie ed opportune direttive per la formazione dei regolamenti urbanistici e degli strumenti di pianificazione d'ambito e di dettaglio, volti a disciplinare la ricostituzione della morfologia insediativa dei nuclei storici urbanizzati a norma del successivo art.46 ed a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle unità di spazio, ove pertinente e a determinare le destinazioni d'uso con l'osservanza della disciplina contenuta all’art.32.

Art. 46 Centri storici - La conservazione, il ripristino e la ricostituzione della morfologia insediativa

46.1 La conservazione, e/o il ripristino, della morfologia insediativa, implicano il mantenimento, o la ricostituzione negli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali delle unità di spazio.

46.2 Gli spazi scoperti rispondenti alle caratteristiche dell’impianto fondiario devono restare comunque inedificati.

46.3 Gli spazi scoperti diversi da quelli di cui al comma precedente, risultanti da intercorse demolizioni, o da intervenuti crolli, di manufatti facenti organicamente parte dell'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, possono essere definiti edificabili, sulla base di parametri ricavati da elementi o tracce superstiti, da documentazione storica relativa alle preesistenze, dall’organizzazione morfologica del tessuto insediativo, dalle caratteristiche dei manufatti contigui e circostanti.

46.4 Il Piano Strutturale dispone la ricostituzione della morfologia insediativa, relativamente alle parti dei centri storici, nelle quali le caratteristiche dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario, nonché le caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi, che degli spazi scoperti , ed i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione, siano state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.

46.5 La ricostituzione della morfologia insediativa implica un insieme di interventi volto a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati.

46.6 Le discipline d’intervento che regolano la ricostituzione della morfologia insediativa dovranno fondarsi sul recupero o sulla riapplicazione delle regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti.

46.7 I Regolamenti Urbanistici definiscono puntualmente le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili e/o prescritte delle singole unità di spazio.

Art. 47 Centri storici - La disciplina delle trasformazioni e degli usi ammissibili delle unità edilizie e delle unità di spazio scoperto

47.1 I piani strutturali periodizzano gli insediamenti urbani, sulla base della Tav. Q.C.3 del P.T.C. e di studi di maggiore dettaglio, e accertano il permanere dei caratteri originari relativi a ciascun periodo assunto, nei tessuti urbani e nei manufatti edilizi attualmente esistenti.

47.2 I Regolamenti Urbanistici individuano, per i centri ed i nuclei storici, discipline delle unità di spazio edilizio e delle unità di spazio scoperto, atte a conservare e/o ripristinare le qualità formali del tessuto urbano, (qualità e mantenimento degli involucri edilizi, qualità degli spazi scoperti, dei collegamenti viari e delle piazze) anche nei suoi elementi di arredo, coloritura, finitura e di verde, in relazione alle rilevate caratteristiche tipologiche e formali e al grado di significatività e di permanenza delle stesse.

47.3 Gli strumenti di pianificazione comunali definiscono per le unità edilizie e le unità di spazio scoperto dei centri e dei nuclei antichi gli usi , che, in coerenza con le caratteristiche tipologiche che li connotano, consentono di svolgere la funzione riconosciuta dal P.T.C. al centro antico, nel contesto del sistema territoriale di appartenenza, tenendo conto della compatibilità con tutte le altre funzioni già esistenti, che inducano mobilità, della caratterizzazione e dimensione degli spazi disponibili, dei tempi di vita e di fruizione, degli orari dei servizi pubblici e privati.

47.4 I piani strutturali privilegiano nei nuclei storici nel capoluogo e nei nuclei urbani storici:

* il mantenimento nelle sedi storiche delle funzioni rappresentative del potere locale e statuale, ove presenti,

* le funzioni residenziali stabili,

* le funzioni residenziali temporanee turistiche

* le funzioni di servizio ai residenti, scolastiche, socio-sanitarie, ricreative, comprese quelle artigianali di primaria necessità o di eccellenza ,

* le funzioni commerciali di qualità, diversificando, in relazione alle caratteristiche dimensionali, morfologiche, distributive dei luoghi urbani, le modalità di accesso per le persone e per le merci, attraverso un auto coordinamento tra il piano delle funzioni, il piano degli orari dei servizi , il piano per la mobilità e il piano dei parcheggi, tenendo conto dei tempi di vita e della capacità di fruizione dei diversi portatori d’interesse.

Art. 48 Espansioni consolidate

48.1 In relazione alle caratteristiche dei centri urbani i piani strutturali dettano le necessarie ed opportune direttive per la formazione dei regolamenti urbanistici e degli strumenti di pianificazione d'ambito e di dettaglio, volti a disciplinare la ricostituzione della morfologia insediativa delle espansioni consolidate a norma del successivo art.49 ed a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle unità di spazio, ove pertinente e a determinare le destinazioni d'uso.

48.2 I Regolamenti Urbanistici prescrivono il mantenimento e l’eventuale ripristino nelle parti alterate rispetto all'assetto originario, o strutturatosi antecedentemente al riferimento temporale assunto ai sensi del precedente articolo, dell'impianto urbano delle espansioni urbane consolidate, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, nonché dei relativi arredi, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali delle unità di spazio.

48.3 I Regolamenti Urbanistici determinano le destinazioni d'uso delle unità di spazio componenti le espansioni urbane consolidate cos&igrave da garantire che:

* permanga, ovvero, se necessario, venga ripristinata, una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni;

* resti predominante, sull’insieme, il peso percentuale dell’utilizzazione abitativa;

* sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale, sull’insieme, delle altre utilizzazioni, dovendo tale peso restare secondario, pur assicurandosi la presenza di tali altre utilizzazioni, con particolare riferimento a quelle complementari con l’utilizzazione abitativa, quali le utilizzazioni per il commercio al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la produzione artigianale di beni connessi con le persone e le abitazioni, per l'artigianato di servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e privati.

Art. 49 Espansioni periferiche in addizione al nucleo storico e consolidato

49.1 Per espansioni periferiche in addizione al nucleo storico e consolidato si intendono le parti del territorio urbanizzate ed edificate, successivamente al 1950/1954.Gli strumenti di pianificazione comunali nell’individuare le parti di territorio urbanizzate diverse dai nuclei storici e dalle espansioni consolidate possono, fornendone adeguata motivazione, individuarle e perimetrale, assumendo un diverso riferimento temporale, in relazione alla effettiva e documentata vicenda storica territoriale.

49.2 Nelle espansioni periferiche, gli strumenti urbanistici comunali, previa ricognizione del quadro conoscitivo dei caratteri peculiari degli insediamenti, individuano le parti:

* da mantenere nell’assetto originariamente voluto o strutturatosi;

* da trasformare al fine di realizzare più equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati.

49.3 Nelle espansioni periferiche a bassa densità i Regolamenti Urbanistici indicano le trasformazioni necessarie ed opportune al fine di migliorare la qualità funzionale degli insediamenti.

49.4 Nelle espansioni periferiche realizzate in discontinuità spaziale rispetto alle altre parti urbanizzate gli strumenti di pianificazioni comunali non devono prevedere significativi aumenti della consistenza.

49.5 In caso di interventi di sostituzione edilizia, che comportino aumento di carico urbanistico sulle risorse e in caso di previsione di nuovi insediamenti , gli strumenti comunali per il governo del territorio documentano i servizi atti a sostenere la maggiore domanda e le risorse economiche necessarie a tale soddisfacimento, sulla base delle prestazioni minime previste nei singoli piani redatti dalla competente Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale.

Art. 50 Aree plurifunzionali esistenti - Destinazioni d’uso delle componenti insediative

50.1 Disposizioni generali

50.1.1 Gli strumenti urbanistici comunali definiscono gli ambiti prevalentemente residenziali da sottoporre ad interventi di recupero e gli ambiti di riqualificazione urbana ed in ragione delle caratteristiche dei suoli determinano le superfici minime da mantenere permeabili, perseguendo la riduzione dell’attuale impermeabilizzazione degli spazi scoperti, con il ricorso a tecniche costruttive delle pavimentazioni, che consentano lo smaltimento delle acque piovane e con l’incremento delle aree a verde.

50.1.2 All’interno dei centri storici, delle aree consolidate e degli insediamenti prevalentemente residenziali, il piano strutturale e gli strumenti di governo del territorio promuovono attraverso apposite discipline e regolamenti:

  • - la razionale distribuzione delle funzioni, privilegiando la funzione residenziale stabile e le funzioni di servizio ai residenti;
  • - l’equilibrata presenza di funzioni residenziali turistiche temporanee e artigianali di prima necessità o commerciali di eccellenza;
  • - il recupero edilizio e urbanistico e funzionale dei centri storici;
  • - la riqualificazione funzionale, urbanistica e tecnologica degli insediamenti consolidati;
  • - la riqualificazione funzionale, formale e delle reti infrastrutturali della mobilità degli insediamenti periferici;
  • - l’incremento delle superfici a verde;
  • - la progressiva ciclo-pedonalizzazione delle aree centrali storiche e residenziali;
  • - la gerarchizzazione e specializzazione degli usi dei collegamenti viari esistenti;
  • - l’individuazione e l’organizzazione funzionale delle aree di interscambio modale di trasporto;
  • - la valorizzazione e la fruizione delle golene e delle vie d’acqua per i centri fluviali;
  • - il progressivo miglioramento della qualità dell’aria;
  • - l’adeguamento della rete acquedottistica;
  • - il completamento della rete fognaria duale e l’adeguamento della capacità degli impianti di depurazione e di riciclaggio dell’acqua;
  • - lo sviluppo delle reti telematiche.

50.1.3 Nelle aree dove sono allocate attività marginali che possono indurre degrado (depositi materiali edilizi e commercializzazione, depositi rottamazione, fiere e mercati) i Comuni verificano la compatibilità del mantenimento di tali funzioni in sito, previo interventi di riordino o in caso di incompatibilità con le funzioni prevalentemente residenziali, la riallocazione delle attività, recuperando le aree per standard urbanistici, funzioni ed attrezzature d’interesse generale ;

50.1.4 In caso di interventi di sostituzione edilizia o di allocazioni di nuove funzioni che comportino aumento di carico urbanistico sulle risorse, gli atti comunali per il governo del territorio documentano i servizi indispensabili a sostenere la maggiore domanda e le risorse economiche necessarie a tale soddisfacimento.

50.2 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno

50.2.1 Per i capoluoghi comunali del sistema territoriale dell’Arno, i piani strutturali sviluppano, in relazione alle funzioni esistenti e/o riconosciute dal P.T.C., alla popolazione servita ed alle regole conformative che hanno presieduto la propria vicenda insediativa, idonee discipline ed interventi atti a garantire l’accessibilità alle funzioni di scala interna a livello dei servizi comunali e l’accessibilità dall’esterno per quelli d’interesse sovracomunale (scuole superiori, ospedale, distretti sanitari, pretura, sedi di stage universitari, centri di ricerca, terme, carceri ecc….).

50.2.2 Nell’ambito del Sistema territoriale provinciale della Pianura dell’Arno, il piano strutturale di Pisa in relazione al ruolo di centro ordinatore ed attrattore di livello provinciale, per le funzioni terziario-direzionali e di servizio, per le funzioni amministrative dello Stato (Prefettura, Tribunale, Agenzia del Territorio per le entrate, Ufficio Catasto, Soprintendenza), per le funzioni didattico-culturali rappresentate dall’Università, dalle Scuole Superiori Universitarie e dai Centri di ricerca, per le funzioni sanitarie espresse dal nuovo polo ospedaliero di Cisanello, per la funzione culturale e ricreativa rappresentata dalle risorse monumentali, museali, ambientali e turistiche d’interesse sovraprovinciale, pur perseguendo il mantenimento delle funzioni di eccellenza presenti nel Centro Storico nelle loro sedi originarie, ove compatibili con le caratteristiche del contenitore edilizio e con il tessuto urbano, dovrà perseguire la distribuzione equilibrata delle funzioni, rispetto al territorio urbanizzato, al sistema infrastrutturale per la mobilità ed il trasporto, all’utenza servita.

In tale direzione il Comune di Pisa potrà promuovere intese con l’Università che favoriscano una allocazione di attività didattiche e per la ricerca universitaria, anche al di fuori del proprio territorio comunale.

Il piano strutturale di Pisa promuoverà anche il recupero del Centro Storico di Marina di Pisa , in relazione con la riqualificazione dell’area di Bocca dell’Arno e in accordo con le scelte progettuali per il porto e con il recupero e l’utilizzo residenziale e ricettivo delle ex Colonie del Calambrone.

50.2.3 I piani strutturali dei centri ordinatori d’interesse primario e secondario, potranno prevedere, in ambiti di ristrutturazione urbanistica posti in pianura, caratterizzati da una buona accessibilità da autostrade, da raccordi autostradali, da strade extraurbane principali, da strade extra urbane secondarie, anche l’ insediamento di servizi d’interesse sovracomunale, in particolare per attività didattiche e di ricerca universitaria e post-universitaria, legate alla caratterizzazione socio-economico della popolazione e dei territori, per attività turistico ricettive, per attività congressuali espositive, sportive, ecc., previe specifiche valutazioni che dimostrino che le infrastrutture (viarie e tecnologiche) esistenti e/o quelle previste rispondono o risponderanno pienamente, per caratteristiche strutturali e soluzioni assunte, alla funzione che viene loro assegnata.

50.2.4 Il piano strutturale dei Comuni di S.Giuliano e quello di Vicopisano, ed il Comune di Calci in caso risultino favorevoli le indagini , promuoveranno lo sviluppo delle potenzialità termali delle proprie acque e delle relative strutture di servizio sanitario, sportive, per il benessere e turistiche, anche in collegamento con iniziative nelle aree protette d’interesse locale (A.N.P.I.L).

50.2.5 Nei centri antichi, in particolare nei poli turistici di Pisa e S.Miniato i Comuni, avvalendosi anche dell’osservatorio provinciale del turismo, dovranno verificare che le attività per l’accoglienza e per la permanenza turistica, non determinino squilibri rispetto all’uso del centro da parte dei residenti e che le attività commerciali si confacciano per tipologia e livello qualitativo all’ambiente storico urbano.

50.2.6 I piani strutturali dei Comuni i cui centri e nuclei urbani si siano sviluppati in forma autonoma in affaccio o in prossimità del fiume Serchio e dall’Arno cureranno che gli eventuali nuovi accrescimenti insediativi non producano la saldatura dei diversi insediamenti, mediante la previsione di aree a verde o di aree protette, nelle quali sviluppare progetti ambientali per il miglioramento degli ecosistemi della flora e della fauna, finalizzati alla fruizione e valorizzazione delle visuali di interesse paesistico e dell’uso ricreativo e sportivo delle sponde e del fiume.

50.2.7 Per i nuclei urbani storici di collina del sistema territoriale della pianura dell’Arno, sia a carattere vallivo, che di crinale o pedecollinare, i piani strutturali disporranno idonee discipline che ne tutelino in particolare gli aspetti percettivi a distanza (qualità della percezione dell’insediamento in relazione con l’intorno) ed i varchi panoramici di pregio verso la pianura e verso gli elementi salienti del paesaggio circostante, definendo regole di crescita ammissibile in termini morfometrici .

50.3 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale delle Colline Interne e Meridionali

50.3.1 Il Comune di Volterra, centro ordinatore primario, perseguirà nel Piano Strutturale per il suo centro urbano il mantenimento delle funzioni amministrative del potere locale, dell’istruzione superiore, della funzione sanitaria, delle funzioni di servizio alla residenza, sviluppando in termini qualitativi o e strutturali le funzioni di servizio culturale (museale, teatrale ecc..) e di servizio diretto all’utenza turistica nel tessuto storico urbano, nel rispetto di un prevalente uso da parte dei residenti, mentre, promuoverà lo spostamento di funzioni di servizio dirette verso l’esterno, di attività sportive, ricreative di livello anche sovracomunale, non compatibili con la qualità, la struttura urbanistica e l’immagine urbana, in Saline di Volterra, in modo da riconfigurarne gli usi, le funzioni anche di nodo intermodale, riqualificandone l’immagine e l’organizzazione distributiva.

50.3.2 Il piano strutturale di Pomarance valorizzerà in particolare l’ambito urbano di Larderello, tenendo conto della peculiarità del paesaggio, non solo urbano, derivante dalla presenza delle strutture edilizie e tecnologiche, connesse allo sfruttamento dell’energia endogena, che ha caratterizzato la storia socio-economica di buona parte del territorio e delle popolazioni del sub-sistema delle Colline dell’Alta Val di Cecina.

50.3.3 I piani strutturali dei Comuni i cui centri e nuclei urbani si siano sviluppati in affaccio o in prossimità del fiume Era o del fiume Cecina e dei loro affluenti, cureranno che gli eventuali nuovi accrescimenti insediativi non riducano la visuale o la fruibilità dei corsi d’acqua, mediante la previsione di aree a verde anche per uso ricreativo e sportivo o di aree protette, nelle quali sviluppare progetti ambientali per il miglioramento degli ecosistemi della flora e della fauna ,

50.3.4 Per i nuclei urbani storici di collina del sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali, sia a carattere vallivo, che di crinale o pedecollinare, i piani strutturali disporranno idonee discipline che ne tutelino in particolare gli aspetti percettivi a distanza (qualità della percezione dell’insediamento in relazione con l’intorno) ed i varchi panoramici di pregio verso la pianura e verso gli elementi salienti del paesaggio circostante, definendo regole di crescita ammissibile in termini morfometrici.

Art. 51 Aree monofunzionali esistenti - Destinazioni d’uso delle componenti insediative da qualificare

51.1 I Comuni, nella predisposizione dei piani strutturali, individuano le aree monofunzionali esistenti e le distinguono almeno in:

  • a) aree a prevalente funzione per la produzione di beni;
  • b) aree a prevalente funzione per la produzione di servizi;
  • c) aree per la fruizione collettiva;

salvo più approfondite definizioni derivanti dagli specifici quadri conoscitivi.

Relativamente alle aree monofunzionali esistenti, gli strumenti di pianificazione comunale individuano quali aree debbano essere mantenute nella esistente configurazione fisica e nella specializzazione funzionale e quali di tali aree possano o debbano essere trasformate, conservando o meno l’esistente configurazione fisica, ma venendo destinate, in tutto o prevalentemente, ad utilizzazioni specialistiche, anche diverse da quelle in essere, o ad utilizzazioni plurime e complesse.

51.2 Nell’ambito delle trasformazioni previste, gli strumenti urbanistici comunali, in ragione delle caratteristiche dei suoli, determinano le superfici minime da mantenere permeabili, perseguendo, compatibilmente con gli usi stabiliti, la riduzione dell’impermeabilizzazione delle unità di spazio scoperto e delle aree libere, con il ricorso a tecniche costruttive delle pavimentazioni, che consentano lo smaltimento delle acque piovane e con l’incremento delle aree a verde.

51.3 Le parti parti urbanizzate ed edificate esistenti monofunzionali e specialistiche, che i piani

strutturali riconoscano da qualificare, anche con interventi di riconfigurazione urbana, e che siano accessibili dalle infrastrutture di trasporto lineari e puntuali, potranno, in relazione allo stato di funzionalità della rete di accesso, essere oggetto di previsioni insediative di servizi d’interesse territoriale sovracomunale (strutture per la didattica e la ricerca, strutture per la ricettività turistica, strutture congressuali, espositive, per lo sport, per la grande distribuzione commerciale, ecc..).

