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Art. 26 Il sistema delle aree e degli elementi di rilevanza ecologica per la definizione della rete ecologica provinciale

26.1 Aree ed elementi di rilevanza ecologica

Costituiscono il sistema delle aree e degli elementi di rilevanza ecologica, ancorché non rappresentati alla Tav. P.14:

* il mare e le aree dunali;

* i boschi e le formazioni lineari arboree ed arbustive, planiziali e di collina di larghezza inferiore a 20 metri e di lunghezza superiore a 50;

* le fasce riparali e le aree di pertinenza dei corsi d’acqua e dei bacini, i corpi idrici naturali ed artificiali e le aree umide;

* il sistema delle aree protette come individuate nel Piano Provinciale di cui all’art 15 della L.R.49/95

* i siti d’importanza regionale approvati con delibera C.R. 06/2004 e succ modifiche e integrazioni;

* le oasi faunistiche, le zone di rispetto venatorio, le zone di ripopolamento e cattura , come delimitate nel pianofaunistico venatorio provinciale vigente;

* la rete degli spazi aperti (radure, pascoli e collegamenti di crinale);

* le aree agricole, in particolare ad agricoltura estensiva

* le rotte migratorie;

* il sistema dei muretti a secco;

* il verde urbano,

Sono parte integrante della rete ecologica le stazioni di rilevamento delle specie e degli habitat, individuati nel progetto RE.NA.TO., ancorchè puntuali.

26.2 Disposizioni generali

26.2.1 In conformità con gli obiettivi generali della normativa di settore, volta ad aumentare e qualificare le aree naturali ed il tasso di biodiversità, gli strumenti di pianificazione comunale perseguono le seguenti finalità:

* riconoscere come beni di rilevante interesse pubblico gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio;

* garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di tutti i tipi di habitat nella loro area di ripartizione naturale ed all’occorrenza il loro ripristino;

* disciplinare con opportune misure di tutela e di valorizzazione le aree caratterizzate da biotopi ed endemismi.

* promuovere la corretta gestione e fruizione del patrimonio naturale;

* coordinare le discipline del territorio con i piani e i regolamenti delle aree protette di cui alla L.R. 49/95;

* favorire la realizzazione di interventi integrati di sistema, a matrice ambientale per la conservazione della natura e lo sviluppo delle attività agricolo-forestali compatibili.

26.2.2 Nelle aree d’interesse ecologico gli strumenti di programmazione settoriale provinciale, per quanto di competenza, dovranno sviluppare azioni dirette

* a consolidare gli habitat delle specie animali e vegetali prese a riferimento,

* ad ostacolare o ridurre lo sviluppo di popolamenti estranei, anche in relazione all’immissione di animali o specie vegetazionali,

* ad introdurre azioni mitigatrici

• nella progettazione delle infrastrutture,

• nella captazione delle acque,

• nelle attività di taglio del bosco,

• del taglio della vegetazione ripariale anche lungo i canali della bonifica, madiante la programmazione di tagli alternativi sulle due sponde

• nelle pratiche agricole, a promuovere interventi di miglioramento ambientale.

26.3 Siti d’importanza regionale

26.3.1 I Siti di importanza regionale (S.I.R.), come approvati con del. C.R. n. 06/2004 e succ. mod. e integrazioni e i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) recepiti dalle normative regionali, individuati alla Tav. Q.C. 19 e P. 06 e descritti nelle relative schede Doc Q.C.11, sono risorsa essenziale del territorio, costituiscono invarianti strutturali ai sensi della vigente normativa e fanno parte dello Statuto del territorio.

26.3.2 Fino all’approvazione e/o all’adeguamento dei Piani strutturali, nei S.I.R.- (S.I.C.) e nelle aree d’interesse ambientale non sono ammesse trasformazioni edilizie eccedenti la manutenzione straordinaria, fatte salve le trasformazioni previste negli strumenti di gestione o comunque coerenti con le finalità di protezione dell’area.

26.3.3 I S.I.R.-(S.I.C.) costituiscono assieme al sistema delle aree protette, di cui alla L.R.49/95,e succ. mod. e integraz. il sistema ambientale provinciale, come specificato all’art.17.9 e rappresentato nella stessa Tav Q.C. 19 e P. 06. In tali ambiti non si applicano le discipline relative alle aree agricole.

