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Art. 68 – Infrastrutture per la produzione dell’energia

I Comuni promuovono la valorizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento alla fonte geotermica, alla fonte da biomassa ed alla fonte eolica e solare .

I Comuni, anche coordinandosi, verificano la possibilità di sfruttare ai fini energetici le biomasse di origine agricola e forestale, in relazione all’eventuale sviluppo di colture dedicate e di diverse modalità di gestione forestale (Tav. P.11).

68.1 Disciplina per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica

68.1.1 Gli enti competenti, nel definire i propri strumenti di governo del territorio, seguiranno, relativamente alle previsioni di localizzazione e di realizzazione di impianti per la produzione di energia, i seguenti criteri:

  • a) dimensionamento coerente con le esigenze di fabbisogno energetico del sistema territoriale interessato, con eventuale riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico sulle aree limitrofe, per gli impianti di produzione energetica che fanno uso di fonti energetiche non rinnovabili;
  • b) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie; saranno in ogni caso considerati coerenti e prioritari gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • c) innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell’impianto proposto;
  • d) rispetto per gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra;
  • e) utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni in atmosfera, ammodernamento e ambientalizzazione di centrali termoelettriche esistenti, anche con previsione di ripotenziamento;
  • f) utilizzo di siti industriali già esistenti, anche nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
  • g) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di emissioni inquinanti documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;
  • h) massimo utilizzo possibile dell’energia termica eventualmente recuperabile, anche attraverso la produzione in cogenerazione. A tal fine la scelta della collocazione e della taglia degli impianti deve essere fatta in funzione della presenza di consistenti utenze termiche civili ed industriali nelle vicinanze dell’impianto. L’eventuale fornitura di calore ad utenze esterne allo stabilimento va adeguatamente documentata anche tramite accordi già stipulati con le utenze stesse;
  • i) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell’impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze domestiche, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilità per i centri urbani coinvolti. Le valutazioni sono subordinate alla sussistenza di intese e convenzioni di fornitura di calore che quantifichino puntualmente l’utenza servibile;
  • j) ubicazione degli impianti situati in contesti particolarmente energivori per i quali non sia già disponibile una fonte di produzione;
  • k) minimizzazione dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell’impianto proposto alle reti esistenti;
  • l) elaborazione di un bilancio della CO2 con l’individuazione di interventi di riduzione o eliminazione (anche attraverso la dismissione diretta di impianti di produzione di scarsa efficienza e qualità ambientale) ed altri interventi compensativi atti a diminuire le emissioni di gas climalteranti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e accordi volontari;
  • m) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all’adeguamento della forestazione, con disponibilità a concludere accordi con gli enti territoriali interessati volti a definire le misure di compensazione e riequilibrio delle criticità ambientali e territoriali;
  • n) completezza ed affidabilità delle modalità previste per ottemperare all’obbligo posto dall’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, relativamente all’immissione di nuova energia da fonti rinnovabili;
  • o) contributo del proponente al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale provinciale riferiti all’uso efficiente dell’energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, in rapporto alla nuova potenza installata.

68.1.2 Con riferimento ai criteri suddetti, nei comuni appartenenti alle zone C e D (Pisa, Cascina, Santa Croce sull’Arno, Pontedera), come definite dal documento regionale di “Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio provinciale” predisposto ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 del Decreto legislativo n. 351/99, è consentito l’insediamento di nuovi impianti termoelettrici, funzionanti con combustibili fossili, a condizione che i medesimi siano dimensionati in coerenza al fabbisogno energetico dei comuni stessi e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, anche mediante l’adozione di interventi compensativi attuati localmente. Alle stesse condizioni devono sottostare le modifiche ad impianti esistenti.

68.1.3 Nei casi suddetti per la produzione di energia elettrica devono inoltre essere utilizzati:

* i combustibili gassosi con il minore impatto ambientale;

* la migliore tecnologia disponibile per la produzione dell’energia (ciclo cogenerativo);

* la migliore tecnologia disponibile per l’abbattimento delle emissioni.

68.2 Disciplina per le infrastrutture di produzione energetica da fonti rinnovabili

68.2.1 Biomasse

68.2.1.1 Sono da ritenersi biomasse da combustione per la produzione di energia:

  • - biomasse forestali di recupero,
  • - residui agricoli,
  • - residui dell’agro-industria e dell’industria del legno,
  • - piantagioni forestali e rapidissimo accrescimento e produzione apicale di biomasse non legnose.

68.2.1.2 Lo sviluppo ed il dimensionamento degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell’ambito territoriale di competenza dell’impianto e compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

A tal fine è necessario valutare:

  • - le tipologie dei combustibili utilizzati, le modalità di approvvigionamento e le eventuali pratiche di sostituzione della materia prima utilizzata;
  • - la distanza tra il punto di raccolta della biomassa ed il punto di utilizzo della stessa, sia per l’uso di residui che per quello di biomassa da colture dedicate, in modo da minimizzare la movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale.

