Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 114 LE AREE BOSCATE: NORME GENERALI

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 39/2000, è definito bosco “qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 m, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altres&igrave bosco i castagneti da frutto e le sugherete”.

2. Laddove la precisa individuazione del bosco fosse dubbia, all’atto della richiesta di qualsiasi opera di trasformazione del suolo dovrà essere presentata un’autocertificazione, sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti l’effettiva assenza del bosco stesso nell’area d’intervento.

3. Non sono considerati boschi gli impianti arborei o arbustivi di specie vegetali forestali utilizzate come specie principale e/o secondaria in impianti di arboricoltura da legno.

4. Le aree del territorio aperto in fase di rinaturalizzazione, o con bosco in formazione, possono essere recuperate per l’attività agricola solo a seguito di autorizzazione degli uffici competenti.

5. Le aree boscate sono tutelate dal RU per il mantenimento del corretto funzionamento dei processi ecologico - naturali all’interno del territorio comunale, nonché per l’equilibrio fra questi ed i processi antropici garantiti dalla presenza di aree a basso grado di antropizzazione come le aree boscate ed i reticoli idraulici.

6. La conservazione e il potenziamento dell’assetto vegetazionale delle aree boscate esistenti è finalizzato:

  • - alla difesa geomorfologia e idrogeologica del territorio;
  • - allo sviluppo di attività turistiche compatibili;
  • - alla tutela della varietà delle specie vegetali autoctone e faunistiche presenti nel territorio.

7. All’interno delle aree boscate, cos&igrave come individuate al comma 1, sono vietati i seguenti interventi:

  • - nuova edificazione, fatta salve le opere pubbliche per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;
  • - riduzione delle superfici boscate. Nelle aree degradate di bosco ceduo o misto, limitrofe ai centri abitati, alle zona artigianali, o ad insediamenti artigianali isolati, sono ammessi interventi di riqualificazione del patrimonio boschivo, che consentano di intervenire sui margini del bosco consentendo un corretto inserimento delle infrastrutture e dei fabbricati e delle loro pertinenze. Per tali interventi dovranno essere presentati progetti specifici di riqualificazione dell’area. L’intervento di riqualificazione dovrà prevedere rimboschimenti compensativi;
  • - qualsiasi forma di nuova edificazione nei terreni boscati ancorché percorsi da fuoco per un periodo di dieci anni, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio.

8. Inoltre è vietato l’abbattimento e l’espianto dei boschi ripariali, e in genere della vegetazione igrofila, se non per necessità legate al corretto assetto idrogeologico dell’area, ovunque sia presente nel territorio rurale e aperto, e in particolare nella zona delle aree golenali, e nella zona degli alvei fluviali, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, nel qual caso i predetti elementi vegetazionali vanno sostituiti, nelle stesse posizioni e giaciture, nonché con esemplari delle medesime specie.

9. Sono ammessi i seguenti interventi:

  • - quelli finalizzati al miglioramento della gestione del patrimonio forestale ed in particolare quelli tendenti ad aumentarne la stabilità e quelli di prevenzione degli incendi boschivi attraverso la manutenzione, l’adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, di piste tagliafuoco, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, in tutti i casi di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, e non pavimentate con materiali impermeabilizzanti, nonché di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname;
  • - realizzazione di torrette in legno per l’avvistamento degli incendi;
  • - realizzazione di invasi e/o punti di riserva d’acqua per antincendio.

Art. 115 LE AREE BOSCATE: LA GESTIONE

1. Le aree Boscate presenti sul territorio comunale sono classificate in:

  • - Faggeta ed alto fusto
  • - Bosco di conifere ad alto fusto
  • - Castagneto da frutto
  • - Bosco ceduo
  • - Bosco ceduo degradato
  • - Vegetazione riparia

2. Faggeta e Bosco di conifere ad alto fusto. I boschi collocati lungo le pendici dell’Amiata costituiti da faggio e da conifere hanno un governo di gestione ad alto fusto, che il PS e il RU, considerano come invariante, rappresentando una connotazione fondamentale del paesaggio.

3. Le aree boscate appartenenti a tale governo devono continuare ad essere gestite come bosco di alto fusto secondo piani di taglio e diradamento approvati dagli Enti competenti in materia ai sensi della L.R. n. 39/2000. Alcune porzioni di aree boscate di proprietà comunale sono gestite dal Consorzio Forestale dell’Amiata secondo piano di tagli approvati e recepiti con delibera CC n° 30 del 06/04/00.

4. La disciplina delle aree agricole prevista dalla L.R. n. 1/05 e successive modificazioni ed integrazioni non si applica alle aree boscate classificate come “faggeta ad alto fusto”.

5. Il RU promuove la conversione dei boschi da ceduo ad alto fusto per la valorizzazione delle risorse ambientali, soprattutto con in aree idonee per condizioni edafiche e giacitura. Tale conversione può riguardare prevalentemente i castagneti da legno che grazie ad innesti, opportune potature e diradamenti, possono essere trasformati in castagneti da frutto. L’innesto dovrà essere attuato con "cultivar" locali nel pieno rispetto del disciplinare dell'I.G.T. della castagna. I boschi di alto fusto devono conservare la variabilità specifica della formazione vegetale da cui provengono; ciò offrirà maggiore stabilità biologica (fustaia composta e disetanea). Nelle operazioni di taglio di avviamento si cercherà di favorire la formazione di un soprassuolo stabile, evitando di impoverire troppo la particella degli individui dominanti o condominanti. Non è previsto l’avviamento diretto all’alto fusto su particelle con vegetazione degradata.

