Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 136 OGGETTO DELLE NORME

Le norme di cui al presente Titolo, in applicazione del Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree Escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Grosseto (P.A.E.R.P.), disciplinano l'esercizio di tutte le attività aventi le seguenti caratteristiche:

1. attività di estrazione ed asporto di materiali naturali di 2a categoria di cui al R.D. n. 1443/1927 di qualunque tipo e per qualunque causa;

2. attività di prima lavorazione effettuata su materiali di cui al punto 1) e le attrezzature di servizio.

Nel piano Provinciale e all'interno del territorio comunale di Santa Fiora sono individuate due aree di escavazione:

n. Cod. PAERP Ditta materiale Metodo di coltivazione “Riserve” da PAERP C.2.2. Materiale escavato Riserve anno 2009
1 34C Poggio Sassaiola Amiata Bitumi calcare gradoni discendenti 1.000.000 mc 207.872,00 mc 79.128,00 mc
2 35C S. Anna Rosati Gastone calcare gradoni discendenti 200.000 mc 27.714,00 mc 172.286,00 mc

Art. 137 PRESCRIZIONI PROGETTUALI PER CAVE IN AMBIENTE DI COLLINA

Le attività estrattive presenti nel territorio del Comune di Santa Fiora sono situate in ambiente di collina. Per tale tipologia di cava si danno le seguenti prescrizioni:

1. la coltivazione sarà effettuata per fette orizzontali o gradoni discendenti, a iniziare dal limite superiore dell’area autorizzata;

2. 2i relativi interventi di recupero saranno eseguiti:

• per la coltivazione a fette orizzontali al termine della fase estrattiva;

• per la coltivazione a gradoni discendenti al termine di ogni fase sequenziale e prima dell’inizio della successiva;

3. la progettazione dovrà indicare e motivare la scelta delle tecniche di coltivazione in relazione all’assetto geostrutturale e stratigrafico;

4. saranno vietate azioni di scalzamento al piede delle scarpate che possano provocare il crollo incontrollato degli strati; l’abbattimento della roccia dovrà essere effettuato in condizioni di stabilità e sicurezza;

5. si dovrà verificare il rapporto con le falde sotterranee ai fini della tutela negli acquiferi di pregio e della stabilità dei suoli.

Art. 138 DISTANZE DA OPERE E MANUFATTI

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128 e s.m.i. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave".

Per quando riguarda le distanze di rispetto da strade a viabilità primaria e secondaria valgono, se più restrittive, le indicazioni del Codice della strada.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare, secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e nel solo caso di cave contermini, e comunque nel rispetto dell'art. 891 del C.C.

Art. 139 RECINZIONE DELL'AREA DI CAVA E MISURE DI SICUREZZA

L'area di cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 2.0 m (salvo diverse prescrizioni in aumento che l‘Amministrazione Comunale disponesse in casi particolari) o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate. La posizione della rete deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di cippi fissi inamovibili.

L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

Il datore di lavoro deve predisporre il Documento di valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ), che individui i rischi e le misure di prevenzione, in tutte le fasi di lavoro dall'apertura della cava, al suo sfruttamento, fino al completo ripristino.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che devono essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Si devono inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128/59 e D.Lgs. 81/08) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Nella zona di accesso alla cava deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa che devono essere sempre leggibili, quali:

  • - Comune di Santa Fiora;
  • - denominazione della cava;
  • - estremi dell'autorizzazione;
  • - tipo e quantità di materiale estraibile;
  • - massima profondità di scavo raggiungibile dal piano campagna;
  • - tipo di recupero e/o ripristino previsto;
  • - progettisti;
  • - Ditta esercente;
  • - Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
  • - Sorvegliante e relativo recapito telefonico;
  • - scadenza dell'autorizzazione.

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, presso ogni cava devono essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:

  • - copia dell‘autorizzazione comunale;
  • - copia del piano di coltivazione e sistemazione finale, debitamente sottoscritta dal D.L.;
  • - eventuali provvedimenti sindacali;
  • - relazioni annuali sull'attività estrattiva;
  • - Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 81/08;
  • - Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS) e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Art. 140 DECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE

La scopertura del terreno vegetale, ad esclusione della coltivazione per fette orizzontali, deve procedere per lotti e non interessare subito tutta l'area di coltivazione, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e/o alla vegetazione.

Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente all'interno dell'area di cava.

Il sito destinato allo stoccaggio deve essere individuato negli elaborati progettuali. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare un’altezza tale da non comprometterne la qualità e comunque non superiore a 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità.

Art. 141 MATERIALE DI SCARTO

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione siano intercettati strati significativi di materiali di scarto, deve essere data comunicazione immediata della consistenza, ai fini della modificazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 15 della L.R.T. 78/98.

I materiali di scarto debbono essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino finale.

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava.

Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava e quindi, qualora le modalità di ripristino non prevedano la sua ricollocazione al termine della coltivazione, non può essere utilizzato per il ritombamento delle cave.

Art. 142 FOSSI DI GUARDIA

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Art. 143 TUTELA DELLE ACQUE

Il progetto di coltivazione contiene apposita indagine circa la presenza di acquiferi nel sottosuolo e rappresenta, anche con appositi elaborati grafici illustrativi (quali ad esempio sezioni idrogeologiche in cui si evidenzia il livello piezometrico), i rapporti tra coltivazione della cava e l’acquifero eventualmente individuato (quali ad esempio le eventuali modifiche indotte alla qualità delle acque di falda).

Il progetto di coltivazione, che non dovrà ammettere scavi in falda, definisce le misure di tutela di natura qualitativa e quantitativa nonché l’eventuale sistema di monitoraggio commisurati all’importanza dell’acquifero da proteggere, modalità e tempi di esecuzione della rete di controllo nonché i termini temporali delle relative attività di monitoraggio.

Sia in fase di esercizio che con il recupero e la sistemazione finale, si dovrà prestare particolare cura ed attenzione alla corretta regimazione delle acque superficiali al fine di evitare ristagni, dilavamenti ed erosioni, prevedendo il recapito dei deflussi nella rete idrica principale o nel più vicino ricettore naturale. In particolare:

• per impedire le infiltrazioni e le tracimazioni di acque esterne eventualmente inquinanti, sia durante i lavori di escavazione sia durante la fase di sistemazione finale, le cave debbono essere circondate da un sistema adeguato di scolo, costituito da fossi di guardia per le acque di superficie, raccordati con la rete idrografica del circondario, ed eventualmente da argini a corona“; le opere di regimazione dovranno essere sempre tenute in perfetta efficienza durante l‘escavazione ed anche dopo che l'attività estrattiva sarà ultimata, qualora facciano parte delle opere di riassetto;

• le acque reflue provenienti dalle zone di maggiore fruizione delle aree di cava recuperate nonché da qualsiasi altra attività antropica autorizzata nell‘area anche temporaneamente, dovranno essere sottoposte separatamente a trattamento di depurazione, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura;

• nell’eventualità di lavaggio dei mezzi d‘opera, questo dovrà avvenire in apposita area dotata delle strutture di raccolta e depurazione delle acque di scarico;

Il progetto di coltivazione contiene apposito schema della regimazione della acque superficiali e verifica il rispetto delle norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904.

Art. 144 ASSETTI IDROGEOLOGICI E FORESTALI

Nel caso in cui il progetto di coltivazione interessi aree ad elevata pericolosità geomorfologica e idraulica le indagini geologiche daranno atto del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di beni e cose nonché della fattibilità degli interventi. In ogni caso nelle aree ad elevata pericolosità non saranno comunque consentite realizzazioni di impianti di lavorazione di tipo fisso.

Nel caso che il progetto di coltivazione della cava preveda la trasformazione di aree boscate, si dovranno adottare misure di compensazione, orientate al rimboschimento da realizzare in nuova area, secondo quanto previsto dalla Lrt 39/2000 e s.m.i.. Al termine della coltivazione, sono comunque adottate metodologie di recupero e di sistemazione finale con riconduzione del sito estrattivo all’originaria destinazione d’uso forestale.

Il progetto di rimboschimento deve essere supportato da piano di coltura e conservazione che conterrà anche l’elenco delle operazioni colturali da effettuarsi per garantire l’attecchimento e lo sviluppo delle popolazioni vegetali per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 145 PENDENZA DELLE SCARPATE ED ALTEZZA DEI FRONTI DI SCAVO

La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di coltivazione ed in seguito alla sistemazione finale deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati. La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo devono essere stabilite in fase progettuale in relazione ai risultati di specifiche analisi di stabilità, eseguite sulla base di prove in sito e/o di laboratorio.

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio il titolare allega il Documento di valutazione dei rischi relativo all'attività denunciata, contenente la Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo (RSFS). La RSFS dovrà essere aggiornata annualmente.

Art. 146 STRADA DI ACCESSO - POLVEROSITÀ

La Ditta deve provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso dalla cava alla rete viaria pubblica con modalità da definire in sede progettuale.

La Ditta esercente deve comunque provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso dalla cava alla viabilità pubblica.

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

La ditta esercente è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di ripristino, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed in entrata dalla cava e dagli impianti di prima lavorazione imbrattino le strade pubbliche. A tale fine devono essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e deve essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica e di accesso ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

In caso di inadempienza, il Comune può imporre l'adozione di idonei accorgimenti, ovvero attuare direttamente la pulitura della viabilità pubblica, con addebito della spesa alla Ditta esercente.

La persistente e reiterata inadempienza alle norme qui previste comporta la sospensione dei lavori di estrazione della cava.