26.3.4 I S.I.R.assieme alle aree di interesse ambientale, individuate nella Tav.P.6, sono ambiti prioritari per l’istituzione di nuove aree protette.

26.3.5 Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio provinciali e comunali, ivi compresi i piani agricoli, il piano annuale di forestazione ed anti-incendi boschivi e il faunistico- venatorio, verificano la significatività dell’incidenza su tutte le componenti biotiche ed abiotiche sottoposte a modificazione, tenendo conto della capacità di rigenerazione delle risorse naturali, della capacità di carico dell’ambiente, nonché degli effetti cumulativi prodotti dai diversi impatti ( rumore, inquinamento luminoso, inquinamento atmosferico, consumi idrici, consumo del suolo, inquinamento delle falde ecc.), in relazione ai piani o progetti ricadenti all’interno dei siti, ma anche a piani e progetti che, pur sviluppandosi al di fuori, possano avere incidenze significative su di essi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, progetti ed attività, in relazione a

o la perdita della superficie dell’habitat

o la frammentazione

o la perturbazione

o la densità di popolazione

o la quantità e qualità della risorsa acqua.

L’esito degli impatti determina la necessità o meno di predisporre la valutazione d’incidenza ai sensi della vigente normativa.

Ove il piano o il progettto sia necessario alla gestione del sito, per le finalità di tutela e conservazione, in attuazione delle norme tecniche regionali relative alle forme e modalità di tutela e conservazione dei S.I.R. 12 ovvero oggettivamente non sia probabile che si verifichino effetti significativi sul sito, la valutazione d’incidenza può non essere considerata necessaria.

Nel caso che le informazioni acquisite attestino o suggeriscano la probabilità di effetti significativi sui Siti d’importanza Regionale , gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore devono contenere un’apposito studio d’incidenza, ai fini della effettuazione della valutazione d’incidenza di cui all’art.5 del D.P.R.n.357/97.

26.4 Disposizioni specifiche per gli elementi minori della rete ecologica

26.4.1 I Comuni, nel predisporre i quadri conoscitivi del piano strutturale, oltre a verificare le aree e gli elementi della rete ecologica provinciale contenuti nella Tav.P.14, individuano le ulteriori componenti lineari o puntuali, contenuti al punto 26.1 ( ruderi e grotte, viali alberati, formazioni lineari ed areali di siepi arbustive e arboree di larghezza inferiore a metri 20 e lunghezza superiore a metri 50, alberi isolati, sistema dei muretti a secco, verde urbano, pozze, chiari, stagni, cave esaurite ed allagate ecc.), che costituiscono habitat fondamentali per la conservazione, la propagazione e l’accrescimento della biodiversità delle varie specie faunistiche, e promuovono nel contempo specifiche ricerche sulla fauna e la flora, al fine di determinare i livelli di naturalità dei diversi ambiti.

26.4.2 Le piante isolate e le formazioni lineari arboree /arbustive inferiori alla larghezza di metri 20, e superiori a metri 50, una volta individuate sono incluse in un elenco e fanno parte integrante del quadro conoscitivo del piano strutturale e della rete ecologica provinciale; esse non potranno essere abbattute o ridotte, senza autorizzazione della provincia. Le piante isolate, delle quali la provincia, previa acquisizione di una perizia tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, consenta l’abbattimento per motivi di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie, devono essere sostituite contestualmente con specie arboree analoghe a quelle abbattute.

Nei Comuni con indice di boscosità inferiore al 20%, come individuati nella Tav.P.12, non è ammessa la riduzione delle formazioni lineari arboree /arbustive di cui al presente sub-comma.

26.4.3 Nuove formazioni di siepi o di filari arboreo/arbustivi sono sempre ammessi, purchè siano

utilizzate specie tipiche della Toscana, scelte in relazione alle caratteristiche stazionali.

Nella formazioni di filari dovrà essere privilegiato l’impianto di cipressi , ove compatibile con la stazione.