In particolare i Comuni, con centri ordinatori d’interesse primario e secondario, che presentino ambiti di riqualificazione con le seguenti opportunità:

  • - centralità delle aree da riqualificare, rispetto al sistema delle infrastrutture ed al bacino potenziale di utenza
  • - disponibilità di volumi edilizi, anche attraverso operazioni di recupero e ristrutturazione urbanistica,

possono assieme alla Provincia promuovere intese con l’università di Pisa , la Scuola Normale superiore, la Scuola Superiore S.Anna, C.N.R, per inserirvi sedi di attività per la didattica, la ricerca universitaria, stage pre e post laurea e ricettività e servizi vari, al fine di sviluppare specifici ambiti di studio connessi alla caratterizzazione socio-economica, ambientale, culturale e geografica del territorio.

Art. 52 Nuove urbanizzazioni: i fabbisogni

52.1 Principi Generali

52.1.1 I Comuni, nella formazione del piano strutturale, determinano sulla base del quadro conoscitivo e della disponibilità e fragilità delle risorse territoriali, dell’andamento demografico e migratorio della popolazione, delle istanze economiche delle comunità e delle potenzialità insediative residue dello strumento urbanistico (attuazione delle previsioni di completamento ed espansive, dei trasferimenti e recuperi, del patrimonio edilizio non utilizzato) i fabbisogni espansivi residenziali, produttivi, infrastrutturali e per servizi per un arco di tempo di almeno 10 anni, compatibilmente con le risorse disponibili, in relazione al ruolo ordinatore riconosciuto dal P.T.C. ai diversi centri urbani, per le funzioni esistenti o prevedibili, ed alle aree produttive, nel contesto del sistema territoriale locale di appartenenza e dell’organizzazione provinciale del sistema funzionale produttivo e dei diversi servizi di interesse sovracomunale.

52.1.2 Nella previsione di nuovi insediamenti, residenziali, produttivi e per servizi gli strumenti comunali per il governo del territorio documentano i servizi e gli interventi necessari per sostenere la maggiore domanda di acqua, smaltimento dei rifiuti, energia elettrica, rete telematica, rete fognaria , indicando anche le risorse economiche necessarie a tale soddisfacimento.

52.1.3 Nel prevedere nuovi impegni di suolo, gli strumenti urbanistici generali determinano in ragione delle caratteristiche dei terreni, le superfici minime da mantere permeabili, in funzione del corretto smaltimento delle acque.

Art. 53 Nuovi insediamenti a carattere prevalentemente residenziale

53.1.1 I Comuni, nel prevedere nei piani strutturali la possibilità di nuovi insediamenti a carattere prevalentemente residenziale, definiscono le regole localizzative e conformative ed i rapporti ponderali tra le varie funzioni ammissibili al fine di garantire :

* la predominanza della funzione abitativa,

* una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni,

* l’integrazione tra queste ed i preesistenti insediamenti e infrastrutture,

privilegiando, la continuità spaziale con i preesistenti insediamenti prevalentemente residenziali, al fine di realizzare, o ricostituire, una sostanziale unitarietà del territorio urbanizzato.

53.1.2 I regolamenti urbanistici garantiranno che nelle nuove espansioni ad usi prevalentemente residenziali, come pure negli interventi di ristrutturazione urbanistica, siano realizzate reti duali fognarie ed il recupero delle acque di depurazione e siano rispettate le discipline e le condizioni contenute al titolo I Capo III in relazione alla fragilità delle risorse interessate.

Art. 54 Nuovi insediamenti a carattere prevalentemente produttivo di beni e di servizi

54.1 Principi generali

54.1.1 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, avvalendosi del quadro conoscitivo del P.T.C., determinano i fabbisogni di spazi per insediamenti produttivi di beni e di servizi e ne prevedono il relativo soddisfacimento nel Piano Strutturale, nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa ”territorio rurale” all’art.11.2 commi 21-25 e all’art.11. 3. commi 6 e c.10,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.13.1, commi 6-12

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III e delle disposizioni contenute nel presente articolo,

* dell’ organizzazione del sistema funzionale produttivo, come individuato all’art.17.6 delle presenti norme e . e gerarchicamente articolato nella Tav.P.3.;

54.1.2 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, avvalendosi del quadro conoscitivo del P.T.C., determinano i fabbisogni di spazi per insediamenti produttivi di beni e di servizi e ne prevedono il relativo soddisfacimento nel Piano Strutturale, nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa ”territorio rurale” all’ art.14.2.sub commi , 11-13 e 15 e art.14.3. 8,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.16.1.sub commi 1, 4-8 ,

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III ed delle disposizioni contenute nel presente articolo,

* dell’ organizzazione del sistema funzionale produttivo, come individuato all’art.17.6 delle presenti norme del P.T.C. e gerarchicamente articolato nella Tav.P.3.;

54.1.3 I piani strutturali e gli altri strumenti di pianificazione comunale prevedono nuove aree per insediamenti produttivi e per servizi, solo qualora le trasformazioni fisiche o funzionali prevedibili nel territorio già urbanizzato e in particolare nelle aree produttive, non consentano di soddisfare la domanda di spazi per destinazioni produttive.

54.1.4 In assenza di piano strutturale, gli strumenti urbanistici non possono prevedere nuove aree per la produzione di beni e di servizi, fino a quando non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria relative alle aree produttive già previste negli strumenti vigenti e non sia stato realizzato almeno il 60 % degli insediamenti previsti in esse.

54.1.5 Le eventuali nuove aree per insediamenti produttivi di beni e di servizi, ove non ostino precise e motivate controindicazioni, in relazione alle tipologie produttive, alle emissioni ed ai fattori ambientali di rischio, sono individuate in continuità spaziale con quelle (aree produttive esistenti d’interesse comprensoriale, d’interesse sovracomunale, d’interesse locale integrate e d’interesse locale), al fine di concorrere alla complessiva riqualificazione in termini urbanistici, edilizi, funzionali, ambientali e paesaggistici dell’esistente tessuto produttivo.

54.1.6 Nella previsione di nuove aree produttive, anche in ampliamento di aree produttive esistenti, gli strumenti urbanistici dovranno motivare adeguatamente la scelta localizzativa, specie laddove esistano:

* altre aree produttive nello stesso Comune che potrebbero essere ampliate,

* situazioni di prossimità con aree produttive di altro Comune e quindi opportunità d’integrazione funzionale specie per i servizi,

* aree con migliori condizioni di accessibilità,

* aree con minori problematiche ed impatti paesaggistici ed ambientali.

54.1.7 Gli strumenti urbanistici comunali nel determinare nuove aree per insediamenti produttivi, definiscono il rapporto tra le utilizzazioni specialistiche per la produzione di beni e le altre utilizzazioni e, in ragione della caratterizzazione economica dell’area, la tipologia delle imprese e dei servizi che potranno insediarsi e delle attività da escludere, in ragione del rischio ambientale.

54.1.8 Le tipologie di servizi ammessi sono, di norma:

* servizi alle imprese (credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni immobiliari, servizi legali, servizi di contabilità e consulenza, servizi tecnici e pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo pulizie , altri servizi);

* servizi sociali limitatamente ai servizi di sicurezza e sanità;

* servizi per il consumo finale (servizi di ristorazione, anche di carattere aziendale, o interaziendale, ricreativi, alberghi, pubblici esercizi, ecc.);

* servizi distributivi (commercio all’ingrosso, grande distribuzione commerciale, intermediazione commerciale, trasporti e servizi ausiliari, comunicazioni ecc.);

54.1.9 I piani strutturali e gli strumenti urbanistici comunali, nel prevedere nuove aree per insediamenti produttivi, anche in ampliamento di aree esistenti, condizionano l’attuazione degli interventi previsti alla formazione di strumenti urbanistici operativi e alla sottoscrizione di una convenzione registrata e trascrittta che impegni, entro un determinato termine, mediante la prestazione di garanzie assicurative o fidejussorie, alla realizzazione prioritaria o contestuale delle opere di urbanizzazione.

Faranno espressamente parte degli impegni assunti la posa in opera nel sottosuolo di polifore o cavidotti o di qualunque altro manufatto idoneo a contenere la rete per le tecomunicazioni con la possibilità di collegamento alle dorsali di primo o di secondo livello e di derivazione per i singoli lotti (derivazioni residuali), contestualmente alla realizzazione della viabilità di accesso all’area e delle altre reti di servizio. Al Comune spetta il compito di vigilanza del rispetto di tali condizioni.

54.2 Indirizzi per il dimensionamento delle aree produttive di beni e di servizi

54.2.1 Gli strumenti di pianificazione comunale nel quantificare il fabbisogno di nuovi impegni di suolo per funzioni produttive di beni e di servizi alle imprese, agli utenti ed agli addetti, di servizi distributivi, di servizi per il consumo finale (attività ricettive, di ristoro, attività ricreative, riparazioni ecc…), di altri servizi, dovranno valutare l’offerta di spazi data dai processi di rilocalizzazione, ove i siti siano suscettibili di mantenimento a destinazione per la funzione di produzione di beni e di servizi.

54.2.2 La previsione, sia di ampliamenti di aree produttive esistenti , che di nuove aree per insediamenti produttivi di beni e di servizi alle imprese dovrà essere commisurata a:

  • - la domanda generata da processi di sviluppo di nuove attività produttive indotte dallo sviluppo di taluni settori o dall’insieme dell’economia locale, non soddisfacibile con le aree ancora disponibili nello strumento urbanistico o in atti di concertazione e di programmazione di livello sovracomunale comunque denominati o con le aree dismesse rese disponibili;
  • - la domanda generata da processi di crescita e di sviluppo delle imprese produttive di beni e di servizi esistenti per ampliamenti delle attività (incremento della disponibilità degli spazi);
  • - la domanda generata da esigenze di razionalizzazione e riqualificazione delle singole attività per ottimizzare la produttività;
  • - la domanda generata dalla necessità di rilocalizzazione di imprese esistenti per incompatibilità ambientale o insediativa o per l’insorgere di diseconomie in relazione alla distanza della presente localizzazione da linee di comunicazione o da centri di servizi;
  • - la domanda di nuovi servizi alle imprese, servizi distributivi, servizi ricreativi/sportivi, servizi di ristoro, ecc.;
  • - la necessità di riqualificare l’area nel suo complesso, anche per incrementare le superfici a verde e a parcheggi.

54.3 Criteri progettuali delle nuove aree per insediamenti produttivi e di aree in ampliamento di aree esistenti

54.3.1 L’ampliamento di aree produttive esistenti o la previsione di nuove non dovrà, produrre la saldatura fisica con insediamenti edilizi con altra destinazione d’uso.

Un’adeguata separazione tra preesistenze e nuove previsioni insediative produttive dovrà essere prevista mediante la realizzazione di aree a verde, attrezzate con infrastrutture ciclopedonali e per la sosta.

54.3.2 Gli strumenti urbanistici comunali nel prevedere nuovi impegni di suolo per realizzare per insediamenti produttivi detteranno disposizioni che garantiscano idonei livelli prestazionali e funzionali delle infrastrutture viarie di accesso e di servizio, delle infrastruttue tecnologiche, delle strutture edilizie, e qualità ambientale.

54.3.3 Gli strumenti operativi comunali garantiranno altres&igrave la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale eventualmente presenti nell’area e prevederanno idonee misure atte ad assicurare il corretto inserimento dei nuovi insediamenti, prevedendo fasce di rispetto, da piantumare, attorno agli insediamenti previsti, con lo scopo di mitigare gli effetti, anche visivi, indotti dalle trasformazioni sul paesaggio.

54.4 Indirizzi per garantire l’accessibilità dall’esterno e collegamenti con le infrastrutture di trasporto lineari e puntuali

54.4.1 Gli strumenti urbanistici nel prevedere nuovi impegni di suolo per insediamenti produttivi, dovranno verificare i livelli di prestazione delle attuali infrastrutture viarie di accesso all’area e per il trasporto delle merci e la funzionalità dei collegamenti con le infrastrutture viarie di livello superiore e con le infrastrutture puntuali d’interscambio modale (scalo ferroviario, aeroporto, interporto, porto, idrovie) d’interesse regionale e nazionale;

54.4.2 Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prevedere, contestualmente alla previsione di nuovi impegni di suolo per insediamenti produttivi, gli eventuali interventi infrastrutturali viari e le modalità di accesso all’area funzionali nuovi insediamenti e necessari in relazione alla variazione dei carichi di traffico previste.

Le soluzioni progettuali saranno definite in accordo con l’Ente proprietario o gestore, ove diverso dal Comune, nel rispetto del Codice della Strada, per le finalità della sicurezza e la salvaguardia dei livelli prestazionali del sistema di infrastrutture interessate.

54.5 Viabilità interna, percorsi ciclabili,sistemazioni interne all’area, infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali;

54.5.1 Gli strumenti di pianificazione comunale dettano disposizioni per promuovere, nell’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità interna alle aree produttive, la realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento tra strutture produttive e aree per servizi (es. servizi ricreativi, di ristoro ecc.), in raccordo con i percorsi extra-urbani ed urbani;

54.5.2 Gli strumenti urbanistici dettano altres&igrave disposizioni per garantire nella realizzazione della viabilità all’area l’inserimento nel sottosuolo di tubazioni ed ogni altro dispositivo atto ad alloggiare le reti tecnologiche (energia elettrica, rete duale acque, comprese quelle per le telecomunicazioni), prevedendo nel contempo dispositivi per le diramazioni ai singoli lotti;

54.5.3 Gli strumenti urbanistici, con riferimento a qualunque tipologia di area per insediamenti produttivi (d’interesse comprensoriale, sovracomunale, locale integrata o semplicemente locale), verificano preventivamente i livelli prestazionali ottimali di ciascuna delle infrastrutture tecnologiche lineari e puntuali esistenti, garantendo comunque l’effettuazione degli interventi necessari a garantire i livelli prestazionali necessari per le attività complessivamente previste.

54.6 – soppresso -

Art. 55 Spazi per funzioni di servizio

55.1 Principi generali

55.1.1 Gli strumenti di pianificazione comunali nel prevedere nuove aree per servizi si conformano alle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.

55.1.2 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, avvalendosi del quadro conoscitivo del P.T.C., determinano i fabbisogni di spazi per servizi e ne prevedono il relativo soddisfacimento nel Piano Strutturale, nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa “territorio rurale” all’art.11.2 sub commi 1-3, 13, 17-19, 24 e all’art. 11.3.6,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.13.1 sub commi 3-9,

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuata al Titolo I Capo III e delle disposizioni contenute nel presente articolo.

* dell’organizzazione dei sistemi funzionali dei servizi di scala provinciale e sovracomunale (sistema sanitario, sistema funzionale della didattica superiore ed universitaria e della ricerca, sistema della cultura, sistema turistico-ricettivo, sistema delle strutture di servizi alle imprese, sistema per la grande e media distribuzione commerciale, sistema della produzione di beni e servizi, sistema delle infrastrutture di trasporto e per la mobilità, sistema dello sport); come individuati all’art.17 delle presenti norme e rappresentati alla Tav. P.2;

55.1.3 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, avvalendosi del quadro conoscitivo del P.T.C., determinano i fabbisogni di spazi per servizi e ne prevedono il relativo soddisfacimento nel Piano Strutturale, nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa ”territorio rurale” all’art 14.2 sub comma 1, 2, 4, 6, 7, 8, e all’ art.14.3, sub comma 8 e 13,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.16.1,

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III ed alle disposizioni contenute nel presente articolo.

* dell’ organizzazione del sistema funzionale dei servizi di scala provinciale e sovracomunale (sistema sanitario, sistema della didattica superiore, universitaria e della ricerca, sistema della cultura, sistema turistico-ricettivo, sistema delle strutture di servizi alle imprese, sistema per la grande e media distribuzione commerciale, sistema della produzione di beni e servizi, sistema delle infrastrutture di trasporto e per la mobilità, il sistema dello sport, come individuati all’art.17 delle presenti norme del P.T.C., e rappresentati alla Tav. P.2.

55.1.4 I piani strutturali e gli strumenti di pianificazione comunale, nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda di spazi per funzioni di servizio, oltre alla disponibilità di spazi o di volumi in aree produttive, ove compatibili ai sensi dell’art.54.1.8, valutano prioritariamente l’offerta di spazi esistenti di cui si preveda la trasformazione fisica o funzionale, con particolare riferimento all'offerta data dai previsti processi di rilocalizzazione delle imprese di produzione di beni, ove i siti interessati da queste ultime non siano suscettibili di mantenimento a destinazione per funzioni produttive di beni.

55.1.5 Soltanto al fine di soddisfare la domanda di spazi per servizi che rimanga inevasa, una volta effettuate le operazioni di cui al comma precedente, sono prevedibili nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di servizi, ovvero, preferibilmente, ove non ostino specifiche motivazioni, nuove urbanizzazioni plurifunzionali con quote di spazi utilizzabili o destinate a funzioni produttive di servizi.

55.2 Determinazione della domanda di spazi per servizi

55.2.1 I Piani Strutturali e gli strumenti urbanistici comunali determinano la domanda di spazi per i servizi, in relazione ad almeno le seguenti quattro categorie:

  • a) servizi sociali (pubblica amministrazione, giustizia, sicurezza sociale, igiene pubblica, istruzione, sanità-assistenza sociale, associazionismo);
  • b) servizi per il consumo finale privato (commercio al dettaglio, pubblici esercizi, riparazioni, servizi culturali e ricreativi, altri servizi personali);
  • c) servizi distributivi (commercio all'ingrosso ed intermediazione commerciale, trasporti e servizi ausiliari, comunicazioni);
  • d) servizi alle imprese (credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni immobiliari, servizi legali, servizi di contabilità e di consulenza fiscale, servizi tecnici, pubblicità e pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo, pulizie, altri servizi).

55.2.2 La domanda di spazi per funzioni produttive di servizi sociali è calcolata con riferimento alle caratteristiche della popolazione esistente e prevista, nel rispetto, per quanto concerne i servizi pubblici o ad uso collettivo, delle vigenti relative disposizioni.

55.2.3 La domanda di spazi per funzioni di servizio per il consumo finale privato è calcolata con riferimento alle caratteristiche della popolazione esistente e prevista, con particolare riferimento alle riscontrate e prevedibili propensioni ai consumi. Relativamente al commercio al dettaglio ed ai pubblici esercizi, essa è calcolata in stretta connessione con le valutazioni compiute in vista della formazione dei relativi piani specialistici.

55.2.4 La domanda di spazi per funzioni produttive di servizi distributivi è calcolata, per quanto concerne il commercio all'ingrosso e l'intermediazione commerciale, con riferimento alle caratteristiche della struttura economica di produzione di beni ed alle esigenze della esistente e prevista struttura del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi e per quanto concerne i trasporti ed i servizi ausiliari, con riferimento sia alle caratteristiche della popolazione e della struttura economica, sia al sistema della mobilità.

55.2.5 La domanda di spazi per funzioni produttive di servizi alle imprese è calcolata con riferimento alla domanda potenziale di servizi esprimibile dalle imprese di produzione di beni, esistenti e trasformate o generate dagli stimati processi di crescita e sviluppo.

Essa è calcolata come risultante delle seguente componenti:

  • a) domanda generata da processi di crescita e sviluppo;
  • b) domanda generata da necessità di rilocalizzazione.
  • c) domanda generata da esigenze di razionalizzazione;

La domanda generata da processi di crescita e sviluppo, e da necessità di rilocalizzazione, è dimensionata calcolando la consistenza dell'occupazione delle imprese produttrici di servizi interessate al termine del periodo di tempo assunto come arco previsionale dagli strumenti di pianificazione comunali generali, ed assumendo come spazi domandati le superfici per addetto stimate necessarie, ad ottimizzare la produttività, nei diversi settori in cui le imprese produttrici di servizi si articolano.

Per domanda generata da esigenze di razionalizzazione si intende la domanda derivante dalla necessità di adeguare la presente disponibilità di spazi delle imprese di servizi esistenti alle superfici per addetto stimate necessarie ad ottimizzare la produttività., nei diversi settori.