6. In caso di attacchi fitosanitari al castagno (come per esempio Cancro del Castagno provocato da Criphonectria parasitica e al Mal dell'inchiostro provocato da Phytophtora cambivora o l'insetto Cinipide galligeno Dryocosmus koriphilus) è consentita a scopi fitosanitari la ceduazione dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dalla normativa forestale vigente.

7. Bosco ceduo, bosco ceduo degradato. Il bosco di castagno con governo a ceduo è ubicato nella fascia altimetrica più alta del Comune di Santa Fiora, mentre escluse le zone a castagneto da frutto, a pineta e l’area boscata intorno al convento della SS Trinità, il bosco ceduo di macchia mediterranea caratterizzata da leccio, cerro e roverella interessa la parte più bassa del territorio, nei sistemi di paesaggio Alta valle del Fiume Fiora e Alta valle del fiume Albegna.

8. Il RU prescrive, dove le condizioni edafiche e di fertilità dei suoli lo consentono, su entrambe le aree boscate a ceduo, l’allungamento del turno di taglio per garantire redditi superiori grazie ad una migliore qualità del legname. Nel rilascio delle matricine non si dovrà esporre il suolo a problemi di dissesto negli anni successivi al taglio.

9. E’ ammessa la realizzazione di piste forestali per l’esbosco nel rispetto delle matricine esistenti, evitando aree ad eccessiva pendenza, che possono portare a problemi di dissesto idrogeologico.

10. Le modalità di esecuzione del taglio nei boschi cedui sono disciplinate dalle Prescrizioni di massima per la Provincia di Grosseto.

11. Castagneto da frutto. Il RU ammette e incentiva, dove possibile:

  • - la trasformazione del castagneto da legno in castagneto da frutto;
  • - l’innesti con varietà qualitativamente superiori per aumentare la produzione di bastarda rossa, cece, marrone, appartenenti alla certificazione IGT Castagna del Monte Amiata;
  • - la difesa fitosanitaria dei castagneti da frutto da attacchi di Cancro del Castagno ( Criphonectria parasitica), di Mal dell'inchiostro ( Phytophtora cambivora) e dall’insetto Cinipide galligeno (Dryocosmus koriphilus)
  • - la ceduazione dei soggetti ammalati, secondo quanto previsto dalla normativa forestale vigente.

12. Bosco ceduo degradato. Nelle aree degradate molti fattori limitano le possibilità operative e riducono lo sviluppo della vegetazione boscata verso stadi più evoluti. Questo vale per la aree soggette a maggior pendenza e quindi ad erosione, o su suoli molto superficiali o quasi assenti con rocciosità affiorante o dotati di bassa fertilità.

13. Per il recupero di tali aree bisogna procedere all’eliminazione della cause che lo hanno provocato, favorendo le zone con maggior presenza di materasso terroso in grado di garantire il reinserimento e l’affermazione di specie arboree caratteristiche dell’associazione vegetale a cui appartengono, ad esempio: leccio, roverella, orniello o cerro per terreni tendenzialmente calcarei o di media composizione.

14. Vista la presenza di aree degradate di bosco ceduo, limitrofe ai centri abitati, alle zona artigianali (Loc. Fontespilli), o ad insediamenti artigianali isolati Loc. Il Termine, sono ammessi interventi di riqualificazione del patrimonio boschivo, che consentano di intervenire sui margini del bosco consentendo un corretto inserimento delle infrastrutture e dei fabbricati e delle loro pertinenze. Dovrà essere presentato un progetto di riqualificazione dell’area. Sono ammissibili anche rimboschimenti compensativi.

15. Rimboschimenti. Per i nuovi rimboschimenti si dovranno utilizzare specie autoctone locali condizionando la scelta in funzione della vegetazione esistente e tra quelle contenute nell’Allegato A della L.R. n. 39/2000 “Legge forestale della Toscana”.

16. E’ da auspicare una riconversione dei rimboschimenti di conifere attuati negli anni '70 con pino nero e pino radiata, spesso localizzati lungo la viabilità principale sia per un motivo di prevenzione incendi sia per riqualificare l’area.

17. Nell’ottica di produzione di biomassa ligno-cellulolisica a fini energetici, nel rimboschimento attuabile appare auspicabile l’impianto di colture arboree a breve ciclo da destinare a tali produzioni, tra l’altro finanziate con il nuovo PSR 2007-2013.

18. Formazioni vegetali lineari. Le formazioni lineari esistenti (siepi, filari alberati, vegetazione ripariale) dovranno essere potenziate con nuovi impianti per favorire la costituzione di una rete di connessione ecologica di livello territoriale. Nelle aree agricole collinari e di fondovalle dovrà essere favorita la ricostituzione del sistema dei campi chiusi attraverso la realizzazione di siepi perimetrali. I Programmi Agricolo Ambientale devono prevedere e descrivere tra gli interventi di qualificazione ambientale la realizzazione e/o il recupero di formazioni vegetali lineari.

