Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 131 AREE PER DEPOSITO O ESPOSIZIONE DI MERCI E MATERIALI VARI A CIELO APERTO

1. Appartengono alle "Aree per depositi o esposizione di merci e/o materiali a cielo aperto" le aree, identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A e site in contesti periurbani o di margine, destinate o destinabili a deposito e/o ad esposizione all’aperto di merci, mezzi e/o materiali ingombranti, quali (a titolo esemplificativo):

  • - materiale edile, arredi e attrezzature da giardino;
  • - manufatti reversibili per agricoltura amatoriale;
  • - autoveicoli, motoveicoli, autocaravan;
  • - macchine agricole;
  • - legname

2. Fermo restando il rispetto dei limiti specificati al successivo punto 4, nelle aree di cui al presente articolo sono altres&igrave consentiti:

  • - la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio delle merci e/o dei materiali esposti, con i rispettivi uffici e spazi di vendita;
  • - il ricovero dei mezzi di trasporto e/o di servizio necessari per le attività insediate in loco o in altra sede;
  • - la realizzazione di parcheggi privati non pertinenziali all’aperto;
  • - l’utilizzo di spazi coperti per portierato e sorveglianza.

3. Sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell’area dell’insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico - edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia ‘R1’ e ‘R2’;
  • - sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al punto 4.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo punto 6, a servizio delle attività di cui al presente articolo è altres&igrave ammessa:

  • a) per attività di deposito e/o esposizione, senza commercializzazione in sito delle merci esposte: l’installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l’installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (RC) complessivamente non superiore al 10% dell’area dell’insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 40 mq complessivi. L’area dell’insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%;
  • b) per attività di deposito e/o esposizione con commercializzazione in sito delle merci esposte: l’installazione di tettoie e/o strutture in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 4,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l’installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (RC) complessivamente non superiore al 25% dell’area dell’insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente gli 80 mq complessivi. L’area dell’insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 50%.

5. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo II Capo IV e al Titolo III - e con esclusivo riferimento alle aree di cui al presente articolo - è consentito previo rilascio di titolo abilitativo il mantenimento di eventuali consistenze edilizie realizzate sulla base di autorizzazioni amministrative a carattere temporaneo rilasciate in data antecedente all’adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:

  • - l’insediamento venga corredato delle dotazioni di parcheggio previste all'art. 36 per la specifica destinazione d’uso;
  • - siano rispettati i limiti prescritti dal precedente punto 4 per quanto riguarda il rapporto di copertura (RC), l’altezza massima (Hmax), e la superficie permeabile di pertinenza (Spp);
  • - sia ottemperato a quanto disposto dal successivo punto 6;
  • - sia integralmente corrisposto il contributo per oneri di urbanizzazione (compreso il contributo sul costo di costruzione, se dovuto).

6. Il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell’insediamento e l’esercizio dell’attività è in ogni caso condizionata:

  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme;
  • - alla realizzazione o all’adeguamento della viabilità di accesso al lotto in relazione alle attività presenti o da insediare. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • - alla contestuale esecuzione - all’interno dell’area dell’insediamento e/o nelle aree immediatamente circostanti - di interventi finalizzati a garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, anche mediante sistemazioni a verde finalizzate alla compensazione ambientale e alla mitigazione degli impatti visuali, facendo ricorso a specie autoctone. Tali interventi sono oggetto di specifici studi progettuali a cura e spese del privato;
  • - all’installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco;
  • - alla stipula di un’apposita convenzione registrata e trascritta a garanzia della completa esecuzione degli interventi di inserimento paesaggistico di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell’attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione, registrata e trascritta, garantisce inoltre, in caso di cessazione dell’attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l’esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

7. Nell'"Area per depositi o esposizione di merci e/o materiali a cielo aperto" localizzata lungo la strada provinciale che collega santa Fiora alla frazione delle Bagnore oltre alle attività di cui ai punti precedenti è consentita la realizzazione di una "Isola Ecologica".