Art. 56 Spazi per insediamenti turistico-ricettivi

56.1 Principi generali

56.1.1 Le nuove urbanizzazioni specialistiche destinate a insediamenti turistici sono riservate ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, residence, campeggi, villaggi turistici . In tali aree è altres&igrave consentibile la realizzazione di manufatti edilizi connessi all'esercizio delle attività ricettive, compresi quelli destinati a utilizzazioni direzionali, commerciali, di erogazione di servizi, artigianali di servizio e di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, ricreative, sanitarie, sportive, in misura strettamente funzionale alla capacità ricettiva turistica dell’area interessata.(Tav. P.14).

56.1.2 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, avvalendosi del quadro conoscitivo del P.T.C., determinano i fabbisogni di spazi per insediamenti turistico-ricettivi e ne prevedono il relativo soddisfacimento nel Piano Strutturale, nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa “territorio rurale” all’ art.11.2 e art.11.3,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.13.1 e all’art.13.2

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III ed delle disposizioni contenute nel presente articolo.

* dell’organizzazione del sistema funzionale turistico-ricettivo, come individuato all’art.17 delle presenti norme;

56.1.3 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, avvalendosi del quadro conoscitivo del P.T.C., determinano i fabbisogni di spazi per insediamenti turistico-ricettivi e ne prevedono il relativo soddisfacimento nel Piano Strutturale, nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa “territorio rurale” all’ art.14.2 e art.14.3,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.16.1 e all’art.16.2

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III ed alle disposizioni contenute nel presente articolo.

* dell’ organizzazione del sistema funzionale turistico ricettivo, come individuato all’art.17.6 delle presenti norme del P.T.C. ,

56.2 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno

56.2.1 Nel “Sistema territoriale della pianura dell’Arno”, nuove strutture alberghiere potranno essere previste nei centri urbani (centri storici, addizioni consolidate e periferie), in aree adiacenti i centri urbani, nelle aree produttive comprensoriali o d’interesse sovracomunale, integrate e d’interesse locale di Pisa e dei centri ordinatori interesse primario e secondario e locali, nelle aree di recupero e di ristrutturazione urbanistica, a servizio delle attività termali, ospedaliere, congressuali, universitarie, sportive e ricreative d’interesse sovracomunale, delle attività balneari di Marina di Pisa, delle aree protette di cui alla L.349/91 e alla L.R.49/95, in particolare in relazione alla realizzazione del porto turistico di Marina di Pisa o in relazione alle risorse culturali ed ambientali presenti.

56.2.2 I piani strutturali dei Comuni: di Calci, Cascina, S.Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, che, per la vicinanza a Pisa, beneficiano della posizione di mercato, dovranno puntare a soddisfare la domanda di strutture per la ricettività turistica con una offerta diversificata, ma di qualità, fortemente correlata alle valenze culturali ambientali e insediative ed infrastrutturali del territorio (centri storici, le vie d’acqua: Arno e Serchio, le risorse termali, museali, storico/artistiche, archeologiche e testimoniali, le aree naturali protette, le risorse paleontologiche, mineralogiche, floro/faunistiche,la sentieristica e le piste ciclabili, le strutture balneari e sportive, le risorse faunistico-venatorie), alternativa, per caratteri strutturali e per servizi turistici, alle strutture ricettive urbane di Pisa e del litorale.

56.2.3 Nelle aree più interne del sistema territoriale della pianura dell’Arno, gli strumenti di pianificazione dei Comuni del sub-sistema territoriale del Cuoio, che necessitano di soddisfare, sia la domanda di turismo ambientale e culturale, sia il segmento di turismo per lavoro ed affari, privilegeranno l’inserimento di strutture ricettive, in ambiti di ristrutturazione urbanistica, soggetti a strumenti urbanistici operativi a forte connotazione ambientale e paesaggistica.

56.2.4 I Comuni del sistema territoriale della pianura dell’ Arno, nel predisporre il quadro conoscitivo del piano strutturale, o gli adeguamenti al presente piano, individueranno quali delle strutture edilizie esistenti nel territorio rurale non più utili per le destinazioni originarie (abitazioni rurali, stalle, tabaccaie, porcilaie, fornaci e bacini estrattivi, edifici e strutture per attività estrattive ecc.), possano, per ubicazione, accessibilità, dimensione e tipologia, essere destinate ad usi turistico- ricettivi per realizzare strutture alberghiere, comprese le residenze turistico alberghiere ed i residence, o strutture extra-alberghiere, e/o strutture di servizio turistico, tenendo conto dei caratteri del territorio, della influenza urbana, delle strutture ed attività esistenti, della domanda ricettiva non soddisfatta, della capacità attrattiva delle risorse offerte dai territori dell’integrazione con altri servizi, ad attrattiva turistica, presenti nel territorio.

Ove le strutture di cui al precedente periodo, pur funzionali rispetto all’accessibilità e centrali rispetto all’utenza potenziale, non siano utilizzabili nella attuale configurazione e/o per lo stato di degrado fisico e strutturale e siano privi d’interesse architettonico o tradizionale, i Piani Strutturali potranno prevedere piani di riqualificazione, anche urbanistica, di matrice agricolo-ambientale, per la realizzazione di strutture turistico-ricettive.

56.2.5 Nell’ambito delle colline di Vecchiano, dei Monti Pisani e delle colline delle Cerbaie il patrimonio edilizio esistente, anche non urbano, purchè servito da idonea viabilità carrabile e dotato di pertinenze idonee alla sosta, compatibilmente con l’interesse storico, artistico o testimoniale del/dei manufatti edilizi e con le caratteristiche tipologico strutturali, ove da salvaguardare e purchè non in aree ad esclusiva funzione agricola, e in aree caratterizzate da basso o modesto rischio idraulico, idro-geologico e geo-morfologico, potrà essere utilizzato, oltre che per funzioni residenziali, per attività ricettive, di ristoro e di servizio turistico, in particolare se correlato alla fruizione di ambiti di interesse naturalistico, culturale e paesaggistico.

56.2.6 Nell’ambito dei sistemi agricoli di cui al punto precedente i piani strutturali detteranno discipline conformi alla specifica normativa riferita alla trasformazioni per usi turistico-ricettivi in ambito rurale.

56.3 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale delle Colline Interne e Meridionali

56.3.1 Nel “Sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali” nuove strutture alberghiere potranno essere previste nei centri urbani, in aree adiacenti i centri urbani, nelle aree produttive comprensoriali o d’interesse sovracomunale, integrate e d’interesse locale dei centri ordinatori interesse primario e secondario e locali, nelle aree di recupero, riqualificazione e di ristrutturazione urbanistica ad integrazione della complessiva offerta turistica (servizi museali, attività termali, teatrali, congressuali, sportive e ricreative, aree protette di cui alla L.394/91 e alla L.R.49/95, Istituti faunistici e faunistico - venatori ecc.).

Nuove strutture ricettive potranno essere altres&igrave essere previste in ambito rurale, salvo le verifiche espresse nel successivo articolo, anche in attuazione degli obiettivi per il territorio rurale espressi dal P.I.T., per alleggerire la pressione turistica presente nei comuni litoranei della provincia di Livorno, in stretta relazione con la fruizione delle risorse culturali concentrate in Volterra, ma espresse anche da tutti i territori collinari nelle diverse componenti insediative, naturali, paesaggistiche ed ambientali.

56.3.2 I piani strutturali potranno individuare aree per campeggi, anche in associazione con le strutture alberghiere, sempre nel rispetto delle discipline di cui al Titolo I Capo III, in particolare nell’ambito di progetti integrati di valorizzazione paesaggistica/fruizione ricreativa, legati al recupero di fabbricati ed aree non più necessari ed utilizzati per gli usi originari, alla realizzazione di percorsi ecologici , aree sportive, strutture per la ristorazione, percorsi turistici ecc.

56.3.3 Negli ambiti rurali del sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali, gli strumenti urbanistici comunali detteranno discipline conformi ai contenuti dell’art. 57, con specifico riferimento alle caratteristiche morfologiche, insediative, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi e dei manufatti edilizi interessati.

Art. 57 – Spazi per la ricettività turistica e le strutture di servizio in ambito rurale

57.1 Principi generali

57.1.1 Le discipline del presente articolo costituiscono direttive per gli strumenti urbanistici, nella previsione di interventi connessi all’ampliamento di attività ricettive esistenti e che eccedano la ristrutturazione edilizia e/o per la realizzazione di nuove strutture per il turismo rurale, cos&igrave come specificate al comma 57.2.

57.1.2 Gli interventi di cui al comma precedente potranno interessare esclusivamente manufatti edilizi il cui uso ricettivo sia legittimo alla data di adozione del presente piano o edifici rurali legittimamente esistenti alla stessa data e per i quali ne sia o sia stata dimostrata la non necessità per le attività dell’imprenditore agricolo (conduzione del fondo, allevamento, forestazione ed attività connesse) mediante un. P.A.P.M.A.A.; o alienati, in assenza di. P.A.P.M.A.A, prima dell’entrata in vigore della LR 64/95 e comunque nel rispetto dell’ art. 5 ter della L.R.64/95 e successive modifiche ed integrazioni;

57.1.3 Gli interventi di cui al successivo comma 57.2, non riconducibili al mero recupero edilizio, non sono ammessi:

  • - nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali ad esclusiva funzione agricola,
  • - nelle aree di paesaggio fluvio-lacuale e nelle aree umide,
  • - nelle aree boscate,
  • - nelle aree di crinale,
  • - nelle aree caratterizzate dalla classe di pericolosità 4a e 4b idraulica e geomorfologia e dalla classe 4b idrogeologica.

57.1.4 La realizzazione degli interventi ammessi al comma 57.2 è condizionata dalla sottoscrizione obbligatoria di una convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere nei Registri Immobiliari a cura del Comune ed a aspese del richiedente, che garantisca il mantenimento dell’uso e l’unitarietà della proprietà per almeno 15 anni. Al Comune spetta l’obbligo del controllo del rispetto di tale vincolo.

57.1.5 Laddove gli interventi riguardino aree individuate dal P.T.C. come aree d’interesse ambientale, (TAV.P.6) gli strumenti urbanistici comunali dovranno contenere la valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana di cui all’art.11 della L.R.1/2005 e succ mod e integrazioni con particolare riguardo alle risorse naturali;

57.1.6 Ove gli interventi interessino siti d’importanza regionale (S.I.R.) o possano avere influenza su geotipi d’importanza regionale (G.I.R.) di cui all’art.11 della L.R.56/2000, dovranno contenere, ai fini della valutazione d’incidenza, apposita relazione d’incidenza .

57.2 Tipi d’interventi ammessi in materia di ricettività e servizi turistici - in ambito rurale

In ambito rurale sono ammessi, nel rispetto dei condizioni generali di cui al comma 57.1, i seguenti interventi finalizzati alla ricettività turistica:

  • a) interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia di strutture ricettive esistenti, compresi gli ampliamenti che possano determinare anche la realizzazione di una nuova distinta unità edilizia;
  • b) interventi per realizzare nuove strutture ricettive e di ristorazione, eccedenti la ristrutturazione edilizia, di strutture edilizie esistenti, tipicamente agricole e non più utili alla conduzione del fondo, che non determinino la demolizione, se non di volumi secondari, con ricostruzione ed accorpamento dei volumi eventualmente demoliti e/o con ampliamenti;
  • c) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ricettive, mediante la sostituzione edilizia, con demolizione totale dei manufatti edilizi esistenti e non più utili all’attività agricola e ricostruzione, con eventuale aumento di volume;
  • d) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove strutture turistico ricettive, mediante la sostituzione edilizia di annessi agricoli specialistici di grandi dimensioni, ed escluse le serre fisse, con demolizione totale e ricostruzione parziale.

57.3 Interventi sulle attività ricettive esistenti con interventi di ampliamento, eccedenti la ristrutturazione edilizia, mediante accorpamento o in unità edilizia distinta (comma 57.2. lett.a)

57.3.1 Nelle strutture ricettive esistenti in area agricola con i limiti di cui al comma 57.1, caratterizzate per tipologia e morfologia da un’architettura rurale, sono ammessi tutti gli interventi volti a conservare e ripristinare i caratteri di ruralità fino alla ristrutturazione edilizia ed esclusa la demolizione totale, se non per le parti incongrue, con la possibilità di incrementare il volume originario fino ad un massimo del 20%. Tali aumenti di volume non sono comprensivi degli adeguamenti igienico sanitari degli immobili, nonché degli adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche.

I Comuni, a seguito del rilevamento puntuale della consistenza e stato di conservazione delle risorse agro-ambientali e di tutto il patrimonio edilizio non utilizzato in ambito rurale, potranno determinare puntualmente nei loro atti di governo del territorio, anche ampliamenti maggiori, di quelli ammessi all’art.57 commi 3, 4, 5, 6 e .7, tenendo conto delle risorse disponibili, in particolare della disponibilità idrica, dell’ accessibilità, della possibilità di smaltimento dei reflui e dei rifiuti, della disponibilità energetica e previa una verifica con i Comuni circostanti dei carichi turistici esistenti e indotti dalle trasformazioni previste.

57.3.2 Laddove l’ampliamento della struttura esistente non sia compatibile con le caratteristiche della struttura rurale originaria, ma ne comprometta le caratteristiche tipiche architettoniche e morfologiche, il volume richiesto potrà essere realizzato in un’unità edilizia distinta.

Nella ubicazione della nuova unità edilizia si dovranno tenere presenti le caratteristiche organizzative degli spazi esterni e compositive tipiche dell’area.

57.3.3 Gli incrementi di volume ammissibili, sono condizionati al mantenimento agricolo delle colture in essere o comunque al mantenimento del paesaggio agricolo di una adeguata superficie attorno ai fabbricati ed alle loro pertinenze. Tale impegno sarà registrato e trascritto nella convenzione o nell’atto unitario d’obbligo di cui al comma 5 ter della LR 64/95.

57.3.4 Qualora negli interventi, di cui al presente comma, le strutture ricettive previste utilizzino aree diverse da quelle di pertinenza degli attuali fabbricati, le aree dismesse dovranno essere oggetto di interventi volti a restituirle per quanto possibile agli usi agricoli o comunque ad integrarle con il paesaggio agricolo circostante.

57.4 Interventi di sostituzione edilizia per attività ricettive esistenti

In presenza di attività ricettive esistenti in area agricola, negli ambiti, come specificati al comma 57.1, ma in edifici privi di ruralità sotto il profilo tipologico e morfologico e con la finalità di realizzare strutture edilizie coerenti con la tipologia e morfologia rurale caratteristica dell’area, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, anche con un aumento del volume, ma nel limite massimo del 20% del complessivo volume originario.

57.5 Interventi ammessi sui ruderi di strutture edilizie agricole

57.5.1 Le previsioni potranno interessare anche strutture edilizie rurali allo stato di ruderi, dei quali risultino ancora esistenti almeno i 2/3 della muratura, o se inferiori, la cui consistenza possa essere inequivocabilmente documentata, per la realizzazione di strutture turistico-ricettive e per servizi di turismo rurale (sosta ed abbeveraggio cavalli, nolo e riparazione biciclette e carrozze, maniscalco, vendita bibite e piccolo spaccio alimentare di prodottti dell’area, informazioni sul territorio ecc.. ).

In questo caso si potrà prevederne la ricostruzione, ma senza aumento di volume, utilizzando materiali e colori tradizionali.

57.5.2 La nuova costruzione dovrà consentire l’attivazione di un servizio funzionale alla fruizione del territorio rurale ed integrato con gli interventi di valorizzazione e di carattere ricreativo (percorsi equestri, ciclabili e pedonali ecc..). Nelle aree circostanti potranno essere previste strutture in legno per la sosta.

57.6 Nuove strutture ricettive per turismo rurale in fabbricati esistenti

57.6.1 Trattasi d’interventi per la realizzazione nuove strutture ricettive per turismo rurale in fabbricati esistenti non più utili all’attività agricola, per mutamenti nella filiera produttiva: ma riutilizzabili tramite opere sistematiche, e senza la demolizione totale del fabbricato, con eventuale ampliamento.

57.6.2 Le previsioni di nuove strutture ricettive per turismo rurale che utilizzino edifici rurali esistenti in aree a prevalente funzione agricola, con le limitazioni di cui al comma 57.1, che risultino non più utili alla conduzione del fondo, serviti da viabilità e per i quali siano previsti interventi edilizi che non ne determinino la totale demolizione, ma eccedenti la ristrutturazione edilizia, sempre che le risultanze del quadro conoscitivo e le verifiche tecniche di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali abbiano dato esito favorevole in particolare alle risorse idriche, saranno ammissibili alle seguenti condizioni:

* gli interventi dovranno tendere alla valorizzazione e conservazione dei caratteri rurali originari, eliminando le eventuali parti incongrue;

* massimo incremento ammesso: 20% del volume complessivo originario.

Gli aumenti di volume necessari agli adeguamenti igienico-sanitari degli immobili, nonché agli adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche, non sono compresi nel 20% di cui al precedente alinea.

Gli incrementi di volume ammissibili, sono condizionati al mantenimento agricolo delle colture in essere o comunque al mantenimento del paesaggio agricolo di una adeguata superficie attorno ai fabbricati ed alle loro pertinenze, da verificarsi in sede di esame della variante.Tale impegno sarà registrato e trascritto nella convenzione di cui al comma 5ter della LR 64/95.

57.6.3 La ricostruzione dei volumi demoliti, compresi anche eventuali volumi secondari, potrà avvenire anche mediante l’accorpamento all’edificio originario, o in un’ unità edilizia separata, nel rispetto dei caratteri tipologici originari e dell’organizzazione caratteristica degli spazi aperti .

Qualora negli interventi, di cui al presente comma 57.6, le strutture ricettive previste utilizzino aree diverse da quelle di pertinenza degli attuali fabbricati , le aree dismesse dovranno essere oggetto di interventi volti a restituirle per quanto possibile agli usi agricoli o comunque ad integrarle con il paesaggio agricolo circostante.

57.7 Nuove strutture per il turismo rurale in presenza di volumi rurali di consistente volumetria, non ad uso non abitativo, non più utili all’attività agricola

57.7.1 Trattasi di annessi rurali specialistici realizzati anche non in muratura, o comunque non idonei ad un recupero per uso ricettivo (contenitori di servizio all’agricoltura ed in particolare annessi per allevamenti), e di consistente volumetria e con l’esclusione delle serre fisse, per quali sia inequivocabilmente dimostrata la non necessità per le attività agricole o l’incompatibilità delle attività originarie con le altre attività presenti nell’area e che possano indurre elementi di degrado.

La demolizione e ricostruzione dei volumi con interventi di sostituzione edilizia per un uso ricettivo per il turismo rurale, dovrà essere valutata oltre che alla luce di quanto previsto al comma 57.10, con riferimento ai Comuni circostanti ed ove ritenuto necessario con riferimento al Sistema territoriale provinciale di appartenenza.

Nell’ambito delle Conferenze tecniche potranno essere sentiti anche i Comuni contermini.

57.7.2 Nella realizzazione delle nuove strutture ricettive, la ricostruzione non potrà superare la volumetria originaria e comunque potrà al massimo raggiungere la superficie utile complessiva di 700 mq di SUL , servizi esclusi.

57.7.3 La scelta La scelta localizzativa delle nuove strutture dovrà essere migliorativa rispetto al contesto interessato e le tipologie edilizie dovranno essere di tipo abitativo rurale caratteristiche per quel territorio, anche nell’aggregazione spaziale e planivolumetrica, sulla base di un’adeguata analisi dei caratteri insediativi ed architettonici ( strutturali e decorativi ) degli insediamenti esistenti nelle differenti stratificazioni storiche nell’ambito comunale interessato e della conformazione specifica dei luoghi e del relativo paesaggio.