19. Verde nelle aree urbane. Nelle aree urbane la vegetazione, e soprattutto quella degli spazi pubblici, concorre alla riqualificazione ecologica e formale dei centri abitati. Essa sarà costituita da specie autoctone e caducifogle ed equipaggerà un sistema di spazi aperti connesso ai sistemi vegetali del territorio aperto. Dovranno essere utilizzate specie arboree autoctone caducifogle, scelte tra quelle contenute nell’Allegato A della L.R. n. 39/2000, “Legge forestale della Toscana”.

Art. 116 LE BONIFICHE AGRARIE E LA DIFESA DEL SUOLO

1. In tutto il territorio rurale di cui al Titolo VII è ammessa la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, di opere di difesa idraulica e di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazioni, e simili, nell’osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione, e facendo ricorso, per le opere di protezione dei terreni, quali terrazzamenti, ciglionamenti, ai materiali tradizionali, sistemati nelle forme tipiche, nonché, per le altre opere di difesa del suolo e di difesa idraulica, di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione, e simili, almeno tendenzialmente, alle tecniche dell’ingegneria naturalistica e alla rinaturalizzazione del reticolo idrografico.

2. La bonifica agraria è il complesso delle opere e dei lavori che interessano il profilo planimetrico di un determinato territorio che si eseguono per rendere produttive le terre infruttifere e insalubri; è una pratica di gestione territoriale disciplinata dalla legge regionale n.78/98 modificata con legge regionale n.4/2004 . Le bonifiche agrarie non sono ammesse:

  • - nei siti di interesse regionale;
  • - lungo i corsi d’acqua;
  • - all'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione ecologico - ambientale"

3. La bonifica agraria è autorizzata dal comune, previa acquisizione dei pareri degli enti competenti in materia, tramite la presentazione di specifiche perizie geologiche e idrologiche, estese territorialmente per quanto necessario, che ne accertino la fattibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici e migliorino effettivamente le condizioni pedologiche del sito.

4. Gli interventi ammessi durante la bonifica agraria sono rappresentati dalle attività di scavo, di ripristino del profilo del terreno, di spietramento e di sistemazione idraulico-agrarie per destinare l’area bonificata a successive coltivazioni. 

5. Le rocce di grandi e piccole dimensioni ottenute durante i lavori di bonifica agraria devono essere riutilizzati in sito per opere collaterali (muretti, lastricati e fossetti) e non possono essere oggetto di commercializzazione.

6. Il materiale, residuo della bonifica, può essere trasferito all’interno del fondo o dei fondi contigui, ancorché di proprietà diverse, o in caso di materiali di risulta deve essere conferito gratuitamente in discarica autorizzata o in piazzali di stoccaggio. I materiali possono essere, nel caso se ne ravvisino le condizioni, riutilizzati dal comune, o messi a disposizione dal comune stesso, previo eventuale trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto della normativa vigente (L 98/2013 e DM 161/2012 e smi).

Art. 117 I PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE: REGOLE GENERALI

1. L’attuazione del programma aziendale è subordinata alla stipula di una apposita convenzione (o atto unilaterale d’obbligo) registrata, trascritta e corredata da idonee garanzie fideiussorie, di almeno pari durata, in relazione agli impegni assunti dal richiedente, attraverso cui, oltre a quanto stabilito dalle vigenti norme regionali e/o provinciali, si devono garantire specificatamente:

  • - in coerenza con quanto previsto dal PS, il mantenimento della destinazione d’uso delle nuove abitazioni ed annessi agricoli;
  • - la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, ovvero, previo assenso della Amministrazione Comunale, in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate;
  • - nel caso di modifica di destinazione d’uso tali pertinenze, trattandosi di zone classificate TERA, cos&igrave come disposto dal PTC della Provincia di Grosseto, non potranno comunque essere alla metà di quella necessaria alla costruzione. In difetto di tali pertinenze si applicano le disposizioni previste dall’art. 45 della LRT 01/2005 e smi.

2. Le opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica devono essere scelte tra le seguenti:

  • - manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale;
  • - manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.);
  • - manutenzione, restauro e ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le fossette laterali e l’eventuale vegetazione di corredo;
  • - manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);
  • - integrazione della rete di connessione ecologica: vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco;
  • - conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto;
  • - conservazione, tutela e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.);
  • - l’obbligo per i proprietari e gli aventi causa alla esecuzione delle opere colturali e alla manutenzione ambientale;
  • - la manutenzione delle eventuali opere di urbanizzazione, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinale o poderale;
  • - il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi.