68.2.1.3 Con riferimento al punto precedente, la previsione e successiva realizzazione di impianti è subordinata alla progettazione eorganizzazione di un sistema di approvvigionamento delle biomasse che si configuri anche come elemento di tutela del territorio.

68.2.2 Geotermia

68.2.2.1 I Piani Urbanistici comunali, nel prescrivere il massimo sfruttamento delle risorse già disponibili e di quelle potenzialmente estraibili, dovranno normare, per quanto di competenza, affinché vengano minimizzati i seguenti effetti dovuti allo sfruttamento dei campi geotermici:

* effetti dovuti ai costituenti maggiori dei fluidi geotermici;

* effetti dovuti ai costituenti minori ed in traccia (sia stabili che radioattivi) dei fluidi geotermici;

* effetti ascrivibili alla subsidenza e sismicità indotta dallo sfruttamento dei campi geotermici;

* effetti dovuti a disturbi superficiali (rumore, trasformazione del territorio, danni al paesaggio, ecc).

68.2.2.2 Nel definire le politiche di insediamenti civili e produttivi, gli atti di governo del territorio dovranno predisporre norme affinché lo sfruttamento sia ampliato anche ai cascami di vapore degli impianti esistenti (centrali e pozzi), in modo da raggiungere un utilizzo ottimale delle risorse geotermiche ad alta temperatura e sia allargato l’impiego delle risorse geotermiche a bassa entalpia, sia estendendo le possibilità del teleriscaldamento, che incentivando lo sviluppo di insediamenti industriali idonei all’impiego delle suddette risorse.

68.2.3 Eolico

68.2.3.1 Gli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti Piani Urbanistici fatte salve le aree agricole prossime all’area di ricerca scientifica Virgo, in località S.Stefano a Macerata in Comune di Cascina, per un intorno adeguato, previsto dalle prescrizioni contenute all’art13.1.5

68.2.3.2 In generale, i criteri a cui gli impianti eolici devono soddisfare fanno riferimento alle “Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici” redatte dalla Regione Toscana, e comunque sono da escludere dalla realizzazione di impianti eolici: le aree protette, i S.I.R., le aree che interessino le rotte migratorie, gli Habitat di specie minacciate di estinzione.

68.2.3.3 Le prescrizioni di cui all’art.25 (“Le emergenze percettive”) non potranno essere di per sé ed a priori escludenti ai fini della realizzazione di impianti eolici, là dove la localizzazione avvenga a seguito di opportune valutazioni di inserimento paesaggistico e naturalistico .

68.2.3.4 La Provincia promuove la realizzazione di una carta eolica e di un carta delle aree potenzialmente vocate per l’istallazione di impianti eolici, da assumersi nel quadro conoscitivo e nel quadro delle azioni strategiche del P.T.C.

68.2.3.5 Sono comunque criteri .penalizzanti per le scelte localizzative:

  • - l’ elevata incidenza rispetto alle caratteristiche del paesaggio o su manufatti di interesse storico – documentale;
  • - la necessità di realizzare nuove infrastrutture viarie o di modificare significativamente le esistenti per la realizzazione degli impianti;
  • - la distanza dalle linee esistenti di trasporto di energia;
  • - la distanza di sicurezza dagli insediamenti;
  • - la distanza dalle attività sensibili a rumori, vibrazioni e campi elettromagnetici
  • -

68.2.4 Solare termico e fotovoltaico

68.2.4.1 L’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua deve essere favorito mediante:

* la progettazione di impianti idrici per usi sanitari che utilizzino, per il riscaldamento dell’acqua nel periodo estivo, esclusivamente l’energia ottenuta da pannelli solari;

* l’integrazione tra l’impianto a pannelli solari e l’impianto termico per ottenere un ulteriore risparmio nel periodo di riscaldamento invernale.

68.2.4.2 Per il fine di cui al punto precedente, i Comuni sono tenuti, nell’ambito dei propri Piani Strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo la predisposizione di tutti gli impianti necessari per il collegamento a futuri pannelli solari.

68.2.4.3 Particolare attenzione dovrà essere, tuttavia, rivolta all’ inserimento di impianti solari in ambiti di riconosciuto valore storico – ambientale.

68.2.4.4 Negli edifici ubicati nelle aree a parco e riserva naturale è da considerarsi prioritaria l’installazione di impianti solari al fine di raggiungere quanto più possibile l’autonomia energetica, quale contributo ad una maggiore “qualità ambientale” della stessa area protetta.

68.2.4.5 Con Deliberazione di Consiglio Regionale 26 ottobre 2011, n. 68” Individuazione delle zone e delle aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1“Norme per il governo del territorio”) è stata approvata ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 3, della l.r. 11/2011, l’individuazione delle aree non idonee inerenti zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all’interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP) relative al territorio provinciale.

68.2.4.6 La TAV 16 rappresenta le aree non idonee all’installazione degli impanti fotovoltaici a terra, ai sensi dell’art.7 comma 1 LR 11/2011 e succ mod e integrazioni