57.7.4 La previsione dovrà caratterizzarsi nella valorizzazione e consolidamento di tutti gli elementi del paesaggio agrario esistenti o residuali.

57.7.5 L’attuazione degli interventi edilizi dovrà essere condizionata alla stipula di un atto d’obbligo registrato e trascritto, con fidejussione:

  • - per il mantenimento unitario della proprietà per un congruo periodo di tempo,
  • - per il rispetto degli impegni assunti alla realizzazione degli interventi di conservazione degli elementi del paesaggio agrario esistenti o residuali, che dovranno essere documentati nel quadro conoscitivo e delle opere di sistemazione ambientale; per l’effettuazione e il mantenimento di servizi di turismo rurale connessi con le diverse risorse del territorio.

Ulteriori superfici potranno essere recuperate solo per realizzare servizi complementari all’attività turistica, diversi dalla ricezione e ristorazione, come specificati al comma 57.9.4 e fino ad un massimo di mq 250 totali utili. In tale caso è ammesso un incremento della superficie ad uso ricettivo, pari al 25% della superficie prevista per quei servizi.

57.7.6 Qualora, negli interventi di cui al presente comma, le strutture ricettive previste utilizzino aree diverse da quelle di pertinenza degli attuali fabbricati, le aree dismesse dovranno essere oggetto di interventi volti a restituirle per quanto possibile agli usi agricoli o comunque ad integrarle con il paesaggio agricolo circostante.

57.8 Caratteri e tipologie delle struttura turistiche ammesse in ambito rurale

57.8.1 Gli interventi ammessi potranno riguardare solo le seguenti strutture turistico ricettive :

* alberghi: sono ammesse unità abitative, costituite da uno più locali con servizio autonomo di cucina, nel limite del 25% della capacità ricettiva complessiva dell’esercizio e per un numero massimo di 7 unità abitative;

* villaggio albergo (alberghi con la centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili) con un massimo di 30 posti letto in ciascuna unità edilizia.

* Residenze turistico-alberghiere: sono ammesse non meno di sette unità per stabile a corpo unico, con facciata e copertura unitaria e per un numero complessivo non superiore a 21 unità abitative.

* Nelle Residenze Turistico-alberghiere sono ammesse camere con o senza soggiorno, ma senza il servizio autonomo di cucina, per una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva d’esercizio.

* ostelli per la gioventù

* case per ferie e rifugi escursionistici

* residenze d’epoca (alloggio in camere o in UA.,con un massimo di 25 posti letto)

57.8.2 Nelle nuove strutture ricettive dovranno essere previsti spazi per la ristorazione e/o somministrazione di bevande, per un numero di coperti almeno pari al 50% dei posti letto e per un massimo di 120 coperti.

57.8.3 Nella somministrazione di cibi e bevande dovranno essere utilizzati prodotti eno-gastronomici dell’area almeno per il 70%.

57.9 Criteri per la definizione degli interventi architettonici e delle sistemazioni delle aree pertinenziali

57.9.1. Le caratteristiche architettoniche, strutturali, volumetriche, le coperture, i materiali, le finiture, gli infissi, i rapporti dimensionali e spaziali fra i diversi corpi di fabbrica, le coloriture, nonché gli elementi di arredo esterno ed interno e le sistemazioni del verde dovranno rigorosamente rispettare i caratteri delle costruzioni rurali e conformarsi ai caratteri del paesaggio locale.

Gli impianti d’illuminazione esterna, ove previsti, dovranno rispettare la normativa vigente relativa in materia d’inquinamento luminoso.Per le superfici, volumi delle camere e correlati posti letto, valgono i requisiti tecnici ed igienico sanitari contenuti nella vigente normativa sul turismo.

richiamato l’articolo 21 comma 7 del PIT sono comunque da evitare le tipologie insediative riferibilialle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana ( o qui o al punto sottostante)

57.9.2. Spazi a verde

Gli spazi di pertinenza degli immobili dovranno integrarsi con il paesaggio agricolo circostante, valorizzando ove presenti tutti gli elementi di arredo vegetazionale agricolo residuali e/o inserendo ove necessario le tipiche consociazioni del paesaggio agrario presenti nel territorio.

Recinzioni o delimitazioni, ove necessarie, saranno realizzate di preferenza in legno.

57.9.3. Parcheggi e percorsi carrabili, ciclabili e/o pedonali

Nelle aree pertinenziali libere, non a verde, i percorsi pedonali e/o ciclabili potranno essere realizzati solo con materiali naturali o comunque tradizionali. Le zone individuate per il parcheggio e la viabilità interna all’area pertinenziale, non potranno essere asfaltate.

Nelle aree di parcheggio, con il limite massimo di un posto auto per camera o per unità abitativa, sono ammesse, purchè in legno o in ferro, strutture leggere con copertura preferibilmente vegetale, o in cotto.

57.9.4. Strutture ed infrastrutture di carattere ricreativo complementari all’attività turistica

Sono ammesse piscine a carattere pertinenziale all’aperto o, se al chiuso, ricomprese all’interno della volumetria esistente o ricostruita secondo le tipologie rurali ammesse, attrezzature sportive per percorsi all’aperto, strutture lignee per la sosta e pernottamento dei cavalli, strutture per tiro all’arco, per la pesca sportiva, campi da tennis, maneggio, campi per la pratica e campi promozionali del golf nel rispetto dei criteri ci cui all’Art.59.2.

In particolare gli interventi privilegeranno il recupero dei percorsi poderali per l’esercizio di trekking, mountain bike, escursioni a piedi, a cavallo ecc..

Al fine di favorire la permanenza turistica anche nei mesi invernali, nel solo caso delle varianti di cui al comma 57.7.5, ove le superfici disponibili eccedano le massime superfici realizzabli per la ricettività turistica, potrà essere previsto, fino ad un massimo di 250 mq totali utili, il recupero delle strutture esistenti anche nell’attuale configurazione architettonica e localizzativa, ovvero la sostituzione edilizia, per realizzare strutture di servizio di carattere ricreativo, culturale, sportivo e commerciale per la commercializzazione e vendita di prodotti tipici dell’area enogastronomici ed artigianali, al chiuso o al coperto.

Tali superfici potranno essere utilizzate per realizzare locali variamente attrezzati per corsi (eno-gastronomia, lavorazione del legno, colori vegetali, ceramica, giardinaggio e pratiche per accudire all’orto ecc.), conferenze, maneggio, piccola scuderia al coperto, attrezzature per il ricovero, nolo ed assistenza per le biciclette, ricovero, nolo e manutenzione per carrozze, campo da tennis al chiuso, palestra e sauna, piscina con spogliatoi, pista di pattinaggio, pista da skate board, piste da bowling e campo di bocce, piccoli laboratori artigianali per la produzione di lavorazioni tipiche.

57.10 - soppresso-

Art. 58 – Spazi per le strutture della grande distribuzione commerciale

58.1 Principi generali

58.1.1 In materia di autorizzazione all’esercizio di grandi strutture per distribuzione commerciale i Comuni si attengono agli indirizzi ed alle procedure stabilite dalla legislazione e dai regolamenti regionali vigenti.

58.1.2 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, nel determinare la localizzazione di spazi per insediamenti di strutture per la grande distribuzione commerciale e relative aree di servizio:

* verificano ed integrano il quadro conoscitivo del sistema commerciale delle strutture commerciali per la grande e per la media distribuzione come rappresentate nelle Tav. Q.C.4 del P.T.C. e descritte all’art 17.5, con il sistema commerciale degli esercizi di vicinato e in relazione al sistema delle infrastrutture di trasporto e per la mobilità;

* rispettano gli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa ”territorio rurale” all’ art.11.2. commi 24 , 26 e all’ art.11.3 ,

* rispettano la disciplina delle invarianti di cui all’art.13.1 sub commi 8 e 11,

* si conformano, in relazione alle risorse interessate, alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e alle disposizioni del Titolo II e del Titolo III.

58.1.3 Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, nel Piano Strutturale, nel determinare la localizzazione di spazi per insediamenti di strutture per la grande distribuzione commerciale e relative aree di servizio:

* verificano ed integrano il quadro conoscitivo del sistema commerciale delle strutture per la Grande e Media Distribuzione rappresentate nelle Tav. Q.C.4 . del P.T.C. e descritte all’art all’art 17.5 con il sistema commerciale degli esercizi di vicinato e in relazione al sistema delle infrastrutture di trasporto e per la mobilità;

* rispettano gli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa ”territorio rurale”rispettivamente all’ art. 14.2 .14 e 14.3.15 ,

* rispettano la disciplina delle invarianti di cui all’art.16.1.sub commi 4 e 6,

* si conformano alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e, in relazione alle risorse interessate, alle disposizioni del Titolo II e del Titolo III .

58.1.4 Di norma gli strumenti urbanistici comunali non potranno prevedere nuove aree per la Grande Distribuzione ove nel Comune siano ancora disponibili aree produttive libere, comprese aree e volumi produttivi dismessi o aree produttive per le quali non siano ancora stati sottoscritti atti convenzionali con il Comune, in relazione a piani attuativi.

58.1.5 Gli strumenti urbanistici comunali potranno localizzare le nuove grandi strutture per il commercio in ambiti di recupero, ristrutturazione e riqualificazione urbanistica o in aree produttive esistenti, disimpegnate da specifica viabilità di servizio e ben collegate alla viabilità d’interesse regionale o sovralocale, salvaguardando gli equilibri fra le diverse tipologie di struttura di vendita (grande, media, di vicinato), e sempre che siano risultate favorevoli le indagini di supporto, previste al comma successivo.

58.1.6 Fino all’ adozione del Piano Strutturale, la localizzazione di una nuova struttura di vendita per la Grande Distribuzione Commerciale dovrà fondarsi su apposito quadro conoscitivo riportante:

* l’analisi del sistema distributivo commerciale esteso al sistema territoriale provinciale di appartenenza per le strutture della grande e media distribuzione, ed all’ambito comunale per gli esercizi vicinato, con particolare riguardo alle categorie merceologiche interessate che dimostri il rispetto degli equilibri tra le differenti tipologie distributive;

* l’analisi dei livelli prestazionali delle infrastrutture viarie interessate dalla nuova previsione afferenti e di servizio all’area;

* l’analisi degli attuali flussi veicolari e la determinazione di quelli futuri, indotti dall’attività oggetto previsione, tenendo conto delle modifiche del traffico che si genereranno anche a seguito della complessiva attuazione dell’insieme degli insediamenti previsti nell’area;

* l’individuazione delle criticità dei nodi infrastrutturali viari e la definizione delle soluzioni, d’intesa con il soggetto competente;

* la disponibilità dei parcheggi e delle aree di servizio ;

* la disponibilità delle risorse idriche ed energetiche;

* la possibilità di smaltimento dei rifiuti;

nel rispetto delle disposizioni contenute al Titolo I Capo III.

58.1.7 In ragione della localizzazione, i Comuni potranno concordare con la Provincia anche un ambito territoriale di riferimento per le analisi sul sistema commerciale, diverso dal sistema territorale provinciale, ma comunque esteso ad un ambito territoriale significativo.

58.2 Disposizioni specifiche per il sistema territoriale della pianura dell’Arno

Nell’ambito del “Sistema territoriale dell’Arno”, i Comuni dovranno privilegiare l’eventuale insediamento di nuove grandi strutture commerciali in ambiti di riqualificazione urbana e/o di ristrutturazione urbanistica S.Croce e Ponte a Egola (S.Miniato)S, o in aree produttive esistenti (d’interesse comprensoriale, sovracomunale, locale integrate e locali) adeguatamente servite da viabilità di accesso.

58.3 Disposizioni specifiche per il sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali

58.3.1 Nel “Sistema delle Colline Interne e Meridionali” i Piani Strutturali del Comune di Volterra e di Pomarance potranno prevedere nuove strutture di vendita per la grande commercializzazione, nell’ambito di operazioni di riqualificazione urbanistica degli insediamenti di Saline di Volterra , di Larderello.

58.3.2 Gli strumenti urbanistici dei Comuni di Lari, Crespina, Terricciola, Peccioli, Capannoli, Fauglia, Orciano, Montescudaio, S.Luce, Riparbella, Castellina M.ma, che beneficiano di una situazione di mercato delle aree favorevole per la vicinanza ad infrastrutture d’importanza regionale e nazionale ed a potenziali significativi bacini di utenza, dovranno privilegiare l’insediamento di strutture di vendita che valorizzino soprattutto le produzioni tipiche del sistema territoriale di appartenenza.

Art. 59 – Impianti per la pratica e lo spettacolo sportivo d’interesse sovracomunale e impianti di interesse sovracomunale in genere.

59.1 Principi generali

59.1.1 I Comuni nel prevedere impianti o strutture per la pratica e lo spettacolo di specifiche discipline sportive d’interesse sovracomunale o comunque impianti di interesse sovracomunale determinano il bacino di utenza, dando conto delle capacità di servizio e di esercizio offerte dalle strutture esistenti nel sistema territoriale di appartenenza o, se di d’interesse provinciale, nell’intero territorio provinciale. Per impianti di interesse sovracomunale si intendono quelli le cui previsioni di piano contengono progetti da sottoporre a valutazione eo verifica di impatto ambientale di competenza, almeno, provinciale. Le ricadute e gli impatti di carattere sovracomunale saranno verificati da apposita conferenza dei servizi, convocata dal Comune proponente ed eventualmente allargata ai comuni contermini,, che accerterà la necessità o meno di addivenire ad apposito accordo di pianificazione. La nuova previsione, una volta approvata definitivamente, verrà automaticamente acquisita al Quadro Conoscitivo del PTC.

59.1.2 La scelta localizzativa dell’impianto sportivo o di altra tipologia d’ impianto d’interesse sovracomunale o provinciale tiene conto, in relazione al bacino di utenza, di:

  • - l’accessibilità dal sistema infrastrutturale viario, ferroviario ed aeroportuale e dai nodi intermodali esistenti o di progetto;
  • - la disponibilità della risorsa idrica, della depurazione e della rete fognaria ;
  • - la capacita di servizio di smaltimento dei rifiuti
  • - la disponibilità energetica per la gestione dell’impianto,
  • - la possibilità di utilizzo della struttura o dell’area anche ai fini della protezione civile e la compatibilità del rischio per la struttura rispetto alla pericolosità idraulica e geomorfologia, idrogeologica, a insediamenti a rischio d’incidente rilevante, a incendio, a terremoto ;
  • - il piano zonizzazione acustica comunale;
  • - la compatibilità visiva, ripetto a visuali da tutelare, beni culturali e beni paesaggistici;

59.2 I campi da golf

59.2.1 Il P.T.C. definisce criteri per la localizzazione di impianti per il gioco del golf finalizzata alla realizzazione di un sistema golfistico che si integri con le attività turistiche ed agrituristiche, ricreative e sportive, nel rispetto dei limiti e dei caratteri delle risorse territoriali.

59.2.2 Il Sistema golfistico comprende tre tipologie di impianti:

  • - campi per la pratica
  • - campi promozionali
  • - N.4 percorsi golfistici omologati di 18 o più buche.

59.2.3 I campi per la pratica sono impianti a servizio delle aree insediate, facilmente raggiungibili per una pratica quotidiana, da insediare in aree periferiche a verde attrezzato o a parco urbano preferibilmente limitrofe ad altri impianti sportivi , con un minimo di strutture per servizi;

59.2.4 I campi promozionali, con una superficie tra 5 a 25 ha (da tre a nove buche) con le

caratteristiche previste dai regolamenti e statuti della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), sono da localizzarsi preferibilmente in prossimità di altri impianti sportivi o in aree con possibilità di trasformazione in percorso omologato di almeno 9 buche;

59.2.5 I percorsi golfistici omologati sono impianti di 9, 18 buche o ulteriori multipli di 9 buche , certificati secondo gli standard F.I.G. con una superficie tra i 25 ha e 80 ha.

59.2.6 Gli impianti di golf per la pratica e promozionali possono essere inseriti anche nelle aziende agricole ad integrazione dell’offerta di servizi per l’agriturismo e in relazione a strutture ricettive per il turismo rurale (Art.57.9.4)

59.2.7 I Comuni possono localizzare percorsi golfisti omologati , nel rispetto di quanto contenuto, nelle aree agricole con limitazioni alla produzione come individuate nella TAV. Q.C 7a. che i Piani Strutturali abbiano individuato come aree a prevalente funzione agricola o aree agricole caratterizzate da una economia debole per contiguità agli insediamenti urbani e che non presentino fragilità elevata rispetto alla risorsa idrica, caratterizzate da buona permeabilità, per lo più pianeggianti, o con modeste pendenze e pertanto che non necessitino per la realizzazione dell’impianto di consistenti movimenti di terra. La localizzazione di percorsi golfistici omologati è comunque condizionata ad una verifica sovracomunale estesa almeno all’ambito del sistema territoriale di appartenenza..

Nel prevedere le strutture golfistiche i Comuni determinano prioritariamente, in ragione delle caratteristiche dell’impianto :

  • -il bacino di utenza (in base alla popolazione residente, al flusso turistico e agli impianti esistenti)
  • -le risorse idriche necessarie per il mantenimento delle superfici di gioco
  • - gli spazi e i servizi di supporto necessari :
  • - spazi per attività golfistiche (campi pratica, percorsi di golf, aree di putting greens, aree di pitching green, fasce di rispetto)
  • - spazi di supporto (spogliatoi, pronto soccorso, deposito macchinari, attrezzi e materiali, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi),
  • - spazi per impianti tecnici;
  • - spazi per il pubblico;
  • - spazi complementari per ristoro, bar, attività commerciali;

e sulla base:

  • - della disponibilità idrica
  • - dei caratteri e dello stato di conservazione degli elementi che compongono la struttura del territorio ( morfologia, copertura vegetazionale, orientamento delle aree, edifici e manufatti da salvaguardare , rete idrografica, ecc);
  • - del patrimonio edilizio disponibile ed utilizzabile per quelle finalità

definiscono gli interventi ammessi per realizzare l’impianto, coll’obiettivo di conservare e/o ripristinare gli elementi connotanti il paesaggio e l’ambiente naturale e antropizzato.

59.2.8 Ai percorsi golfistici possono essere altres&igrave associate attività ricettive, da realizzare prioritariamente mediante il recupero di edifici esistenti, anche con interventi di sostituzione edilizia, ove consentito dalla disciplina degli Strumenti urbanistici comunali.

Soltanto ove si dimostri che le strutture edilizie recuperabili per tale finalità non siano sufficienti o siano inadeguate a garantire la domanda di ricettività prevedibile e conseguente all’attivazione dell’impianto golfistico, il P.S. potrà individuare ulteriori volumetrie, commisurandole alle specifiche necessità e risorse disponibili, mediante apposito accordo di pianificazione.

59.2.9 - soppresso-

59.2.10 - soppresso-

59.3 Le aviosuperfici

59.3.1 Al fine di consentire una equilibrata distribuzione delle aviosuperfici sia per finalità di diporto e turistiche, che ai fini della protezione civile, della pubblica sicurezza e del soccorso medico aereo, il P.T.C. assume nel proprio Q.C. una prima rilevazione delle aviosuperfici esistenti sul territorio provinciale, delle piste destinate al volo sportivo , delle piste con annessa scuola di volo e delle elisuperfici (piazzole per elicotteri anti incendi boschivi (A.I.B.) e piazzole per servizio di eliambulanza).

Il censimento delle realtà esistenti dovrà ottimizzare la realizzazione di nuove strutture ed il potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti, anche in funzione della protezione civile.