3. Ai sensi del art. 42 della L.R. n. 01/2005 le costruzioni rurali ad uso “annessi agricoli” sono ammesse senza che il P.A.P.M.A.A. costituisca piano attuativo, fino ai seguenti limiti volumetrici a seconda dei sistemi di paesaggio individuati nella Tav. U03 del Piano Strutturale:

  • - R 9.2 Il Cono dell'Amiata - Annessi agricoli con volumetria massima uguale o inferiore a mc 1000;
  • - R 9.3 Le Pendici dell'Amiata - Annessi agricoli con volumetria massima uguale o inferiore a mc1.500;
  • - R 10.2 L’Alta valle del Fiora - Annessi agricoli con volumetria massima uguale o inferiore a mc1.800;
  • - R.10.1 L’Alta Valle dell’Albegna - Annessi agricoli con volumetria massima uguale o inferiore a mc 1.800;

4. Per le nuove abitazioni rurali il P.A.P.M.A.A. avrà valore di Piano attuativo per una volumetria superiore ai 600mc. Le cantine vitivinicole dovranno rispettare il limite massimo di 1500 mc di volume fuori terra, con la possibilità di realizzare i volumi necessari eccedenti tali limite in area interrata sfruttando la morfologia del terreno per un corretto inserimento.

5. Fatte salve le disposizioni più restrittive che regolano i singoli ambiti territoriali, non sono tenute alla presentazione del programma aziendale le aziende agricole che effettuino interventi su edifici agricoli esistenti, a condizione che tali interventi:

  • - non eccedano la sostituzione edilizia;
  • - non comportino modifiche alla destinazione d’uso degli edifici esistenti.

6. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal programma aziendale deve essere determinato tenendo conto dell’obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico - funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell’azienda richiedente. Le nuove costruzioni sono ammesse solo ove si dimostri l’impossibilità di procedere mediante ampliamento, sostituzione edilizia ovvero demolizione e ricostruzione delle consistenze esistenti.

7. Nell’ambito dei programmi aziendali il frazionamento di aziende agricole, preordinato o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnato o meno dal cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti, deve comunque prevedere, attraverso apposite obbligazioni contenute nella relativa convenzione o atto unilaterale d’obbligo, l’indissolubilità del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive per un periodo di almeno 10 anni.

8. Nel caso di trasferimento parziale di fondi agricoli attuato al di fuori del programma aziendale, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta comunque il conseguimento del titolo abilitativo, su tutti gli appezzamenti di terreno risultanti è vietata la realizzazione di nuovi edifici nei dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nei casi espressamente previsti dalla LR n. 01/2005 e smi.

9. I rapporti massimi tra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili e superfici fondiarie, di cui all’art. 2 comma 1 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III della L.R. 01/05 (rapporti fra edifici rurali utilizzati per la conduzione del fondo e le superfici fondiarie), sono individuati dalle presenti norme, secondo le classi di cui alla scheda 9A punto 5 del PTC, nei limiti dei tetti massimi sotto riportati:

  • - 400 mc/ha di volumetria massima per colture orto - florovivaistiche specializzate;
  • - 125 mc/ha per oliveti in coltura specializzata e seminativi irrigui
  • - 125 mc/ha (incrementabili a 200 in caso di allevamento intensivo) per colture erbacee irrigue,
  • - 100 mc/ha per colture erbacee asciutte, prati asciutti e seminativi semplici e arborati asciutti;
  • - 3 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno
  • - 2 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato

Art. 118 NUOVI EDIFICI AD USO AGRICOLO

1. La costruzione di nuovi edifici stabili ad uso agricolo e specificatamente di residenze è consentita, fatte salve le restrizioni disposte dalle presenti norme, solo a favore di imprenditori agricoli professionali (IAP) a titolo principale, dei salariati agricoli assunti a tempo indeterminato e dei familiari coadiuvanti, fermi restando i vincoli di superfici fondiarie minime coltivate e di impiego di ore lavoro.

2. Le residenze e gli annessi agricoli, sono realizzabili, previa approvazione di apposito Programma Aziendale (PAPMAA) e nel rispetto delle superfici fondiarie minime definite nelle norme del PTC della Provincia di Grosseto in funzione dell’articolazione del sistema territoriale e degli obiettivi programmatici perseguiti dal P.S. e dal presente R.U..

3. Le nuove residenze, entro un limite massimo di 150,00 mq. e minimo di 70mq di superficie utile lorda/cad., sono consentite esclusivamente ad uso degli imprenditori agricoli professionali e dei salariati agricoli assunti a tempo indeterminato (1728h anno) in presenza di una superficie agraria utilizzabile (SAU) comunque non inferiore a tre ettari. Tale superficie minima è riferita sia alle residenza di nuova costruzione che quelle ottenute mediante riuso di volumi derivanti da annessi agricoli.

Art. 119 RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA.

1. Sugli edifici esistenti con destinazione d’uso agricola sono consentiti, di norma, gli interventi di cui all’articolo 43 della Legge n°01/2005 e s.m.i.

2. È in ogni caso consentito agli edifici e alle attrezzature esistenti nel territorio rurale di cui al Titolo VII l’adeguamento igienico-sanitario ed ad ogni altra normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza antincendio, la sicurezza degli impianti, la sicurezza antisismica, il superamento barriere architettoniche anche con un ampliamento fino al 10% del volume esistente.

3. Si consente il cambio di destinazione d’uso per le aziende agricole con superficie fondiaria inferiore ai minimi di cui all’art. 23, comma 11 del PTC, anche senza presentazione di P.A.P.M.A.A., per attività residenziali, ricettive o produttive - commerciali esclusivamente per i fabbricati con dimensioni pari o superiori a 170 mc.