26.5 Disposizioni specifiche

26.5.1 I Comuni del Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno, con un indice di boscosità inferiore al 20% (Cascina, Calcinaia, Pontedera, Bientina, Ponsacco e S.Croce sull’Arno), ai fini del rafforzamento della rete di rilevanza ecologica provinciale dovranno favorire la costituzione di formazioni arbustive/boschive lineari o areali, nelle aree agricole di pianura, anche residuali, in particolare nella zona del Cuoio, nella piana del Comune di Cascina, a margine del reticolo idraulico della bonifica e lungo le infrastrutture viarie, attorno alle infrastrutture di servizio tecnologico puntuali (discariche, inceneritori, depuratori,….) e alle aree produttive, a collegamento tra i sistemi collinari (tra le Cerbaie e le colline di Montopoli V.A. e di S. Miniato, tra il Monte Pisano e le Cerbaie, tra il Monte Pisano e il Sistema delle Colline Interne e Meridionali), tenendo conto delle risorse presenti nelle aree del sistema ambientale e delle modalità di gestione previste dai regolamenti delle Aree Protette.

26.5.1.1 I Comuni di Pisa, S.Giuliano e Vecchiano dovranno prevedere in particolare forme di connessione e raccordo con gli habitat presenti nel Parco di Migliarino S.Rossore e Massaciuccoli, tenendo conto delle risorse presenti sia nell’aree interne che esterne al parco e delle modalità di gestione adottate.

26.5.1.2 I Comuni i cui territori sono attraversati o delimitati da corsi d’acqua o bacini, naturali o artificiali, prevederanno negli strumenti urbanistici specifiche discipline atte a favorire il consolidamento e/o la ricostituzione della vegetazione naturale, l’arricchimento della biodiversità della flora e della fauna , la valorizzazione e la fruizione degli ambiti di paesaggio fluvio-lacuale, potenziando i segmenti naturali e seminaturali presenti, in particolare le arbustate e/o alberate presenti la vegetazione spontanea lungo il sistema dei canali e attorno ai corpi idrici.

26.5.1.3 In relazione alla realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità lineari o puntuali, i soggetti competenti alla progettazione dovranno prevedere fin dalla fase del progetto preliminare tutti gli interventi di ingegneria naturalistica, lungo i bordi stradali ed i corpi idrici interessati, necessari per mitigare gli impatti negativi sulla flora e sulla fauna, ripristinando i collegamenti ecologici e territoriali mediante la ricostruzione della vegetazione e la realizzazione di sottopassi a invito per la fauna minore.

La fase di realizzazione dell’infrastruttura dovrà essere preceduta da un’indagine floro/faunistica lungo tutta l’area interessata dall’ intervento a carico dei soggetti realizzatori.

26.5.2 I Comuni del Sistema delle Colline Interne e Meridionali, caratterizzati da un indice di boscosità inferiore al 20% (Fauglia, Crespina, Lari, Lorenzana, Orciano Pisano, Capannoli, Terricciola e Peccioli) dovranno favorire la costituzione di nuove di formazioni arbustive/boschive lineari o areali, nelle aree agricole di pianura , a margine delle infrastrutture viarie , delle aree produttive e degli impianti tecnologici puntuali per costituire aree verdi, corridoi ecologici, parchi urbani, extra-urbani o sovracomunali, anche in relazione ad interventi di riqualificazione di aree minerarie, ed aree estrattive e più in generale produttive, e nelle aree collinari, per ripristinare in parte la delimitazione dei campi.

26.5.2.1 Più in generale i Comuni dovranno potenziare i segmenti naturali o sono seminaturali presenti, soprattutto le fasce arbustate e /o alberate presenti, la vegetazione spontanea lungo il sistema dei corsi d’acqua e dei bacini.

26.5.2.2 I Comuni nei cui territori sono presenti istituti della L.R.49/95 svilupperanno specifiche azioni al fine di garantire le connessioni tra gli habitat presenti nelle Riserve Naturali e nelle Aree Protette d’Interesse Locale ed il territorio, tenendo conto delle risorse presenti all’interno delle aree e delle modalità di gestione in esse adottate.

26.5.2.3 Il Comune di Montecatini V.C, di Volterra e di Pomarance, in relazione al S.I.R. del Fiume Cecina per il quale è stato approvato dalla provincia il piano di gestione, promuoveranno in forma coordinata l’istituzione di un’area protetta, possibilmente sovracomunale.

12 approvate con Del.G.R. 05 luglio 2004 n.644 “Attuazione art.12c.1 lett.a) della L.R. 56/00 (norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale ( S.I.R.)”.