59.3.2 Ferme restando le competenze dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in materia di sicurezza e il rispetto dei contenuti del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 8 agosto 2003 e successivi aggiornamenti, le aviosuperfici possono essere localizzate in aree agricole caratterizzate di preferenza da un’economia marginale o debole, ma tuttavia idonee alla partenza e all’approdo di velivoli, su terreni pianeggianti (A.N.P) o in pendenza (A.P.) , non soggetti a fenomeni esondativi e o a dissesti geomorfologici collegabili ad aree caratterizzate da frane attive o quiescienti come individuate nei relativi piani di bacino stralcio di “Assetto idrogeologico”( aree P.F.4 e P.F.3 del P.A.I.del Bacino dell’Arno; aree P.4 e P.3 del P.A.I del Bacino del Serchio e aree P.F.ME e P.F.E del P.A.I. del Bacino Regionale Toscana Costa) o ad aree caratterizzate dai livelli più alti di pericolosità idraulica o di vulnerabilità idrogeologica, per l’esercizio del volo e degli altri sport dell’aria ad esso connessi, scuola e lavoro aereo e per il trasporto publico, purchè servite da viabilità ben collegata alla rete infrastrutturale di supporto ai sistemi locali o agli itinerari di carattere intersistemico e sovracomunale ed attraverso questi alle grandi direttrici nazionali ed alle direttrici d’interesse regionale ed adeguatamente lontane dai centri abitati. L’eminente interesse pubblico di tali aree, per le finalità della protezione civile, oltre che per la valorizzazione del sistema turistico e sportivo, dovrà indirizzare le scelte localizzative in riferimento ad un ambito di utenza necessariamente sovracomunale.

Tali aree dovranno essere essere esterne alle Aree Protette ed alle aree di valenza ambientale (S.I.R. ed aree d’interesse ambientale come rappresentate alla TAV.P6) , rispetto alle quali andrà comunque fatta la valutazione d’incidenza o, nell’ambito della V.I.A,. la determinazione dell’impatto acustico.

59.3.3 Le aviosuperfici, dovranno rispettare nelle limitazioni, dimensioni, andamento plano-altimetrico e segnaletica le caratteristiche tecniche come descritte nell’appendice al Decreto 8 agosto 2003 e successivi aggiornamenti dell’E.N.A.C. a tutela dell’interesse pubblico.

59.3.4 L’Art. 707 del Codice della Navigazione, ed il capitolo 4 paragrafo 12 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, prevede che ENAC individui, ai fini della sicurezza, le zone limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo e stabilisca le limitazioni relative ai potenziali pericoli per la navigazione.

59.3.5 Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.

59.4 Impianti fissi per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche di veicoli a motore (piste da motocross, piste per go-kart, piste per corse automobilistiche e motoristiche)

59.4.1 Gli impianti fissi per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche non sono ammessi

• all’interno dei centri abitati,

• nelle aree a vincolo paesaggistico come richiamate all’art.157 lett. a,b,c,d,e,f, del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e fatta salva l’applicazione dell’art.143 comma 6, l’art.144 comma 2 e l’art.156 comma 4;

• nei parchi e riserve nazionali e regionali, nei parchi territoriali urbani degli SSUU;

• nelle aree protette di cui alla L.R.49/95 ;

• nei S.I.R

• nelle aree di interesse ambientale come individuate alla TAV.P 6 ;

• nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale della RT ai sensi della LR 64/76;

• nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art.10 lett.a), b), c) della legge 11 febbraio 1992 n.157 (oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

• nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, fatto salvo quanto previsto all’art.07 comma 1 bis della L.R.48/94;

59.4.2 Gli impianti fissi non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio

59.4.3 Nella scelta dell’ubicazione di impianti fissi dovrà essere tenuto conto della situazione dei fondi limitrofi preesistente la realizzazione degli impianti, per quanto si riferisce alle emissioni anche acustiche e il diritto alla salute degli abitanti.

59.4.4 Gli impianti esistenti in area a vincolo idrogeologico potranno essere mantenuti a condizione che ne sia stata verificata la compatibilità rispetto al V.I. e al piano di classificazione acustica, o che ne possa essere garantita la compatibilità tramite interventi migliorativi concordati con il Comune, che ne assicurino la coerenza con la destinazione d’uso delle aree limitrofe, previa la sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune ed a spese dell’interessato.

Art. 60 – Spazi a verde e rete ecologica

60.1 Principi generali

60.1.1 Gli strumenti di pianificazione comunale assumono, in prima approssimazione, la rete ecologica provinciale, come individuata dal P.T.C. alla Tav P.15 14 e descritta all’art. 26 a base del quadro conoscitivo e normativo, per la definizione della rete ecologica comunale.

I quadri conoscitivi del piano strutturale conterranno gli ulteriori elementi, presenti sia nel territorio urbanizzato, che in quello rurale, significativi sotto l’aspetto ecologico alla scala comunale, per la propagazione e incremento della biodiversità delle specie: verde urbano (lineare o areale), (corsi d’acqua, canali, elementi arborei isolati, viali alberati, parchi e giardini, particolari associazioni, formazioni arbustive lineari ed areali, sistemazioni con muri a secco, ruderi, ecc.)

60.1.2 Gli strumenti di pianificazione comunali, in relazione alle trasformazioni fisiche e funzionali previste per gli insediamenti esistenti, alle nuove previsioni insediative e al livello di naturalità e grado di boscosità del proprio territorio, determinano oltre agli spazi a verde pubblico urbano da realizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni, gli ulteriori ambiti urbani ed extra-urbani dove intervenire per rafforzare la rete ecologica ed i criteri da applicare nei piani operativi.

60.1.3 Gli strumenti urbanistici dei Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, determinano ed disciplinano nuovi spazi a verde urbano e nuovi ambiti nei quali realizzare elementi della rete ecologica nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa ”territorio rurale” all’art.11.2 e all’art.11.3,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.13.1 e all’art.13.2,

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III ed delle disposizioni contenute nel presente articolo.

60.1.4 Gli strumenti urbanistici dei Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, determinano ed disciplinano nuovi spazi a verde urbano e nuovi ambiti nei quali realizzare elementi della rete ecologica nel rispetto:

* degli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “citta ed insediamenti” e per la risorsa ”territorio rurale” all’ art.14.2 e all’ art.14.3,

* della disciplina delle invarianti di cui all’art.16.1 e all’art.16.2,

* della disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III ed alle disposizioni contenute nel presente articolo.

60.2 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno

60.2.1 I Comuni del sistema territoriale della pianura dell’Arno individueranno specifiche discipline per garantire la funzione di corridoio ecologico dei corsi d’acqua e delle aree contigue al fiume Serchio e all’Arno ed ai loro affluenti, nonchè del reticolo della bonifica.

Ai fini del rafforzamento della rete ecologica provinciale di cui all’art 26, i Comuni di S.Croce, Castelfranco di Sotto, S.Miniato e Montopoli V.A., favoriranno la costituzione di formazioni arbustive/boschive lineari o areali, nelle aree agricole di pianura, anche residuali, a collegamento tra i sistemi collinari (le Cerbaie e le Colline di Montopoli-S.Miniato) ed attorno alle aree produttive ed alle strutture tecnologiche di servizio.

60.2.2 I Comuni interessati dalla bonifica di pianura ed in particolare Pisa, Cascina, Vecchiano, S.Giuliano Terme, Bientina e Castelfranco di Sotto, promuoveranno intese con i competenti consorzi per garantire una corretta gestione dei tagli delle strutture vegetative a margine dei canali e fossi di bonifica, nel rispetto delle specie tutelate dalla L.R.56/2000, e per valorizzare con idonea piantumazioni le strade di servizio in margine al reticolo idraulico.

60.3 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale delle Colline Interne e Meridionali

I Comuni del sottosistema della Valdera, promuoveranno progetti di valorizzazione ambientale specifici per la pianura alluvionale, in relazione agli ambiti di paesaggio fluvio-lacuale come individuati alla Tav. P. 14, ed in relazione alle previsioni di espansione delle aree produttive e alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, anche nell’ambito di interventi mirati alla difesa idraulica, idrogeologica o a interventi finanziati, nel piano locale di sviluppo rurale.

Capo II Disciplina d’ uso delle risorse – Il territorio rurale

Art. 61 – Le aree agricole

61.1 Criteri generali

La legislazione vigente stabilisce che, nell’ambito del territorio rurale, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio individuano le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola. Per zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, si intendono quelle individuate in considerazione del sistema aziendale agricoloesistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine fisico, della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità delle risorse nonché della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.

Le zone ad esclusiva funzione agricola corrispondono alle aree di elevato pregio a fini di produzione agricola anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche,climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.

Nelle zone con esclusiva funzione agricola sono di norma consentiti impegni di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione o lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.

61.1.1 Non fanno parte dell’ambito di applicazione della legislazione vigente in zona agricola le aree urbanizzate o da urbanizzare previste negli strumenti urbanistici attuativi o nei Piani Strutturali, per infrastrutture o strutture d’interesse generale previste negli atti richiamati all’art.2 del P.I.T, le aree soggette alla disciplina della L.394/91 e della L.R.49/95 e succ.mod. e integraz. e le aree di interesse ambientale, per rilevanti valori naturalistici, come individuate nella Tav. P.7, anche autonomamente individuate dai Piani Strutturali e destinate a gestione speciale dagli strumenti urbanistici o attraverso gli strumenti L. 394/91 e della L.R. 49/95 e succ.mod. e integraz.

61.1.2 Per l’applicazione delle discipline di competenza provinciale contenute agli art.63-64, in attuazione della legislazione vigente in zona agricola il P.T.C., distingue i seguenti ambiti territoriali omogenei, come rappresentati alla Tav. Q.C. 7a :

  • a) Sistema Agricolo di Pianura, che comprende :
    • a.1) Sub-sistema agricolo della pianura alluvionale
    • a.2) Sub-sistema agricolo dell’ambiente fluvio-lacuale e palustre, coincidente con il sistema idraulico di cui all’art.22.2 e comprendente le:
      • - le zone di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corsi d’acqua e dei bacini
      • - le zone umide
  • b) Sistema Agricolo Collinare articolato nei seguenti sub-sistemi:
    • b.1) Sub-sistema dei Monti Pisani
    • b.2) Sub-sistema dei terreni argillosi
    • b.3) Sub-sistema dei terreni sabbiosi
    • b.4) Sub-sistema dei terreni brecciosi

61.1.3 I Comuni nel Piano Strutturale,

  • - sulla base della caratterizzazione economico-agraria delle aree agricole in:
  • - aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani
  • - aree a economia agricola debole determinata dall’influenza urbana
  • - aree marginali ad economia debole
  • - aree ad agricoltura sviluppata estensiva
  • - aree ad agricoltura intensiva specializzata
  • - sulla base della rilevanza e connotazione delle risorse agro-ambientali di cui all’art.40 della legge regionale 1/2005 vigente, e documentate alle Tav.Q.C.7 a-h, suddividono il territorio agricolo in :
  • - aree ad esclusiva funzione agricola
  • - aree a prevalente funzione agricola

61.1.4 Nell’individuazione delle aree ad esclusiva o a prevalente funzione agricola tutti i Comuni si atterranno anche ai seguenti criteri di individuazione:

  • * vocazione specificatamente agricola delle diverse porzioni di territorio, intesa come bilancio complessivo delle caratteristiche dei suoli (capacità produttiva intrinseca attuale o potenziale, limitazioni di ordine geologico, idrogeologico, pedologico, clivometrico, ecc.)
  • * assetto dei terreni (reticolo viario, rete scolante, rete poderale e sistemi irrigui) e dotazione individuale di strutture (stalle, fienili, magazzini, silos, impianti di trasformazione, rimessaggi, ecc...);
  • * disponibilità di infrastrutture e impianti d’interesse collettivo per la produzione e la commercializzazione;
  • * struttura aziendale esistente (estensione della proprietà, strutture edilizie, ambiti omogenei per tipo di coltura, trend produttivi e gestionali)
  • * ruolo assunto dalle attività agricole ai fini della caratterizzazione sociale ed economica del territorio
  • * ruolo svolto delle attività agricole ai fini della qualità agricola/ambientale del territorio;
  • * aree a particolare specializzazione (colture ortive, florovivaistiche, frutticole e vinicole) e tipicità (vigneti DOC, DOCG, IGT) delle produzioni agricole (DOP, IGP) e loro inserimento nella filiera agroalimentare (Tav. Q.C.7b).

Sono aree ad esclusiva funzione agricola i beni d’uso civico a destinazione agricola, come risultanti nel quadro conoscitivo provinciale e rappresentate alla Tav. Q.C.7a ed eventualmente verificati dal quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali.

A sostegno delle analisi, i Comuni utilizzano anche gli archivi informatici geografici e descrittivi provinciali, comprensivi dei dati dell’archivio A.R.T.E.A. e dell’Osservatorio provinciale dei P.A.P.M.A.A.;

61.1.5 I Comuni nel definire le strategie di sviluppo del territorio rurale perseguono gli obiettivi e rispettano le discipline delle invarianti espresse al Titolo I Capo II delle presenti norme per il territorio rurale, con specifico riferimento al sistema territoriale provinciale di appartenenza e nel rispetto delle discipline specifiche contenute al Capo III.

61.1.6 Gli strumenti di pianificazione comunali generali individuano all’interno delle zone agricole le zone agricole di interesse paesaggistico .

Per zone agricole di interesse paesaggistico si intendono le zone agricole, anche interessate da altre componenti territoriali considerate dal presente piano, ove ricorrano una o più delle seguenti caratteristiche:

* presenza di forme di coltivazione tradizionali o particolari, connotanti il paesaggio, quali le colture ad olivo negli ambiti collinari, le coltivazioni nelle bonifiche storiche, sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica e simili;

* presenza di un significativo rapporto tra qualità degli edifici e delle infrastrutturazioni, assetti vegetazionali e colture;

* conformazione dei terreni agricoli ad assetti antichi o presenti dei corpi idrici (divagazioni storiche, antiche rive lacuali, terrazzi alluvionali del quaternario, e simili);

* presenza di formazioni geologiche particolari, di depositi fossiliferi significativi, di carsismi, di siti storici di estrazioni minerarie, di grotte o di altre singolarità;

* costituire aree di congiunzione tra ambiti di interesse naturalistico-ambientale, essendo idonee alla conservazione ed all'arricchimento delle speci vegetali ed animali;

* essere relazionate con l'ambiente fluvio-lacuale, con significativa connotazione naturalistica.

* essere prossimi o contigui ad aree individuate dal P.T.C. come aree d’interesse ambientale;

* essere prossimi o contigui a siti s’importanza regionale (S.I.R.) .

61.1.7 Relativamente alle zone agricole di interesse prevalente paesaggistico identificate come tali in ragione di una riconosciuta particolare incidenza del rapporto colture-paesaggio gli strumenti di pianificazione comunali generali dettano indirizzi per i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, volti alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione:

  • a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • b) degli assetti poderali;
  • c) dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
  • d) della rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori;
  • e) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
  • f) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle speci autoctone o tradizionali;
  • g) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali terrazzamenti, marginamenti, arginature, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.

61.1.8 Relativamente alle zone agricole di interesse paesaggistico, tenendo conto di quanto contenuto al precedente comma, gli strumenti di pianificazione comunali generali dettano discipline volte:

  • - a promuovere l’esercizio dell’agricoltura, con la finalità della conservazione, del ripristino e della valorizzazione degli elementi connotanti il paesaggio, nonché delle caratteristiche naturalistiche significative;
  • - a promuovere la forestazione con boschi d’alto fusto, o più congrue forme di rinaturalizzazione guidata, suscettibili di condurre la zona ad assestarsi in equilibri delle dinamiche naturali che rendano successivamente eventuale e marginale l’intervento correttivo antropico.
  • - a promuovere interventi di rinaturalizzazione, per le finalità di rafforzamento del sistema della rete ecologica provinciale, come individuata alla Tav. P.14 .

61.1.9 Per le zone agricole di interesse paesaggistico, in ragione dei caratteri dello specifico interesse rappresentato, gli strumenti di pianificazione comunali generali possono in ogni caso escludere, limitare, o subordinare a particolari condizioni o all’osservanza di particolari prescrizioni, la nuova edificazione sia a uso abitativo che di annessi agricoli.

61.1.10 Relativamente alle aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani intese come aree periurbane, collocate tra la zone edificata e la zona agricola o come aree infraurbane, poste all’interno di aree già urbanizzate, gli strumenti di pianificazione comunali generali dettano discipline volte a inibirne trasformazioni e utilizzazioni improprie, suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale.

61.1.11 Gli strumenti di pianificazione comunali generali, pertanto, pure non escludendo necessariamente le aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, devono prevedere trasformazioni, fisiche e funzionali, capaci di configurare un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra la parte urbanizzata ed edificata con continuità e le altre parti del territorio. A tal fine, essi destinano le aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani, in alternativa:

  • - all’esercizio dell'agricoltura, ove la conformazione dei fondi rustici lo renda concretamente fattibile, escludendo in ogni caso l’edificazione di edifici che non si configurino esclusivamente come annessi rustici,
  • - alla realizzazione ed all’attivazione di orti urbani, riservandone o meno la gestione a predeterminate categorie di cittadini, in ogni caso sistemati in base a progetti urbanistico-edilizi unitari,
  • - alla realizzazione di spazi sistemati a verde, anche attrezzato, pubblici e d’uso collettivo, ovvero anche privati ed aperti al pubblico,
  • - alla realizzazione di spazi forestati con boschi d’alto fusto, d’iniziativa sia pubblica che privata, in ogni caso suscettibili di fruizione collettiva.

61.2 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno

61.2.1 I Comuni del sistema territoriale locale della Pianura dell’Arno, individuano in generale come aree agricole a “esclusiva funzione agricola”, ovvero di interesse agricolo primario, le aree di pianura alluvionale ad agricoltura sviluppata estensiva o intensiva e specializzata, e, ancorchè marginali, aree collinari caratterizzate dalla tipicità e significatività delle produzioni agricole, in particolare nel settore olivicolo, vitivinicolo e tartufigeno.

Nelle aree che i piani strutturali indicheranno come aree tartufigene, l’obiettivo sarà il mantenimento delle attività agricole, svolte con opportune modalità.

Solo eccezionalmente, tali aree, potranno essere interessate da trasformazioni d’ uso, opportunamente valutate e previste negli strumenti di pianificazione.

Non sono, in generale aree ad esclusiva funzione agricola, le aree contigue agli aggregati urbani o e le aree agricole deboli per influenza urbana caratterizzate da elevata valenza paesaggistica, con funzione preminente di presidio ambientale, (Monte Pisano e Colline di Vecchiano).

61.2.2 Considerato che il subsistema dei Monti Pisani, presenta una frammentarietà della attività agricola sia aziendale che amatoriale, al fine di contrastarne l’abbandono e il dissesto idrogeologico i comuni possono ai sensi della normativa vigente ammettere per le attività amatoriali con superficie fondiaria minima pari a 3000 mq, coltivata a oliveto o frutteto, la realizzazione di annessi agricoli precari in legno non ancorati al suolo, della superficie massima di 12 mq e altezza massima in gronda di 2,2 metri ad uso deposito attrezzi agricoli, che non comportino alcuna modifica della morfologia dei luoghi e movimenti del terreno. Tali annessi dovranno essere demoliti alla cessazione dell’attività agricola amatoriale, previa comunicazione obbligatoria al Comune da parte dell’interessato.

61.3 Disposizioni specifiche per il Sistema Territoriale delle Colline Interne e Meridionali

61.3.1 I Comuni del sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali, caratterizzate nel Subsistema delle Colline litoranee e della bassa Val di Cecina dall’influenza urbana esercitata dai Comuni costieri della Provincia di Livorno, nel Subsistema delle Colline dell’Alta Val di Cecina, da una economia debole per la marginalità delle aree e nel Sub-sistema delle Colline della Valdera, da un economia solo in parte debole per l’influenza urbana o per la contiguità agli aggregati urbani, individueranno prioritariamente le aree ad esclusiva funzione agricola in ambiti collinari caratterizzati dalla tipicità e significatività delle produzioni agricole, in particolare nel settore vitivinicolo, olivicolo e frutticolo e delle infrastrutture agrarie e nelle aree della pianura alluvionale del Cecina .