4. Il cambio di destinazione d’uso di annessi agricoli, trattandosi di zone classificate TERA, è subordinato alla individuazione di una area pertinenziale di superficie, cos&igrave come disposto dal PTC della Provincia di Grosseto, non potranno comunque essere inferiori alla metà di quella necessaria alla costruzione. In difetto di tali pertinenze si applicano le disposizioni previste dall’art.45 della LRT 01/2005 e smi

5. I cambi di destinazione d’uso degli edifici agricoli, non più necessari alla conduzione del fondo, sono consentiti nelle modalità previste dalla LR n. 01/2005. Essi potranno comportare la realizzazione di non oltre 20 alloggi complessivamente su tutto il territorio comunale per una SUL complessiva di 2000 mq. Non è comunque consentito il cambio di destinazione d’uso delle costruzioni precarie e/o in materiali leggeri (legno, lamiera, ecc.). Nelle aziende agricole con fondi superiori alle superfici fondiarie minime definite dall’articolo 23, comma 11, delle norma del P.T.C. della Provincia di Grosseto, il cambio di destinazione d’uso è soggetto alla approvazione di un apposito Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale predisposto ai sensi della L.R. n° 01/2005 e smi, “Norma per il governo del territorio” .

6. Il cambio di destinazione d’uso da attività agricola a residenziale, turistico - ricettiva, etc. è assimilabile a nuovo impegno di suolo per cui le nuove "quantità" (s.u.l., alloggi, posti letto, etc.) devono essere sottratte da quelle disponibili sotto la voce "da recupero" nelle tabelle di cui all'Allegato A

7. Per gli edifici sopra a 170 mc e realizzati con strutture murarie tradizionali e classificati non i classe 1 e 2 ai sensi del Titolo IV, , il Ru ammette un incremento dell’altezza (massimo 60 cm) finalizzato al raggiungimento dei requisiti di abitabilità altrimenti non presenti senza che ciò comporti un aumento di unità immobiliari

8. I piccoli annessi esistenti (regolarmente autorizzati) che non rispettano i criteri insediativi di cui agli articoli 108 e 109, se abbattuti e ricostruiti “conformi”, beneficiano di un bonus in aumento pari al 30% del volume realizzabile fino a un massimo di 80mc in ragione della proprietà fondiaria posseduta.

9. I trasferimenti di volumi di edifici esistenti, compresi all’interno di P.A.M.A.A., sono consentiti nel rispetto dei seguenti criteri:

  • - la ricostruzione deve avvenire secondo i criteri insediativi definiti agli articoli 108 e 109;
  • - non è ammesso il trasferimento di volumetria per gli edifici classificati in classe 1 e 2 ai sensi del Titolo IV

10. I trasferimenti delle volumetrie degli edifici esistenti, non compresi all’interno di P.A.M.A.A., dovranno rispettare, oltre ai criteri definiti sopra, i seguenti ed ulteriori criteri:

  • - il trasferimento deve necessariamente realizzare un minor impatto sul territorio della nuova collocazione rispetto alla vecchia, un minor impatto visivo, oppure la nuova collocazione vicino ad una strada esistente che non richieda la realizzazione di una nuova per consentirne l’accesso;
  • - in ogni caso la nuova localizzazione non si potrà superare la distanza di 300 ml dalla localizzazione preesistente.

11. Gli interventi che comportino ristrutturazione urbanistica , che superano i limiti di cui al punto 10 sono consentiti previa approvazione di apposito piano di miglior manto agricolo ambientale . In presenza di ristrutturazioni urbanistiche e/o trasferimenti di volumetrie riguardanti costruzioni con superficie utile lorda superiore a 300 mq, o in casi in cui non sia possibile effettuare aggregazioni con altri fabbricati e/o centri aziendali, non esistenti nell’azienda agricola, il piano assume valore di Piano attuativo.

12. Relativamente agli edifici con destinazione d’uso agricola adibiti alla residenza agricola, le Addizioni funzionali sono ammesse nel rispetto delle seguenti regole:

  • - unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
  • - unità immobiliari con superficie utile lorda a compresa tra 28,00 e 40,00 mq: 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di 30,00 per unità immobiliare;
  • - unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 40,00 mq: 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di 30,00 mq per unità immobiliare;

13. Relativamente agli edifici con destinazione d’uso agricola adibiti ad usi agricolo - produttivi e/o ad attività connesse all’agricoltura, le Addizioni funzionali sono ammesse nel rispetto delle seguenti regole:

  • - nel caso in cui gli edifici appartengano ad aziende agricole che fanno capo a imprenditori agricoli professionali: 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di 100 mq e di 300 mc;
  • - nel caso in cui gli edifici appartengano ad aziende agricole che fanno capo a imprenditori agricoli professionali ed abbiano superficie utile lorda fino a 30 mq: 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di fino a 15 mq.

14. Le addizioni funzionali possono riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:

  • - la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 1,00 ml;
  • - la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 12, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.

15. La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 12.

16. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica possono essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale.

17. Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui all'art. 15.