Art. 147 RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici limitrofi non deve superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Nella procedura autorizzativa si dovrà, inoltre, definire il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica salvo eventuali deroghe degli Enti competenti.

I tracciati individuati e approvati devono essere percorsi obbligatoriamente dai mezzi, pena la revoca dell'autorizzazione.

I tracciati dovranno inoltre essere individuati con attenzione al rischio di incidenti, nonché cercando di evitare l‘attraversamento di centri abitati.

Art. 148 DISCARICHE

Nelle aree di cava è vietata la discarica, ancorché temporanea, di materiali di qualsiasi genere estranei all‘attività estrattiva stessa.

Qualora emerga durante le operazioni di scavo, anche se connesse a interventi di ripristino morfologico, la presenza di rifiuti, il Direttore dei lavori dovrà dare immediata comunicazione alle autorità competenti

Art. 149 REPERTI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO E ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione finale della cava, vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e/o paleontologico devono essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'Autorità competente ai sensi di legge e per conoscenza anche al Sindaco.

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, cos&igrave come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva, ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare immediatamente tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

In entrambi i casi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità competente.

Art. 150 IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE E ATTREZZATURE DI SERVIZIO

Ogni manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, potrà essere solo di carattere temporaneo ed essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio.

La superficie utile per gli uffici e i servizi igienico-sanitari dovranno essere adeguate alle esigenze e comunque la loro dimenzione dovrà essere giustificata in fase di progettazione. Gli stessi dovranno essere realizzati con struttura a monopiano e rimossi entro i termini fissati dall'autorizzazione.

Art. 151 IMPIANTI FISSI DI TRASFORMAZIONE DEGLI INERTI.

In tali zone, oltre all‘adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, è ammesso movimentare macchinari e attrezzature utili alla realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti ambientali (quali impianti per abbattimento polveri, silos di contenimento sabbie, barriere antirumore, pannellature fonoassorbenti, ecc.), in posizioni esplicitamente previste dal progetto.

Devono inoltre ricercarsi ed attuarsi, ove possibile, interventi di razionalizzazione e accorpamento degli impianti, al fine del miglioramento della situazione ambientale e delle condizioni di sicurezza idraulica degli impianti stessi.

A tal fine, i macchinari e attrezzature dovranno essere mobili o facilmente amovibili senza demolizioni.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere possibilmente mascherati e dovranno comunque essere conformi alle prescrizioni di legge per la sicurezza e per le emissioni sonore ed in atmosfera.

Art. 152 FINALITÀ E MODALITÀ GENERALI DI RIPRISTINO E RECUPERO

La finalità prioritaria del ripristino deve essere quella di riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione, oppure quella di migliorare dal punto di vista ambientale l'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico, paesaggistico, idrologico, storico e ambientale: si parlerà in questo caso di recupero.

Le modalità di ripristino e recupero devono favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica e comunque cercando, ove possibile, di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.

Le modalità specifiche della sistemazione finale variano in ogni caso a seconda della natura geologica e geomorfologica del sito di cava e si devono ispirare a criteri di intervento, alcuni dei quali sono qui di seguito elencati:

  • - il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia che del substrato;
  • - un'attenzione particolare va posta allo scortico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire con riferimento ai lotti di coltivazione, evitando che l'humus vada disperso o che venga stoccato per tempi superiori a quelli previsti per il ripristino dei singoli lotti prima di un suo riutilizzo, al fine di non favorire il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, etc.); la condizione principale per la riuscita del ripristino delle cave è proprio la disponibilità di terreno vegetale;
  • - per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, va data preferenza a semplici messe a dimora di alberi e arbusti di specie autoctona;
  • - la coltivazione sarà programmata in modo da procedere per fasi sequenziali di durata pluriennale (di norma due anni), facendo in modo che non si passi alla lavorazione nella fase successiva prima di aver avviato la risistemazione ambientale di quella precedente, salvo i casi di coltivazione per fette orizzontali eseguita in zone collinari.
  • - il terreno di scopertura sarà conservato in loco per consentirne l’uso nelle opere di recupero ambientale con l’opportuna aggiunta di sostanze nutritive.

Art. 153 TERMINI DEI LAVORI DI RIPRISTINO/RECUPERO E COLLAUDO DEI LAVORI

I lavori di sistemazione finale della cava devono essere ultimati nei termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.

Il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

Oltre al termine previsto, o nel caso di sistemazione finale assente o carente, si provvederà comunque all'esecuzione dei lavori mancanti con intervento del Comune, che si avvarrà delle garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi previsti nel progetto di sistemazione finale allegato alla richiesta di autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte dell'Amministrazione Comunale; l'esito favorevole del collaudo, che deve avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, al massimo annuale, permetterà la liberazione delle somme fidejussorie previste nell'atto di autorizzazione.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19