Le discipline per le zone agricole degli strumenti di pianificazione comunale saranno rivolte a tutelare in particolare gli assetti idraulici e a superare il degrado geomorfologico.

Art. 62 – Trasformazioni ed utilizzazioni ammissibili nelle zone agricole

Nelle zone agricole, sono ammissibili, compatibilmente con quanto descritto nei nel programma aziendale plurinnale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A).; presentati dai soggetti abilitati per legge nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli, le utilizzazioni e le trasformazioni seguenti:

  • a) l'ordinaria coltivazione del suolo, compreso l’eventuale cambio di coltura e l’impianto di colture arboree specializzate;
  • b) la forestazione, anche finalizzata all’incremento della rete ecologica provinciale, come rappresentata alla Tav. P.14 ( boschi planiziali, formazioni arboreo-arbustive…);
  • c) gli interventi di gestione del bosco con le modalità indicate all’art.29;
  • d) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell’intensità di sfruttamento colturale dei suoli;
  • e) la zootecnia di carattere familiare, aziendale ed interaziendale;
  • f) le attività faunistico-venatorie;
  • g) la pesca e l’itticoltura non intensiva, esercitata in forme tradizionali;
  • h) le attività connesse con l’agricolura e/o l’itticoltura aziendali od interaziendali;
  • i) l'utilizzazione dei manufatti edilizi esistenti quali abitazioni funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura e quali annessi agricoli;
  • j) l'utilizzazione di parte dei manufatti edilizi per funzioni agrituristiche, nei limiti delle relative disposizioni;
  • k) i mutamenti dell'uso tra i diversi tipi di utilizzazione come annesso rustico, nonché tra tale utilizzazione e l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze degli addetti all'agricoltura e viceversa;
  • l) le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi rurali esistenti con i limiti di cui all’art.57 e all’art.65, incentivando tecniche edilizie compatibili con le caratteristiche costruttive locali e che perseguano il risparmio energetico;
  • m) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura;
  • n) la nuova edificazione di annessi agricoli;
  • o) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell’energia e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili;
  • p) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti, e simili;
  • q) la realizzazione degli interventi previsti dalla disciplina urbanistica comunale ai sensi della legislazione vigente.

Art. 63 – Nuova edificazione di edifici ad uso abitativo nelle zone agricole

63.1 La presente disciplina si applica a tutto il territorio agricolo della Provincia, salve diverse più restrittive discipline stabilite dai Comuni in relazione a particolari ambiti rurali individuati in relazione al prevalente interesse ambientale o paesaggistico. Sono comunque escluse dall’edificazione, anche se concorrono al dimensionamento dell’azienda le aree ricadenti nel sistema di paesaggio-fluvio-lacuale come definite all’art.22.2 ed individuate alle Tavv. P.6 e P.10.

63.2 La nuova edificazione di edifici a uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, nell’azienda agricola è ammissibile solamente alle seguenti condizioni:

A) che l'edificazione avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola e delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari impegnati nell’attività agricola, fatto salvo quant’altro previsto dall’art 41 e 42 della legge LR 1/ 2005 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione;

B) che l’azienda agricola interessata consenta l’edificazione di almeno un’unità abitativa in ragione dei seguenti rapporti tra unità immobiliari ad uso abitativo e relative superfici fondiarie minime mantenute in produzione, differenziate a seconda delle qualità delle colture:

  • a) colture orto florovivaistiche
    • a) in caso di coltura ripetuta, ovvero producente almeno due raccolti l’anno, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema agricolo della pianura alluvionale: 1,5 ettari;
    • b) in caso di unico raccolto l'anno, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema agricolo della pianura alluvionale: 4 ettari;
  • b) vigneti
    • Per i terreni a vigneto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 3 ettari;
  • c) frutteti
    • Per i terreni a frutteto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 4 ettari;
  • d) oliveti
    • Per i terreni a oliveto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 4 ettari;
  • e) seminativi
    • Per i terreni a seminativo (seminativo irriguo, colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo), superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale: 30 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 15 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 30 ettari, ridotti a 15 ettari per i terreni ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 75/268/CEE;
  • f) bosco d'alto fusto, bosco misto e bosco ceduo
    • Per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, e bosco ceduo, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa: 30 ettari;
  • g) pioppeti
    • Per i terreni a pioppeto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale: 30 ettari;
  • h) castagneto da frutto
    • Per i terreni a castagneto da frutto, superficie fondiaria minima, corrispondente ad ogni unità abitativa:
      • - nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 10 ettari;
      • - nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 10 ettari;
  • i) pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato
    • Per i terreni a pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato:
      • -nell'ambito del subsistema dei Monti Pisani: 50 ettari;
      • -nell'ambito del subsistema dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi: 50 ettari;

Per le aziende biologiche iscritte nell’elenco regionale di cui all’art.3 della L.R. n 49 del 16 luglio 1997, certificate e non in conversione, le superfici fondiarie minime sono ridotte del 30%

C) che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli addetti, siano dimostrate, con riferimento all’esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.A.P.M.A.A)

Ai sensi della lettera A) del comma 1, i provvedimenti abilitativi alla nuova edificazione di edifici a uso abitativo sono rilasciati esclusivamente alle aziende agricole che abbiano presentato un

  • 63.3 Programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale P.A.P.M.A.A.;di cui all’art.66 e a seguito della sua approvazione, solamente in funzione delle esigenze abitative:
    • - di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli ai sensi delle vigenti leggi,
    • - di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, e attualmente impiegati in azienda
    • - dei coadiuvanti familiari in caso di azienda coltivatrice diretta.
  • 63.4 Le esigenze abitative di cui all’art.63.2 lettera A) devono essere dimostrate dal programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa. Nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.
  • 63.5 Ai fini del rispetto dei rapporti tra unità abitativa e relative superfici fondiarie minime, di cui all’art. 63.2 lettera B), sono computate le unità abitative già esistenti nel fondo rustico interessato, ferme restando le possibilità di trasformazione degli edifici esistenti di cui all’art. 65.
  • 63.6 Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta ove risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le superfici fondiarie minime previste per le rispettive colture dalla lettera B) dell’art. 63.2.
  • 63.7 I terreni ricadenti nelle zone agricole nell’ambito del subsistema dell’ambiente fluvio-lacuale e palustre non possono essere in alcun caso interessate dall’edificazione, ma concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria minima, secondo i parametri stabiliti dalla lettera B) dell’art. 63.2 per i terreni ricadenti nelle zone agricole del subsistema della pianura alluvionale.
  • 63.8 La classifica delle qualità di coltura é quella realmente risultante all’atto della presentazione del P.A.P.M.A.A.;
  • 63.9 Qualora le colture in atto al momento della presentazione del P.A.P.M.A.A.; siano diverse da quelle censite al catasto, l’azienda dovrà provvedere alla variazione catastale come previsto dalla vigente normativa. Copia della variazione dovrà essere presentata al Comune. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, è presentato dagli aventi diritto al comune competente per territorio con le modalità di cui all’articolo 9, comma 1.del regolamento di attuazione del titolo IV, capo III Il territorio rurale dellaLR1/2005
  • 63.10 Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione alla configurazione ed all’assetto proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente. I predetti edifici devono essere altres&igrave conformi alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell’edificazione ad uso totalmente o parzialmente abitativo negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali, che possono in determinate aree anche limitare, in tutto o in parte, l’edificazione.
  • 63.11 Ai sensi del art.21 comma7 del PIT, sono da evitare le tipologie insedative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana;

Art. 64 – Nuova edificazione di annessi agricoli

64.1 Disposizioni generali

64.1.1 In carenza del quadro conoscitivo, comprensivo anche della struttura delle imprese esteso a tutto il territorio comunale o comunque riferito ad ambiti geograficamente riconoscibili e distinti, concordati con la Provincia, non sono ammesse modifiche ai parametri aziendali per la costruzione di annessi rustici, come individuati al successivi punti 64.2 e 64.3 con riferimento ai sub-sistemi nei quali sono suddivise le aree agricole e come individuati nelle Tav. Q.C.7cdel P.T.C.:

Sistema agricolo di pianura, comprendente

  • il sub-sistema della pianura alluvionale ed
  • il sub -sistema dell’ambiente fluvio-lacuale e palustre,

Sistema agricolo collinare ,comprendente

  • il sub sistema del Monte Pisano,
  • il sub-sistema collinare dei terreni argillosi,
  • il sub sistema collinare dei terreni sabbiosi ed
  • il sub-sistema collinare dei terreni brecciosi

64.1.2 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi agricoli è consentita solamente nelle quantità strettamente commisurate alla dimostrata capacità produttiva di un fondo rustico, o di più fondi nei casi di aziende agricole associate o alle reali attività connesse e risultanti necessari, tenuto conto degli annessi rustici esistenti nel fondo o nei fondi interessati, in base a programmi di miglioramento agricolo-ambientale presentati da aziende agricole come definite all’art 66.

64.1.3 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi in funzione delle colture, è ammessa nel rispetto dei rapporti tra superfici fondiarie minime mantenute in produzione ed edifici secondo le specifiche contenute al comma 64.2.

64.1.4 L’edificazione di nuove costruzioni di annessi in funzione dell’esercizio di attività zootecniche aziendali od interaziendali è altres&igrave ammissibile nel rispetto dei rapporti tra superfici fondiarie minime mantenute in produzione/numero dei capi allevati ed edifici come specificati al comma 64.3.

64.1.5 Sono comunque escluse dall’edificazione, anche se concorrono al dimensionamento dell’azienda le aree ricadenti nel sistema di paesaggio-fluvio-lacuale come definite all’art.22.2 ed individuate alle Tavv. P.7-P10.

64.1.6 Le nuove edificazioni di annessi rustici, ove ammesse, non devono superare sotto gronda l’altezza di ml 3,00; la richiesta di maggiori altezze degli annessi dovrà essere motivata tecnicamente in relazione a esigenze particolari nel programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale,

64.2 Superfici fondiarie minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione alle attività colturali (art.3 comma 4 e art.3 comma 5bis L.R. 64/95 e succ. mod.e integrazioni)

La nuova edificazione di annessi rustici in relazione alle attività colturali, è ammissibile nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Colture orto florovivaistiche

  • a.1 Nel subsistema della pianura alluvionale
    • a.1.1 in caso di coltura ripetuta, ovvero producente almeno due raccolti l’anno:
      • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 0,8 ettari:
        ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 50 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 0,8 ettari e 1,6 ettari:
        ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento;
      • -superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 1,6 ettari:
        ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio sia ad uso ricovero attrezzi di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 1,6 ettari;
    • a.1.2 in caso di un unico raccolto l’anno:
      • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
        ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 50 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
        ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento;
      • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
        ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • a.1.3 ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili, per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • a.2 Nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • a.3. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • a.3.1 I Comuni che dispongano della risorsa geotermica potranno consentire la realizzazione di serre nelle aree agricole di collina, a condizione che i P.S. abbiano perimetrato specificatamene le aree dove poterle realizzare, stabiliscano misure di mitigazione ambientale e paesaggistica e le serre siano alimentate unicamente mediante teleriscaldamento.
    • a.3.2 La realizzazione delle serre è condizionata ai medesimi minimi aziendali delle serre di pianura.
    • a.3.3 La cessazione dell’utilizzo della risorsa geotermica determina l’immediata rimozione della serra.
  • a.4. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

b) Vigneti

  • b.1. Nel subsistema della pianura alluvionale
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/cantina, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/cantina, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • b.2. Nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • - le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • b.3. Nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 3 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
  • b.4. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/cantina per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità solo ad uso magazzino/cantina di un incremento della superficie sopra indicata del 20per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari.
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/cantina, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • b.5. ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di imbottigliamento, e/o di invecchiamento, vendita esposizione e degustazione, ovvero dipendenti da peculiari produzioni, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, con parametro massimo di 1 mq. per ettolitro di vino prodotto
  • b.6. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

c) frutteti:

  • c1. Nel subsistema della pianura alluvionale
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • c2. subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • c3. subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 3 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
  • c4. subsistemi dei terreni sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 3 ettari e 6 ettari:
      ammissibilità, soltanto ad uso magazzino/stoccaggio, di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 3 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità, sia ad uso magazzino/stoccaggio, sia ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • c5. subsistema dei terreni argillosi
    • - fermo restando che tali terreni non si prestano alla coltura a frutteto in ragione delle caratteristiche pedologiche, in presenza di impianti esistenti e produttivi di superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 3 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino/stoccaggio per metri quadrati 60 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 60 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • c6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • c.7. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità di ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola.

d) oliveti:

  • d.1. nel sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 30 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 4 ettari e 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 8 ettari
  • d.2. nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • d.3. nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 25 di superficie, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
  • d.4. nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 4 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 30 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 4 ettari e 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 8 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente gli 8 ettari;
  • d.5. nell’ambito sia del subsistema dei Monti Pisani che dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi, ove le coltivazioni siano disposte a terrazzamenti:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 2 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli ad uso magazzino per metri quadrati 25 di superficie utile, e ad uso ricovero attrezzi per metri quadrati 25 di superficie utile, dovendo alle due utilizzazioni essere preferibilmente adibito un unico fabbricato, e dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 2 ettari e 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 20 per cento per ogni ettaro eccedente i 2 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 4 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata del 15 per cento per ogni ettaro eccedente i 4 ettari;
  • d.6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • d.7. Nei sistemi di cui ai commi precedenti l’effettiva necessità dei ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola

e) seminativo
(seminativo irriguo, colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo)

  • e.1. Nel sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali per metri quadrati 20 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 40 di superficie utile,
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 30 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 3,5 metri quadrati, della superficie utile suindicata;
      ad uso stoccaggio foraggi di 7 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 6 ettari e 10 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 10 ettari e 20 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 10 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 20 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 20 ettari;
    • e.2. Nel subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
      le aree comprese in tale sottosistema pur concorrendo al dimensionamento dell’azienda agricola non possono essere direttamente interessate dall’edificazione.
  • e.3. Nel subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 10 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 20 di superficie utile,
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 30 di superficie utile,
      dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra.
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari ammissibilità:
      di un incremento della superficie suindicata, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali : metri quadri 1,5 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi : metri quadri 3,5 di superficie utile ,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 6 ettari e 10 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 10 ettari e 20 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della sup. utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 10 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 20 ettari ammissibilità:
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 20 ettari;
  • e.4. Nei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 9 ettari
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 23 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 40 di superficie utile, e
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 9 ettari:
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 20 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 2,5 metri quadrati, della superficie utile suindicata;
      ad uso stoccaggio foraggi di 4,5 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 9 ettari e 13 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 13 ettari e 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 13 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 23 ettari;
  • e.5. Nel subsistema dei terreni brecciosi:
    • -superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 9 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli
      ad uso magazzino di cereali in silos per 180 metri cubi di volume,
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali, per metri quadrati 18 di superficie utile,
      ad uso stoccaggio foraggi, per metri quadrati 30 di superficie utile, e
      ad uso ricovero attrezzi, per metri quadrati 50 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 9 ettari:
      ammissibilità di un incremento del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in silos di 20 metri cubi, del volume suindicato
      ad uso magazzino di cereali in fabbricati rurali di 2 metri quadrati, della superficie utile suindicata ad uso stoccaggio foraggi di 3 metri quadrati, per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 9 ettari e 13 ettari:
      ammissibilità,
      ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 10 per cento per ogni ettaro eccedente i 9 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione compresa tra 13 ettari e 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 5 per cento per ogni ettaro eccedente i 13 ettari;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 23 ettari:
      ammissibilità, ad uso ricovero attrezzi, di un incremento della superficie utile suindicata del 2 per cento per ogni ettaro eccedente i 23 ettari;
  • e.6. ammissibilità, in tutti i casi, di ulteriori superfici utili per particolari esigenze di lavorazione, prima trasformazione e vendita dei prodotti, da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.7. nei sistemi di cui ai commi precedenti, l’effettiva necessità del ricovero attrezzi deve essere valutata anche sulla base del parco macchine posseduto dall’azienda agricola. La relizzazione del fienile e dello stoccaggio cereali è in funzione dell’effettiva consistenza dei cerali e dei foraggi prodotti.

f) terreni a bosco d’alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato:

  • di norma non esprimono fabbisogni di annessi rustici, salvo particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.
  • In ogni caso i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, invece, non possono essere in nessun caso direttamente interessati dall'edificazione.
  • Metati ed essiccatoi per castagne, ove ne sia dimostrata la necessità per la coltivazione, potranno essere realizzati unicamente in aree limitrofe ai boschi, a non meno di 100 metri di distanza o in radure superiori a 2000 mq.

64.3 Superfici fondiarie minime e parametri per la realizzazione di annessi agricoli in relazione all’esercizio di attività zootecniche (art.3 comma 4 e art. 3 comma 5 bis L.R. 64/95e succ. mod e integrazioni)

La nuova edificazione di ulteriori annessi agricoli in funzione dell’esercizio di attività zootecniche aziendali od interaziendali è ammissibile nel rispetto delle seguenti disposizioni contenute nelle lettere A,B,C,D,E,F del presente comma. Sono fatte salve superfici diverse in applicazione di regolamenti comunitari, nazionali, regionali in materia igienico-sanitaria sul benessere degli animali per la cui attuazione è competente l’A.S.L.