18. Inoltre, in ottemperanza della scheda 4C del P.T.C. 2010, nelle aree P.I.M.E. e P.I.E., il riutilizzo ai fini residenziali o ricettivi del patrimonio rurale di cui all’art. 5 comma 11, lettera d) delle norme dei Piani di Assetto Idrogeologici approvati dalla Regione Toscana (bacini regionali ed interregionali), sarà riferito ai casi in cui le condizioni di sicurezza idraulica siano assicurate per tempi di ritorno della portata di massima piena di anni 200 e gli eventuali adeguamenti per il completamento della messa in sicurezza non determinino condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.

Art. 120 PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON DESTINAZIONE D’USO NON AGRICOLA.

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola si applica l'art. 44 della L.R. 1/2005 e s.m.i., salvo le situazioni specifiche individuate.

2. I trasferimenti di volumi di edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti nel rispetto dei seguenti criteri:

  • - la ricostruzione deve avvenire secondo i criteri insediativi definiti agli articoli 108 e 109;
  • - non è ammesso il trasferimento di volumetria per gli edifici classificati in classe 1 e 2 ai sensi del Titolo IV
  • - il trasferimento deve necessariamente realizzare un minor impatto sul territorio della nuova collocazione rispetto alla vecchia, un minor impatto visivo, oppure la nuova collocazione vicino ad una strada esistente che non richieda la realizzazione di una nuova per consentirne l’accesso;
  • - in ogni caso la nuova localizzazione non si potrà superare la distanza di 150 ml dalla localizzazione preesistente.

3. Il cambio di destinazione d'uso è consentito esclusivamente per i fabbricati con dimensioni pari o superiori a 50 mq di S.U.L. Tali attuazioni sono computate ai fini del dimensionamento generale del PS.

4. Il cambio di destinazione d’uso verso l'attività residenziale, turistico - ricettiva, etc. è assimilabile a nuovo impegno di suolo per cui le nuove "quantità" (s.u.l., alloggi, posti letto, etc.) devono essere sottratte da quelle disponibili sotto la voce "da recupero" nelle tabelle di cui all'Allegato A. Fa eccezione a questa regola il cambio di destinazione verso l'attività agricola.

5. La superficie utile lorda massima utilizzabile per le addizioni funzionali, cos&igrave come definite dalla LR 01/2005 e disciplinate dalle presenti norme, consentite con le limitazioni di cui al successivi punti, non può superare:

  • - per gli edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti a residenza e locali accessori ed altre attività integrate con il territorio rurale, : 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di 25 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, fino a un massimo di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali.

6. Le addizioni funzionali possono riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:

  • - la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 1,00 ml;
  • - la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 5, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.

7. La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 5.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica possono essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale.

9. Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui all'art. 15

Art. 121 AGRITURISMO E AGRICAMPEGGIO

1. A fini agrituristici, come previsto dalla LRT 80/2009 e smi, possono essere utilizzati per l'attività agrituristica tutti gli edifici delle aziende agricole, senza variarne la destinazione agricola, finalizzandoli per l’ospitalità agrituristica in camere od in alloggi, attività di ristorazione agrituristica e ad attività didattico - ricreative quando tale patrimonio eccede le capacità produttive del fondo, quali:

  • a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
  • b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
  • c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio, di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
  • d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, possibilmente aggregati ad edifici esistenti.

2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.

3. Non è consentita la trasformazione e l’utilizzazione ai fini agrituristici:

  • a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all' articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all' articolo 4, comma 6, della l.r. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;
  • b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della L.R. 10/1979 , nonché di quelli costruiti ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, della l.r. 64/1995
  • c) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati.

3. Tutte le aziende agricole presenti nel territorio rurale con l'eccezione di quelle localizzate nell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione ecologico - ambientale" e nelle "Aree marginali con funzioni prevalentemente integrative dei centri abitati" possono esercitare l’attività di agricampeggio, secondo quanto previsto LRT 30/2003 e smi e dal relativo regolamento di attuativo. Tale attività non è ammessa nelle zone boscate e nell’area classificata ARPA.

4. Tutte le aziende agrituristiche presenti nel territorio comunale possono somministrare alimenti, bevande e pasti a base di prodotti prevalentemente aziendali nei limiti previsti dalla LRT 80/2009 e smi e dal suo regolamento attuativo

5. I fabbricati di civile abitazione di proprietà dell’imprenditore agricolo localizzate all'interno dei "Tessuti Urbani" (Capo I de Titolo VI) possono essere adibiti ad agriturismo, come previsto dall’ articolo 17, comma 1, lettera a) della legge, sempre che questi immobili presentino caratteristiche di ruralità come definite negli strumenti della pianificazione comunale.

Art. 122 ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE NEL TERRITORIO APERTO

1. La LRT 80/2009 e smi e il regolamento di attuazione della legge agrituristica 46/R e smidisciplinano le modalità e regola delle attività di ristorazione e degustazione delle aziende agrituristiche.