Art. 132 AREE PER IL DEPOSITO E LO STOCCAGGIO DI MATERIALI EDILI E PER IL DEPOSITO TEMPORAEO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVATI DA DEMOLIZIONI

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dal Titolo II Capo IV e al Titolo III, in queste aree, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A, sono ammessi esclusivamente:

  • - il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili (fatta eccezione per box prefabbricati e container per attività di cantiere), non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • - la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.

2. E’ tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

3. A servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l’installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima di ml 5,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l’installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (RC) complessivamente non superiore al 10% dell’area dell’insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 100 mq complessivi per ciascuna perimetrazione individuata dal Regolamento Urbanistico. L’area dell’insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%.

4. Sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell’area dell’insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico - edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia R1, R2 e R3;
  • - sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al punto 3.

5. Nelle more della stipula della convenzione di cui al punto 6, sulle consistenze edilizie legittime eventualmente esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

6. Il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell’insediamento e l’esercizio dell’attività è in ogni caso condizionata:

  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme;
  • - all’esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • - alla dimostrazione della piena accessibilità degli eventuali fondi agricoli retrostanti l’area dell’insediamento;
  • - all’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all’interno dell’area dell’insediamento o nelle aree immediatamente circostanti. Tali interventi comprendono l’installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco;
  • - alla stipula di un’apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell’attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell’attività, l’integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l’esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

7. E’ facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che la realizzazione dell’insediamento non rechi alterazioni all’ecosistema e che l’attività sia condotta nel rispetto dell’ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Art. 133 AREE DI SOSTA CAMPER

1. Le zone destinate ad "Aree di sosta per camper" sono individuiate con apposito segno grafico nelle tavole di livello A.

2. In ragione del tipo di servizi offerti dalla strutture, esistenti o di progetto, le stesse possono essere classificate come:

  • - Punto sosta. È la soluzione più semplice e consiste in un'area, segnalata ed adeguatamente illuminata, dove sono consentiti solo sosta e pernottamento, senza servizi aggiuntivi.
  • - Camper service. È un’area di servizio e di sosta. È dotata di acqua potabile e di uno o più pozzetti per lo scarico delle acque reflue (collegato alla fognatura comunale oppure ad una fossa biologica impermeabilizzata autonoma), bocchette per l'acqua potabile e prese di corrente, eventualmente a moneta o gettone
  • - Area attrezzata. È la soluzione più completa. Consente la sosta e il pernottamento e offre una serie di servizi: carico e scarico acque, aree pic-nic, docce, toilette, allaccio elettrico, informazioni turistiche e quant’altro possa servire a rendere pratico e piacevole il soggiorno e il pernottamento. L'area può essere asfaltata, sterrata o erbosa.
  • - Area integrata. Sono le "Aree attrezzate" integrate all'interno di altre strutture ricettive come campeggi, . alberghi e aziende agrituristiche.

3. Le aree di sosta camper possono avere una gestione sia pubblica che privata.

4. Le aree di sosta camper deve rispettare le seguenti prescrizioni di ordine generale:

  • - essere schermate con elementi di arredo vegetazionale di essenze locali;
  • - essere adeguatamente illuminate;
  • - essere dotate di punti di raccolta dei rifiuti
  • - rispetto delle norme igienico-sanitarie generali, compreso adeguata pulizia delle stesse;
  • - essere dotate dei servizi adeguati alla loro classificazione di cui al punto 2;
  • - avere un limite segnalato di utilizzo (numero di camper in sosta)

Art. 134 AREA DI RISPETTO SORGENTE TERMALE

All'interno dell'area individuata nelle tavole di livello A come "zona di rispetto della sorgente dell'Acquaforte delle Bagnore" (art. 18 della L.R. n. 38 del 27/07/2004) si applicano le misure si salvaguardia della falda previste dall'art. 51 delle presenti norme per le "aree con Alto grado di vulnerabilità dell'acquifero"

Art. 135 AREE PER ATTIVITÀ MINERARIE

Nella zona individuata con apposto segno grafico nelle tavole di livello A, il presente piano conferma le previsioni dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato, Corpo delle Miniere del 6 marzo 1996, istituisce una concessione mineraria, con durata ventennale, per l’estrazione di argille per porcellana e terraglia forte

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19