A) allevamenti di bovini:

  • a.1. nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, in alternativa:
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 20 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 70 di superficie utile,
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 40 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 20 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 100 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 40 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 11,5 metri quadrati per gli allevamenti di capi da latte e di 20 metri quadrati per gli allevamenti di capi da carne, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
  • a.2. nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di bovini
  • a.3. nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di bovini;
  • a.4. nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra, in alternativa:
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 10 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 35 di superficie utile,
      ad uso stalle di tipo moderno aperto per 20 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 60 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 10 capi da latte e conseguentemente per metri quadrati 50 di superficie utile,
      ad uso stalle chiuse per 20 capi da carne e conseguentemente per metri quadrati 75 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 5 metri quadrati per gli allevamenti di capi da latte e di 10 metri quadrati per gli allevamenti di capi da carne, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;

B) allevamenti di suini:

  • b.1 nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso porcilaie per 120 capi e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 20 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili, eccedenti quelle strettamente funzionali all’ingrasso dei capi, per esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • b.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di suini;
  • b.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di suini;
  • b.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso porcilaie per 60 capi e conseguentemente per metri quadrati 120 di superficie utile, dovendo in ogni caso i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 10 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili, eccedenti quelle strettamente funzionali all’ingrasso dei capi, per esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

C) allevamenti di ovini:

  • c.1 nell’ambito del subsistema della pianura alluvionale:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso ovili per 150 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 25 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • c.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di ovini
  • c.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • l’esigenza di nuove edificazioni di annessi rustici per allevamenti di ovini è da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, fermo restando che gli eventuali fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • c.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli,
      ad uso ovili per 75 capi e conseguentemente per metri quadrati 75 di superficie utile, dovendo i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 12,5 metri quadrati per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

D) allevamenti avicunicoli:

  • d.1 nell’ambito del sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, in alternativa:
      • - adibiti all’allevamento di galline ovaiole, per 1500 capi e conseguentemente per metri quadrati 400 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di polli da carne, per 4200 capi e conseguentemente per metri quadrati 300 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di conigli, per 7000 capi e conseguentemente per metri quadrati 300 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 60 metri quadrati per gli allevamenti di galline ovaiole, di 50 metri quadrati per gli allevamenti di polli da carne, di 50 metri quadrati per gli allevamenti di conigli, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • d.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di avicunicoli;
  • d.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani
    • l’esigenza di nuove edificazioni di annessi rustici per allevamenti avicunicoli è da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale, fermo restando che gli eventuali fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
  • d.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli, e dovendo i fabbricati essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra, in alternativa:
      • - adibiti all’allevamento di galline ovaiole, per 750 capi e conseguentemente per metri quadrati 200 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di polli da carne, per 2100 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
      • - adibiti all’allevamento di conigli, per 3500 capi e conseguentemente per metri quadrati 150 di superficie utile,
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari :
      ammissibilità di un incremento della superficie utile suindicata di 30 metri quadrati per gli allevamenti di galline ovaiole, di 25 metri quadrati per gli allevamenti di polli da carne, di 25 metri quadrati per gli allevamenti di conigli, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;

E) allevamenti di equini:

  • e.1 nell’ambito del sistema agricolo di pianura:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 12 capi e conseguentemente per metri quadrati 108 di superficie utile, più metri quadrati 72 di superficie coperta con tettoia;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.2 nell’ambito del subsistema dell'ambiente fluvio-lacuale e palustre:
    • è esclusa la nuova edificazione di annessi rustici per allevamenti di equini;
  • e.3 nell’ambito del subsistema dei Monti Pisani:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 2 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 2 capi e conseguentemente per metri quadrati 18 di superficie utile, più metri quadrati 12 di superficie coperta con tettoia, fermo restando che i fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni a morfologia pianeggiante, ovvero con pendenze non superiori al 25 per cento, escludendo i crinali, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 2 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 2 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale;
  • e.4 nell’ambito dei subsistemi dei terreni argillosi/sabbiosi/brecciosi:
    • - superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di 6 ettari:
      ammissibilità di annessi agricoli per 6 capi e conseguentemente per metri quadrati 54 di superficie utile, più metri quadrati 36 di superficie coperta con tettoia, fermo restando che i fabbricati devono essere realizzati soltanto su terreni con pendenze non superiori al 25 per cento, nonché in prossimità della viabilità esistente e contenendo al minimo necessario i movimenti di terra;
    • - superficie fondiaria mantenuta in produzione superiore a 6 ettari:
      ammissibilità di un incremento di 18 metri quadrati della superficie utile suindicata, e di 12 metri quadrati della suindicata superficie coperta con tettoia, per ogni ettaro eccedente i 6 ettari;
      ammissibilità di ulteriori superfici utili per particolari esigenze da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.

F) per allevamenti di animali non contemplati dalle lettere che precedono, i fabbisogni di annessi rustici sono da dimostrarsi attraverso i programmi di miglioramento agricolo-ambientale.

G) I Comuni, sulla base dell’art. 41, comma 7 della l.r. 1/2005 e dell’art.5 del DP GR 5/7/R, prevedono e disciplinano all’interno degli strumenti urbanistici vigenti, la costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2, nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA, che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici minori.

La disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

  • a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste;
  • b) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi;
  • c) le eventuali parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi di cui al presente articolo.

Ulteriori disposizioni generali

64.4.1 Ai fini del rispetto dei rapporti tra fabbricati ad uso di annessi rustici e relative superfici fondiarie minime, di cui ai commi 64.2 e 64.3, sono computati tutti i fabbricati ad uso di annessi rustici già esistenti nel fondo rustico interessato, ferma restando la possibilità di trasformazione dei manufatti edilizi esistenti di cui all’art 65.

64.4.2 I terreni, ricadenti nelle zone agricole, con qualità di coltura non contemplata dal comma 64.2, ove non ostino diverse disposizioni, possono essere interessati dall’edificazione, qualora essa sia consentita, nel fondo rustico cui appartengono in ragione dell’entità e delle qualità colturali dei terreni facenti parte del medesimo fondo rustico.

64.4.3 La classifica delle qualità di coltura é quella realmente risultante all’atto della presentazione del P.M.A.A.. Qualora le colture in atto al momento della presentazione del PAPMAA siano diverse da quelle censite al catasto, l’azienda dovrà provvedere alla variazione catastale come previsto dalla vigente normativa. Copia della variazione dovrà essere presentata al Comune in sede di rilascio del provvedimento comunale

64.4.4 –soppresso-

64.4.5 Con l’esclusione dei lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami, delle vasche per la produzione di concime, delle serre, le nuove edificazioni di annessi rustici devono essere rivolte a costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente e con gli edifici ad uso abitativo di e nuova edificazione, eventualmente ammissibili. I predetti annessi rustici, ove non debbano rispondere a funzioni specialistiche innovative, devono essere altres&igrave conformi alle caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, tipiche dell'edificazione di annessi rustici negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali.

64.4.6 I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e le vasche per la produzione di concime devono comunque distare non meno di 100 metri dagli edifici adibiti ad uso abitativo per addetti all’agricoltura, non meno di 200 metri dagli edifici eventualmente esistenti nelle zone agricole che abbiano legittimo uso abitativo diverso da quello funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, non meno di 500 metri dagli insediamenti con destinazione extragricola esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali, non meno di 20 metri dai confini di proprietà, ed infine non meno di 150 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo, fontana.

64.4.7 E’ammessa l’installazione, con esclusione delle zone ricadenti nel subsistema dell’ambiente fluvio-lacuale-palustre, per lo svolgimento delle attività di cui all’art.61.1, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. I predetti manufatti precari, ove non debbano rispondere a funzioni specialistiche innovative, devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche, tipiche dell’edificazione di annessi rustici negli ambiti rurali interessati, definite dagli strumenti di pianificazione generali comunali.

64.4.8 Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari di cui al comma precedente non può essere superiore a un anno, salvo che per le serre con copertura stagionale, le quali possono essere mantenute per un periodo di tempo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno. A tal proposito i Comuni individueranno i materiali, le dimensioni e le distanze minime.

64.4.9 La realizzazione di serre fisse è ammessa solamente nelle aree di pianura; per esse non si applicano i minimi fondiari di cui all’art.64 lett.a

64.4.10 I Comuni di Pomarance, Castelnuovo V.C., Montecatini V.C. e Monteverdi M.m potranno individuare nei Piani Strutturali specifiche aree agricole, diverse da quelle di pianura, dove poter realizzare serre unicamente se teleriscaldate. I piani dovranno in tale caso contenere misure di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico.

64.4.11 I Comuni in relazione alla classificazione economico agraria del territorio ed ai caratteri specifici delle attività agricole, disciplineranno l’ammissibilità, o meno, di annessi in relazione a superfici agricole al di sotto dei minimi aziendali, definendone la dimensione massima e le caratteristiche tipologiche e costruttive.

Art. 65 – Trasformazioni degli edifici esistenti e recupero dei ruderi

65.1 Gli strumenti urbanistici generali comunali possono ammettere il cambio di destinazione d’uso di edifici a uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, esistenti in zona agricola alla data di adozione degli strumenti medesimi, ad altra utilizzazione, previa dimostrazione, in un. P.A.P.M.A.A, e parere della Provincia, della non necessità per le esigenze abitative di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, nel rispetto dei rapporti tra unità abitative e superfici fondiarie minime, contenuti all’art. 63.

65.2 Gli strumenti urbanistici generali comunali possono ammettere il cambio di destinazione d’uso degli edifici adibiti ad annessi rustici, esistenti in zona agricola alla data di adozione degli strumenti medesimi, ad un’altra utilizzazione, anche in connessione con trasformazioni, previa dimostrazione, in un programma di miglioramento agricolo-ambientale, e parere positivo della Provincia, della non necessità alla conduzione del fondo, tenendo conto dei parametri di cui all’art. 64.2 e 64.3.

65.3 Per gli edifici che, alla data di entrata in vigore della L.R. 14 aprile 1995, n.64, abbiano legittimamente in atto un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari o da quello come annesso rustico, é ammissibile, il mutamento dell’uso tra quello in atto ed altro uso, anche in connessione con trasformazioni fisiche.

Il mutamento tra l’uso in atto e quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, é ammissibile alle condizioni di cui all’art.62.

Il mutamento tra l’uso in atto e quello come annesso rustico, é ammissibile alle condizioni di cui all’art.63.

65.4 Nei casi di cui ai commi 65.1 e 65.2 gli strumenti urbanistici comunali individueranno come utilizzazioni compatibili, diverse da quella abitativa funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, e da quella come annesso rustico, le seguenti utilizzazioni:

* abitazioni ordinarie;

* abitazioni specialistiche;

* artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;

* artigianato di servizio;

* esercizi commerciali al dettaglio;

* servizi di pertinenza degli esercizi commerciali al dettaglio;

* pubblici esercizi;

* studi professionali;

* sedi espositive;

* strutture associative;

* impianti coperti per la pratica sportiva;

* sale da ritrovo e da gioco

* attività turistico ricettive

* spazi per attività culturali

65.5 Degli edifici o complessi di edifici, esistenti in ambito rurale, con destinazione d’uso non più agricola e che siano d’interesse architettonico-testimoniale, i Piani Strutturali definiranno gli strumenti da attivare in ragione degli interventi ammessi e diretti prioritariamente al loro recupero strutturale, formale, fisico, funzionale ed igienico- sanitario:

Per i manufatti edilizi che il PS abbia individuato come privi di qualsiasi valore anche documentale e/o che insistano in aree, dove sono presenti situazioni di grave degrado edilizio e paesaggistico, il R.U. definirà la disciplina in ragione degli interventi consentiti, compresi quelli di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.

Le nuove costruzioni dovranno rigorosamente conformarsi alla morfologia dei luoghi, alle tipologie ed ai criteri aggregativi locali,utilizzando elementi decorativi, finiture e materiali propri dell’edilizia rurale dell’area.

65.6 Laddove gli strumenti urbanistici comunali prevedano trasformazioni eccedenti la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti in ambito rurale, per utilizzazioni turistico–ricettive o per servizi turistici, la disciplina comunale dovrà rispettare le specifiche norme contenute agli artt.56-57.

65.7 Sono altres&igrave ammesse, sia degli edifici ad uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, che degli edifici configurati quali annessi rustici, esistenti nelle zone agricole, nei limiti delle specifiche disposizioni eventualmente dettate a tutela delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali di determinate categorie di edifici, e subordinatamente all’approvazione di un programma di miglioramento agricolo-ambientale, le trasformazioni rientranti nelle definizioni di ristrutturazione urbanistica, mediante demolizione e ricostruzione, totale o parziale, dei preesistenti edifici e di ampliamento, anche connesso a trasformazioni di ristrutturazione edilizia, nel rispetto di quanto previsto agli artt.63-64.

65.8 Sono parimenti ammessi, gli interventi di cui al comma precedente che interessino strutture edilizie rurali allo stato di ruderi, purchè legittimi e siano ancora esistenti almeno i 2/3 della muratura o se inferiori, la loro consistenza possa essere inequivocabilmente documentata. Ove l’intervento sia finalizzato ad usi turistici, le trasformazioni sono soggette al rispetto di quanto contenuto agli artt.56-57.

65.9 I Comuni, definiscono in dettaglio nel R.U. gli interventi ammessi per gli edifici non più agricoli, esistenti in ambito rurale , e specificano gli interventi di sistemazione ambientale, in relazione allo stato delle risorse risultanti dal quadro conoscitivo del P.T.C. o dagli approfondimenti conoscitivi, derivanti dalla predisposizione della propria strumentazione urbanistica, con i seguenti obiettivi:

  • - il superamento del degrado geomorfologico, del rischio idraulico, del rischio idrogeologico;
  • - la conservazione, il mantenimento, il consolidamento e la sostituzione delle specie dei sistemi vegetazionali, inclusi nelle pertinenze o nelle restanti aree dell’azienda dalla quale tali pertinenze vengono scorporate;
  • - la valorizzazione degli ambiti paesaggistici di pregio;
  • - il recupero prioritario dei manufatti edilizi esistenti di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni agrarie ed idrauliche tradizionali;
  • - il recupero degli assetti viari poderali e/o interpoderali.

Art. 66 – Programma di miglioramento agricolo-ambientale (P.A.P.M.A.A.)

66.1 Attività connesse: i PAPMAA definiranno le superfici necessarie alla realizzazione di nuovi annessi agricoli o alla ristrutturazione e ampliamento di quelli esistenti, al fine di consentire l’ esercizio delle attività connesse ai soggetti autorizzati nelle forme e modalità della legislazione vigente.

E’ comunque da preferirsi l’ utilizzo di strutture esistenti, al fine del contenimento del consumo di suolo, ferme restando le caratteristiche costruttive e di corretto inserimento paesaggistico dettate dai precedenti articoli.

66.2 – soppresso -

66.3 - soppresso -

66.4 Nella valutazione dei P.A.P.M.A.A. devono essere osservati i parametri e le limitazioni definiti all’art. 63, art. 64.2 e art.64.3 in relazione ai sistemi e subsistemi agricoli nei quali l’azienda ricade. Devono altres&igrave essere valutate le risorse essenziali presenti e lo stato e consistenza delle stesse, quali risultanti dal quadro conoscitivo del presente piano e dagli ulteriori approfondimenti prodotti dai Comuni.

66.5 - soppresso –

66.6 - soppresso –

66.7 - soppresso –

66.8 - soppresso –

66.9 - soppresso –

66.10 - soppresso –

Capo III Disciplina d’ uso delle risorse – La rete delle Infrastrutture

Art. 67 – Rete delle Infrastrutture

67.1 La rete stradale

67.1.1 Il P.T.C. assume a livello cartografico, normativo e programmatico, la classificazione e la gerarchia del sistema infrastrutturale regionale del P.I.T. e persegue gli obiettivi di prestazione e di integrazione con i sistemi infrastrutturali locali, compreso il sistema delle piste ciclabili, e tra le diverse modalità di servizio di trasporto, al fine di decongestionare le aree urbane, di migliorare l’accessibilità alle diverse parti del territorio, di migliorare l’impatto ambientale complessivo e soddisfare la domanda di mobilità, in particolare delle fasce più deboli. (Tav. P.4a).

67.1.2 Nell’ambito più generale di tutto il sistema funzionale delle risorse infrastrutturali viarie interessanti il territorio provinciale il P.T.C. individua all’art.17.10 le ulteriori infrastrutture viarie che rivestono importanza intersistemica come itinerari di collegamento tra i sistemi territoriali provinciali o di collegamento sovracomunale.

67.1.3 II Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, nel predisporre il Piano Strutturale, o il suo adeguamento al presente piano territoriale, con riferimento alle risorse infrastrutturali per la mobilità, e nel determinare il fabbisogno di interventi alle infrastrutture viarie esistenti o di nuove infrastrutture:

* rispettano gli specifici obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “ Infrastrutture” contenuti all’art.11.4;

* si conformano alle invarianti ed alla relativa disciplina delle invarianti di cui all’ art.12.3 e art.13.3;

* conformano gli interventi di propria competenza all’organizzazione funzionale e gerarchica del sistema viario d’interesse nazionale, regionale e sovralocale come definito e classificato dal P.I.T. e recepito ed integrato dal P.T.C. all’art.17.10;

* si conformano alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e alle disposizioni degli specifici piani di Settore provinciale per la mobilità extra-urbana e per il trasporto pubblico di cui al Titolo III.

67.1.4 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, nel predisporre il Piano Strutturale o il suo adeguamento al presente piano territoriale, con riferimento alle risorse infrastrutturali per la mobilità, e nel determinare il fabbisogno d’interventi alle strutture viarie esistenti o di nuove infrastrutture:

* rispettano gli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “infrastrutture all’ art.14.4. ,

* si conformano alle invarianti ed alla disciplina delle invarianti di cui all’art.15.3 e all’ art.16.3,

* conformano gli interventi di propria competenza all’organizzazione funzionale e gerarchica del sistema viario d’interesse nazionale, regionale e sovralocale, come individuato e classificato dal P.I.T. e recepito ed integrato dal P.T.C. all’art.17.10,

* si conformano alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e alle disposizioni degli specifici piani di Settore provinciale per la mobilità extra-urbana e per il trasporto pubblico di cui al Titolo III.

67.1.5 I Comuni nel predisporre il Piano Strutturale classificano in relazione alla restante viabilità almeno :

* la viabilità di scorrimento,

* la viabilità di penetrazione,

* la viabilità di servizio, ed in relazione ai Piani Urbani della mobilità,

* i poli di interscambio tra varie modalità di trasporto,

* i parcheggi per le residenze,

* i parcheggi in corrispondenza dei poli scambiatori,

* i parcheggi in corrispondenza di poli attrattori di servizi,

* i parcheggi per carico/scarico merci di aree produttive, commerciali .

67.1.6 I Comuni nel predisporre gli strumenti urbanistici dettano le opportune disposizioni al fine di :

* migliorare le criticità della rete infrastrutturale e della sosta,

* migliorare la sicurezza stradale e pedonale,

* migliorare l’accessibilità pedonale, ciclabile e di traporto pubblico su gomma ai centri storici,

* predisporre le condizioni per un piano del traffico e dei parcheggi coerente con i gli obiettivi indicati,

* migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari e socio culturali d’intresse sovracomunale, tenendo conto delle esigenze dell’utenza più debole attraverso il coordinamento dell’orario dei diversi servizi di trasporto,

* conferire alla viabilità principale del centro storico la funzione prevalente servizio al pubblico trasporto, al trasporto collettivo su gomma ed alla mobilità dei residenti,

* abbattere i livelli d’inquinamento acustico ed atmosferico,

* sviluppare la rete ciclistica e integrarla con il servizio di trasporto pubblico e con il sistema del trasporto su ferro, in relazione ai bisogni espressi dall’utenza, valorizzando le unità di spazio aperto in termini di arredo urbano e verde pubblico con interventi sulla viabilità minore di quartiere, per quanto attiene i caratteri dei percorsi (andamento altimetrico, barriere architettoniche, curvatura, pavimentazioni, segnaletica e disciplina della sosta, visuali da salvaguardare, ripristino dei marciapiedi, rastrelliere per le biciclette, punti di sosta ecc.).

67.2 La rete ciclabile

67.2.1 I Piani Urbanistici comunali sviluppano la rete ciclistica urbana ed extraurbana e la integrano con le infrastrutture lineari e puntuali viarie e ferroviarie con i servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro, in relazione ai bisogni espressi dall’utenza, per migliorare la qualità ambientale urbana e favorire la fruizione delle diverse funzioni insediate e delle risorse del territorio.

I Comuni attraversati dalla rete ferroviaria, al fine di promuovere l’integrazione degli spostamenti delle persone, dal treno alla bicicletta, sviluppano intese con la FSI (ferrovie dello stato), per organizzare aree di sosta per biciclette e servizi ai viaggiatori, nelle aree ferroviarie disponibili o per sviluppare nuovi tracciati ciclabili nell’ambito di linee dismesse.

Nell’ ambito dei centri urbani i Piani Strutturali definiscono, per i differenti tipi di percorsi, i livelli prestazionali da garantire negli strumenti gestionali e dettano le opportune disposizioni per i piani operativi, al fine di coordinare la realizzazione dei percorsi all’organizzazione delle unità di spazio aperto in termini di arredo urbano e verde pubblico, in funzione delle aree attraversate e servite (centri attrattori per i servizi, aree prevalentemente residenziali, aree prevalentemente produttive), prevenendo possibili fenomeni di degrado.

Gli strumenti urbanistici comunali nel definire la rete ciclabile extraurbana promuovono il collegamento tra i centri urbani e gli ambiti di interesse ambientale e culturale, utilizzando e valorizzando prevalentemente la rete poderale o sentieristica esistente e la viabilità minore.