Art. 123 GLI ANNESSI AGRICOLI DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 41 DELLA L.R. 01/05

1. Gli annessi agricoli di cui all' articolo 41 , comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali sono gli annessi e i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

1.1. La superficie minima di riferimento per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è di 3ha.

1.2 la volumetri massima realizzabile è 200mc, e varia in funzione del tipo di coltura attuata, bedi tabella 1

2. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune l'installazione degli annessi e dei manufatti di

cui al comma 1 è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi

e che tali annessi e manufatti siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. L'istanza per il conseguimento del permesso di costruire è presentata dal titolare dell'azienda agricola o

dal proprietario del fondo. Salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio

rurale, nell'istanza sono indicate :

  • a) le motivate esigenze produttive;
  • b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o manufatto;
  • c) l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • d) le relative forme di garanzia;
  • e) la verifica della conformità dell'intervento alla l.r. 1/2005 , al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di installare gli annessi e manufatti di cui al comma 1, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

  • a) i soggetti abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti, includendo comunque le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;
  • b) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti;
  • c) le superfici fondiarie minime necessarie per l'installazione degli annessi o manufatti;
  • d) le caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti, con riferimento alla superficie agraria utilizzabile (SAU);
  • e) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;

5. Il R.U. ammette la costruzione di piccoli annessi senza la presentazione del PAPMAA su tutto il territorio rurale, anche nelle proprietà non costituenti aziendfe agrarie, all’interno di aree specificatamente individuate e secondo la seguente tabella che individua le singole unità colturali, in proporzione della superficie agricole e delle colture che vengono attuate:

Volume
lordo
Volume
frutteto
Spec.
seminativo
irriguo
oliveto
Spec.
seminativo,
seminativo
arb.,prato
e prato irr.
Bosco a.f. e
misto,pascolo,
pascolo arb. e
castagneto da frutt
100mc4.000mq5.000mq10.000mq50.000 mq
110mc5.000mq6.500mq12.000mq60.000 mq
120mc6.000mq8.000mq14.000mq70.000 mq
130mc7.000mq9.500mq16.000mq80.000 mq
140mc8.000mq11.000mq18.000mq90.000 mq
150mc9.000mq12.500mq20.000mq100.000 mq
160mc10.000mq14.000mq22.000mq110.000 mq
170mc11.000mq15.500mq24.000mq120.000 mq
180mc12.000mq17.000mq26.000mq130.000 mq
190mc13.000mq18.500mq28.000mq140.000 mq
200mc14.000mq20.000mq30.000mq150.0

6. L’altezza massima utile interna dei predetti annessi deve essere uguale o minore a m 2,60; nel caso di solaio interno inclinato (copertura), l’altezza utile di 2,60, quale massima altezza ammissibile, deve essere considerata quella media fra le due altezze utili interne.

7. Per fondi rustici di diverso ordinamento colturale, con estensione inferiore ai minimi della tabella, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a uno la sommatoria dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

8. Per fondi rustici di diverso ordinamento colturale, con estensione superiore ai minimi della tabella di cui al punto 1, la volumetria massima ammessa sarà quella attribuita ad una sola unità colturale maggiorata del 40% per la seconda unità colturale e del 20% per la terza unità colturale.

9. Qualora la seconda e terza unità colturale siano inferiori ai minimi della tabella, la maggiorazione consentita sarà proporzionale alla riduzione della superficie delle singole unità colturali, rispetto ai minimi tabellari di riferimento. Esempio:

mq 4.000 di vigneto + mq 4.000 di oliveto

100mc + mc 100 x 40% x 4.000/5.000= 100 mc + 32 = 132

10. Per i valori intermedi di classe di superfici si opterà per le approssimazioni per difetto o per eccesso delle classi vicine (es.: sup. vigneto 4.499mq annesso di 100 mc, sup. vigneto maggiore o uguale a 4.500 mq = annesso 110 mc)

11. Il limite massimo realizzabile è comunque 200 mc, per un massimo di 70mq di superficie lorda, come previsto dal PTC, comprensiva dei volumi esistenti sul fondo.

12. La realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui al comma 7 dell’art.41 della L.R. 01/05 , è’ ammessa su tutto il territorio rurale di cui al Titolo VII, escluse zone caratterizzate da particolari salvaguardie di ordine geologico e comunque quelle zone caratterizzate da particolari salvaguardie di ordine geologico, senza il rispetto delle superfici fondiarie minime previste dall’art. 23 comma 11 del PTC per le aziende che esercitano in via prevalente l’attività di coltivazioni in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie (REG.CEE 2092/91, certificato di iscrizione ad uno dei consorzi obbligatori di controllo), di allevamento ovicaprino o di animali minori (quali apicoltura, avicolo: polli e conigli) nonché dalla cinotecnica e dall’acquacoltura. La superficie minima per realizzare tale annesso è di 5000 mq a prescindere dalla coltura attuata, e il volume massimo realizzabile è di 60 mc. L’altezza massima interna e 2,60 m.

Art. 124 STRUTTURE PERTINENZIALI

1. Il RU definisce i criteri degli interventi di sistemazione ambientale per la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero (campi da tennis, piscine, etc.).