67.2.2 II Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, nel predisporre il Piano Strutturale, o il suo adeguamento al presente piano territoriale, con riferimento alla definizione della rete ciclabile comunale integrata alle risorse infrastrutturali per la mobilità, e nel determinare il fabbisogno di nuovi percorsi :

* rispettano gli specifici obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “Infrastrutture” contenuti all’art.11.4,

* si conformano alle invarianti ed alla relativa disciplina delle invarianti di cui all’ art.12.3 e art.13.3,

* conformano gli interventi previsti all’organizzazione funzionale del “Sistema di percorsi cicloturistici della pianura pisana” e più in generale all’organizzazione funzionale e gerarchica del sistema della mobilità di cui all’art.17.10,

* si conformano alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e alle disposizioni degli specifici piani di Settore provinciale per la mobilità extra-urbana e per il trasporto pubblico di cui al Titolo III.

67.2.3 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, nel predisporre il Piano Strutturale o il suo adeguamento al presente piano territoriale, con riferimento alle risorse infrastrutturali per la mobilità, e nel determinare il fabbisogno di nuove infrastrutture:

* rispettano gli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “infrastrutture” all’ art.14.4.,

* si conformano alle invarianti ed alla disciplina delle invarianti di cui all’art.15.3 e all’art.16.3,

* conformano le previsioni della rete ciclabile all’organizzazione funzionale e gerarchica del sistema della mobilità, come individuato e classificato dal P.I.T. e recepito ed integrato dal P.T.C. di cui all’art.17.10,

* si conformano alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e alle disposizioni degli specifici piani di Settore provinciale per la mobilità extra-urbana e per il trasporto pubblico di cui al Titolo III.

67.2.4 Disposizioni specifiche

67.2.4.1 I Comuni del Sistema territoriale dell’Arno, completano ed integrano i sistema di percorsi cicloturistici e pedonali della Pianura Pisana, valorizzando la viabilità della bonifica, i percorsi collinari, i percorsi d’argine dell’Arno e del Serchio, in direzione del mare e verso la Provincia di Lucca.

In particolare il Comune di Pisa, anche attraverso il riutilizzo di sedi ferroviarie dismesse, ed il Comune di Vecchiano sviluppano il sistema di percorsi ciclabili in direzione del mare, attraverso una forte integrazione con il Parco e le vie d’acqua..

I Comuni del sub-sistema del Cuoio, in particolare il Comune di S.Croce e S.Miniato, nel dare attuazione all’operazione di riqualificazione/trasferimento degli insediamenti produttivi, come pure i Comuni di Castelfranco e S.Maria a Monte, dovranno perseguire l’identificazione di percorsi di pianura, da valorizzare con interventi di piantumazione, sia interni alle aree produttive, lungo gli insediamenti, che tra le aree produttive ed i centri abitati, valorizzando le vie d’acqua anche artificiali e gli elementi residuali del paesaggio agrario e promuovere la conoscenza dei percorsi turistici di collina interni alle Cerbaie.

Il Comune di Montopoli dovrà prevedere il completamento della pista, realizzata nell’ambito del progetto di “Sistema di percorsi cicloturistici e pedonali della Pianura Pisana” in modo da collegarsi funzionalmente con i percorsi programmati dal Piano Strutturale di Pontedera., mentre il Comune di Vicopisano dovrà raccordarsi a Calcinaia e alla pista d’argine di S. Giuliano Terme, valorizzando le piste sul Monte pisano.

Il Comune di S.Miniato dovrà valorizzare i percorsi lungo gli affluenti dell’Arno, e sviluppare prioritariamente il completamento dei percorsi, in corrispondenza del bacino della Roffia ed in direzione dei percorsi di Fucecchio (FI).

67.2.4.2 I Comuni del “Sistema delle Colline interne”,

dovranno identificare e valorizzare negli strumenti urbanistici comunali, la viabilità minore esistente dotandola di idonea segnaletica, al fine di incrementare la rete cicloturistica, in particolare in relazione alle riserve naturali, alle aziende faunistitiche, agrofaunistiche venatorie , alle risorse culturali, ricreative ed enogastronomiche ed in direzione del mare.

In particolare i Comuni di Peccioli, Capannoli e Palaia dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici la pista ciclabile della Fila, quale asse di recapito nella piana dell’Era, della rete minore cicloturistica (percorsi verdi e rete sommersa ) di pianura e di collina.

Dovranno essere promosse intese con le FSI per l’utilizzo di aree o strutture edilizie ferroviarie, anche per la realizzazione di servizi turistici di nolo e riparazioni bici.

Negli ambiti urbani, in particolare in quelli da riqualificare, come Saline di Volterra, Larderello, saranno da favorire la realizzazione di percorsi ciclabili tra le residenze ed i luoghi, dove sono insediate le funzioni produttive di beni e di servizi.

67.3 La rete ferroviaria

67.3.1 Il P.T.C. assume a livello cartografico, normativo e programmatico, la classificazione e la gerarchia del sistema infrastrutturale ferroviario regionale del P.I.T. e persegue gli obiettivi di prestazione e di integrazione tra le diverse modalità di servizio di trasporto, al fine di decongestionare le aree urbane e di migliorare l’accessibilità alle diverse parti del territorio.

67.3.2 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale della Pianura dell’Arno”, nel predisporre il Piano Strutturale, o il suo adeguamento al presente piano territoriale, con riferimento alle risorse infrastrutturali ferroviarie, e nel determinare il fabbisogno di interventi funzionali a sviluppare l’intermodalità e l’uso del trasporto su ferro:

* rispettano gli specifici obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “ Infrastrutture” contenuti all’art.11.4,

* si conformano alle invarianti ed alla relativa disciplina delle invarianti di cui all’ art.12.3 e art.13.3,

* conformano gli interventi di propria competenza all’organizzazione funzionale e gerarchica del sistema ferroviario d’interesse nazionale, regionale e sovralocale come definito e classificato dal P.I.T,

* si conformano alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e alle disposizioni degli specifici piani di Settore provinciale per la mobilità extra-urbana e per il trasporto pubblico di cui al Titolo III.

67.3.3 I Comuni appartenenti al “Sistema Territoriale Provinciale delle Colline Interne e Meridionali”, nel predisporre il Piano Strutturale o il suo adeguamento al presente piano territoriale, con riferimento alle risorse infrastrutturali per la mobilità su ferro, e nel determinare il fabbisogno d’interventi funzionali a sviluppare l’intermodalità e l’uso del trasporto su ferro:

* rispettano gli obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “infrastrutture all’ art.14.4.,

* si conformano alle invarianti ed alla disciplina delle invarianti di cui all’art.15.3 e all’art.16.3,

* conformano gli interventi di propria competenza all’organizzazione funzionale e gerarchica del sistema ferroviario d’interesse nazionale, regionale e sovralocale, come individuato e classificato dal P.I.T.,

* si conformano alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e alle disposizioni degli specifici piani di Settore provinciale per la mobilità extra-urbana e per il trasporto pubblico di cui al Titolo III.

67.3.4 I Comuni nel predisporre il Piano Strutturale promuovono intese con le Ferrovie dello Stato in relazione agli usi delle aree ferroviarie, al fine di migliorare l’integrazione tra le infrastrutture ferroviarie puntuali, le linee di trasporto pubblico su gomma ed i vari livelli di infrastrutture viarie, in relazione alla localizzazione dei principali servizi di interesse sovracomunale.

67.3.5 I Comuni nel predisporre il Piano Strutturale dettano le opportune disposizioni ai piani operativi al fine di:

* migliorare l’accessibilità del trasporto pubblico e privato su gomma, pedonale e ciclabile alle stazioni ferroviarie tenendo conto delle esigenze dell’utenza più debole, anche attraverso il coordinamento dell’orario dei diversi servizi di trasporto,

* di migliorare l’accessibilità per il trasporto delle merci agli scali ferroviari, e aeroportuali e idroviari.

67.4 Le vie d’acqua ed i porti ed approdi turistici

67.4.1 Principi generali

II Comuni di Pisa, S.Giuliano Terme e Vecchiano nel predisporre il Piano Strutturale, o il suo adeguamento al presente piano territoriale, con riferimento alle risorse idroviarie lineari e puntuali

* rispettano gli specifici obiettivi assunti nel P.T.C. per la risorsa “Infrastrutture” idroviarie contenuti all’art.11.4 .1,

* si conformano alle invarianti ed alla relativa disciplina delle invarianti di cui all’art.12.3.1 e art.13.3.1,

* conformano gli interventi di propria competenza all’organizzazione funzionale e gerarchica del sistema di trasporto per le merci e per le persone,

* si conformano alla disciplina per la sostenibilità dello sviluppo come individuate al Titolo I Capo III, alle disposizioni contenute nel presente articolo e alle disposizioni degli specifici piani di Settore provinciale per la mobilità extra-urbana, per il trasporto pubblico e per il turismo di cui al Titolo III.

67.4.2 Discipline specifiche

Il Piano Strutturale di Pisa promuove la valorizzazione e la piena efficienza del Canale e della Darsena Pisana in relazione al porto di Livorno, nell’ambito dello sviluppo delle aree produttive e delle attività cantieristiche e di servizi, riconoscendo l’importanza dell’idrovia per il trasporto delle merci via mare e per l’integrazione con il sistema di trasporto ferroviario e su gomma.

Il Piani Strutturali del Comune di Pisa dovrà perseguire la realizzazione del porto turistico di Marina e delle strutture edilizie a terra in modo che non costituiscano un aggravio alla condizione ambientale delle acque e del litorale o mettano a rischio gli abitati. La realizzazione delle strutture ed infrastrutture connesse al porto dovranno integrarsi con il preesistente abitato e promuoverne la riqualificazione turistica ed il recupero.

I Comuni di Pisa, Vecchiano e S. Giuliano Terme, nel rispetto delle discipline del Piano Territoriale del Parco, dovranno promuovere presso il soggetto competente la classificazione per la navigabilità di tratti del fiume Arno e del Serchio, al fine di inserire questi circuiti all’interno di un progetto turistico che colleghi percorsi d’acqua, percorsi ciclabili e territorio.

Art. 68 – Infrastrutture per la produzione dell’energia

I Comuni promuovono la valorizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento alla fonte geotermica, alla fonte da biomassa ed alla fonte eolica e solare .

I Comuni, anche coordinandosi, verificano la possibilità di sfruttare ai fini energetici le biomasse di origine agricola e forestale, in relazione all’eventuale sviluppo di colture dedicate e di diverse modalità di gestione forestale (Tav. P.11).

68.1 Disciplina per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica

68.1.1 Gli enti competenti, nel definire i propri strumenti di governo del territorio, seguiranno, relativamente alle previsioni di localizzazione e di realizzazione di impianti per la produzione di energia, i seguenti criteri:

  • a) dimensionamento coerente con le esigenze di fabbisogno energetico del sistema territoriale interessato, con eventuale riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico sulle aree limitrofe, per gli impianti di produzione energetica che fanno uso di fonti energetiche non rinnovabili;
  • b) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie; saranno in ogni caso considerati coerenti e prioritari gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • c) innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell’impianto proposto;
  • d) rispetto per gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra;
  • e) utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni in atmosfera, ammodernamento e ambientalizzazione di centrali termoelettriche esistenti, anche con previsione di ripotenziamento;
  • f) utilizzo di siti industriali già esistenti, anche nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
  • g) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di emissioni inquinanti documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;
  • h) massimo utilizzo possibile dell’energia termica eventualmente recuperabile, anche attraverso la produzione in cogenerazione. A tal fine la scelta della collocazione e della taglia degli impianti deve essere fatta in funzione della presenza di consistenti utenze termiche civili ed industriali nelle vicinanze dell’impianto. L’eventuale fornitura di calore ad utenze esterne allo stabilimento va adeguatamente documentata anche tramite accordi già stipulati con le utenze stesse;
  • i) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell’impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze domestiche, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilità per i centri urbani coinvolti. Le valutazioni sono subordinate alla sussistenza di intese e convenzioni di fornitura di calore che quantifichino puntualmente l’utenza servibile;
  • j) ubicazione degli impianti situati in contesti particolarmente energivori per i quali non sia già disponibile una fonte di produzione;
  • k) minimizzazione dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell’impianto proposto alle reti esistenti;
  • l) elaborazione di un bilancio della CO2 con l’individuazione di interventi di riduzione o eliminazione (anche attraverso la dismissione diretta di impianti di produzione di scarsa efficienza e qualità ambientale) ed altri interventi compensativi atti a diminuire le emissioni di gas climalteranti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e accordi volontari;
  • m) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all’adeguamento della forestazione, con disponibilità a concludere accordi con gli enti territoriali interessati volti a definire le misure di compensazione e riequilibrio delle criticità ambientali e territoriali;
  • n) completezza ed affidabilità delle modalità previste per ottemperare all’obbligo posto dall’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, relativamente all’immissione di nuova energia da fonti rinnovabili;
  • o) contributo del proponente al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale provinciale riferiti all’uso efficiente dell’energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, in rapporto alla nuova potenza installata.

68.1.2 Con riferimento ai criteri suddetti, nei comuni appartenenti alle zone C e D (Pisa, Cascina, Santa Croce sull’Arno, Pontedera), come definite dal documento regionale di “Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio provinciale” predisposto ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 del Decreto legislativo n. 351/99, è consentito l’insediamento di nuovi impianti termoelettrici, funzionanti con combustibili fossili, a condizione che i medesimi siano dimensionati in coerenza al fabbisogno energetico dei comuni stessi e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, anche mediante l’adozione di interventi compensativi attuati localmente. Alle stesse condizioni devono sottostare le modifiche ad impianti esistenti.

68.1.3 Nei casi suddetti per la produzione di energia elettrica devono inoltre essere utilizzati:

* i combustibili gassosi con il minore impatto ambientale;

* la migliore tecnologia disponibile per la produzione dell’energia (ciclo cogenerativo);

* la migliore tecnologia disponibile per l’abbattimento delle emissioni.

68.2 Disciplina per le infrastrutture di produzione energetica da fonti rinnovabili

68.2.1 Biomasse

68.2.1.1 Sono da ritenersi biomasse da combustione per la produzione di energia:

  • - biomasse forestali di recupero,
  • - residui agricoli,
  • - residui dell’agro-industria e dell’industria del legno,
  • - piantagioni forestali e rapidissimo accrescimento e produzione apicale di biomasse non legnose.

68.2.1.2 Lo sviluppo ed il dimensionamento degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell’ambito territoriale di competenza dell’impianto e compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

A tal fine è necessario valutare:

  • - le tipologie dei combustibili utilizzati, le modalità di approvvigionamento e le eventuali pratiche di sostituzione della materia prima utilizzata;
  • - la distanza tra il punto di raccolta della biomassa ed il punto di utilizzo della stessa, sia per l’uso di residui che per quello di biomassa da colture dedicate, in modo da minimizzare la movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale.

68.2.1.3 Con riferimento al punto precedente, la previsione e successiva realizzazione di impianti è subordinata alla progettazione eorganizzazione di un sistema di approvvigionamento delle biomasse che si configuri anche come elemento di tutela del territorio.

68.2.2 Geotermia

68.2.2.1 I Piani Urbanistici comunali, nel prescrivere il massimo sfruttamento delle risorse già disponibili e di quelle potenzialmente estraibili, dovranno normare, per quanto di competenza, affinché vengano minimizzati i seguenti effetti dovuti allo sfruttamento dei campi geotermici:

* effetti dovuti ai costituenti maggiori dei fluidi geotermici;

* effetti dovuti ai costituenti minori ed in traccia (sia stabili che radioattivi) dei fluidi geotermici;

* effetti ascrivibili alla subsidenza e sismicità indotta dallo sfruttamento dei campi geotermici;

* effetti dovuti a disturbi superficiali (rumore, trasformazione del territorio, danni al paesaggio, ecc).

68.2.2.2 Nel definire le politiche di insediamenti civili e produttivi, gli atti di governo del territorio dovranno predisporre norme affinché lo sfruttamento sia ampliato anche ai cascami di vapore degli impianti esistenti (centrali e pozzi), in modo da raggiungere un utilizzo ottimale delle risorse geotermiche ad alta temperatura e sia allargato l’impiego delle risorse geotermiche a bassa entalpia, sia estendendo le possibilità del teleriscaldamento, che incentivando lo sviluppo di insediamenti industriali idonei all’impiego delle suddette risorse.

68.2.3 Eolico

68.2.3.1 Gli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti Piani Urbanistici fatte salve le aree agricole prossime all’area di ricerca scientifica Virgo, in località S.Stefano a Macerata in Comune di Cascina, per un intorno adeguato, previsto dalle prescrizioni contenute all’art13.1.5

68.2.3.2 In generale, i criteri a cui gli impianti eolici devono soddisfare fanno riferimento alle “Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici” redatte dalla Regione Toscana, e comunque sono da escludere dalla realizzazione di impianti eolici: le aree protette, i S.I.R., le aree che interessino le rotte migratorie, gli Habitat di specie minacciate di estinzione.

68.2.3.3 Le prescrizioni di cui all’art.25 (“Le emergenze percettive”) non potranno essere di per sé ed a priori escludenti ai fini della realizzazione di impianti eolici, là dove la localizzazione avvenga a seguito di opportune valutazioni di inserimento paesaggistico e naturalistico .

68.2.3.4 La Provincia promuove la realizzazione di una carta eolica e di un carta delle aree potenzialmente vocate per l’istallazione di impianti eolici, da assumersi nel quadro conoscitivo e nel quadro delle azioni strategiche del P.T.C.

68.2.3.5 Sono comunque criteri .penalizzanti per le scelte localizzative:

  • - l’ elevata incidenza rispetto alle caratteristiche del paesaggio o su manufatti di interesse storico – documentale;
  • - la necessità di realizzare nuove infrastrutture viarie o di modificare significativamente le esistenti per la realizzazione degli impianti;
  • - la distanza dalle linee esistenti di trasporto di energia;
  • - la distanza di sicurezza dagli insediamenti;
  • - la distanza dalle attività sensibili a rumori, vibrazioni e campi elettromagnetici
  • -

68.2.4 Solare termico e fotovoltaico

68.2.4.1 L’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua deve essere favorito mediante:

* la progettazione di impianti idrici per usi sanitari che utilizzino, per il riscaldamento dell’acqua nel periodo estivo, esclusivamente l’energia ottenuta da pannelli solari;

* l’integrazione tra l’impianto a pannelli solari e l’impianto termico per ottenere un ulteriore risparmio nel periodo di riscaldamento invernale.

68.2.4.2 Per il fine di cui al punto precedente, i Comuni sono tenuti, nell’ambito dei propri Piani Strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo la predisposizione di tutti gli impianti necessari per il collegamento a futuri pannelli solari.

68.2.4.3 Particolare attenzione dovrà essere, tuttavia, rivolta all’ inserimento di impianti solari in ambiti di riconosciuto valore storico – ambientale.

68.2.4.4 Negli edifici ubicati nelle aree a parco e riserva naturale è da considerarsi prioritaria l’installazione di impianti solari al fine di raggiungere quanto più possibile l’autonomia energetica, quale contributo ad una maggiore “qualità ambientale” della stessa area protetta.

68.2.4.5 Con Deliberazione di Consiglio Regionale 26 ottobre 2011, n. 68” Individuazione delle zone e delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1“Norme per il governo del territorio”) è stata approvata ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 3, della l.r. 11/2011, l’individuazione delle aree non idonee inerenti zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all’interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP) relative al territorio provinciale.

68.2.4.6 La TAV 16 rappresenta le aree non idonee all’installazione degli impanti fotovoltaici a terra, ai sensi dell’art.7 comma 1 LR 11/2011 e succ mod e integrazioni