2. Di norma tali opere sono realizzabili in tutto il territorio rurale con l’eccezione delle aree ricadenti in zona SIC SIR, e le ubicazioni che interessano le fasce di crinale

3. Le opere di maggiore impatto visuale devono essere concepite all’interno di sistemazioni a verde che prevedano l’impianto di specie arboree e arbustive al contorno; tali impianti devono evitare la creazione di siepi geometriche con andamento regolare e dovranno privilegiare la creazione di fasce di vegetazione lineare collegate a boschetti e/o macchie di campo.

4. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione agricola" e dell'"Ambito delle aree di rispetto del Fiume Fiora", e comunque quelle caratterizzate da particolari salvaguardie di ordine geologico, è ammessa, per i fabbricati con destinazione residenziale, ad abitazione agricola, agrituristica ed a quelli con destinazione ricettiva in genere, la possibilità di realizzare le seguenti opere accessorie: piscine, campi da tennis, campi da bocce, campi da minigolf.

5. Le strutture pertinenziali devono avere precise caratteristiche costruttive e rispondere a determinati criteri per un corretto inserimento ambientale:

  • - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  • - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
  • - utilizzazione di forme e materiali adeguati al contesto paesistico - ambientale (e quindi con esclusione di elementi standardizzati);
  • - previsione condizionata alla dimostrazione di realizzazione possibile in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, etc.)
  • - le piscine non possono in nessun caso utilizzare l’acqua proveniente dall’acquedotto comunale, ma devono dotarsi di autonomo sistema di approvvigionamento idrico.
  • - sono ammesse alcune attività connesse all’agricoltura, come la pesca sportiva tramite la richiesta di istituzione di Zone a regolamento specifico, no – kill, impianti di pesca a pagamento in acque private o pubbliche in derivazione, cos&igrave come disciplinato dalla legge regionale n. 7/2005 e dal regolamento di attuazione n. 54/R del 2005, nonché dal piano ittico provinciale.

6. L’esercizio della pesca è comunicato alla Provincia, allegando una descrizione tecnica comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti stessi. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, è necessario prevedere e realizzare l’adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica non autoctona. Negli impianti di cui al presente comma è consentita la pesca senza licenza. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare prodotti vivi secondo quanto previsto dal Piano Ittico Provinciale.

Art. 125 INSTALLAZIONE MANUFATTI PRECARI (ART. 41 COMMA 7 DELLA LRT N. 1/2005)

1. Per manufatto precario s'intende una costruzione, assimilabile ad un capanno o ad una tettoia, realizzati in legno, o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati e/o infissi a terra.

2. L’installazione del manufatto precario è ammessa per il riparo occasionale di persone, animali e attrezzature, in ogni caso destinate ad essere mantenute per un periodo non superiore all’anno.

3. La loro realizzazione non deve comportare sbancamenti o alterazione dello stato dei luoghi; la loro pavimentazione è costituita da terra battuta, evitando il ricorso a qualsiasi materiale artificiale.

4. E’ ammessa l’installazione di serre, previa comunicazione al Comune, considerate come manufatti precari.

5. L’installazione di serre temporanee destinate ad essere mantenute per un periodo superiore ad un anno, potrà essere effettuata secondo quanto previsto dall’art.8 del regolamento attuativo DPGR 5/R del 09/02/07

6. La mancata rimozione dei manufatti entro il termine indicato nella comunicazione comporta l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione con ripristino dei luoghi.

7. I manufatti precari non sono ammessi nelle zone SIC e AR e nelle zone boscate in genere.

8. I materiali per la loro realizzazione saranno meglio specificate nel regolamento edilizio

9. Nelle zone a castagneto poste lungo la strada ex statale, ora S.P. Amiatina, sono ammessi, per le ditte che lavorano il legname, in funzione della loro attività stagionale, o comunque per un ammasso temporaneo della legna, la realizzazione di strutture precarie in legno di dimensioni fino a 100mq. Tale realizzazione avrà una durata massima di tre anni.

Art. 126 ATTIVITÀ INTEGRATIVE A QUELLE AGRICOLE (ART. 41 COMMA 7 DELLA LRT N. 1/2005)

1. In tutto il territorio rurale, nel rispetto delle distanze minime dai fabbricati per requisiti igienico sanitari (30 metri di distanza dai fabbricati abitativi), è ammessa la realizzazione di ricoveri equini nella misura di 40mc a capo, che si intendono comprensivi di box e spazio manovra.

2. Il numero massimo di box realizzabili sono quattro, per un volume massimo di 160mc, in funzione del numero dei cavalli intestati alla proprietà che dovrà essere dimostrata con apposita documentazione.

3. E’ ammessa una ulteriore volumetria per spazio rimessaggio fieno, selleria e reparto infermeria nella misura di 20mc a box.

4. Per la realizzazione di tale annessi è ammesso esclusivamente l’utilizzo di legname.

5. Detti annessi dovranno essere semplicemente appoggiati e/o infissi a terra.

6. La superficie agricola minima per permettere la realizzazione di questo tipo di manufatti viene fissata in 1000 mq.

7. La realizzazione è consentita con una domanda di permesso a costruire con allegata una breve relazione aziendale redatta in base alla scheda tecnica di supporto che sarà definita nel regolamento edilizio.

8. Il volume degli annessi agricoli esistenti verrà computato ai fini del volume totale.

9. La realizzazione degli annessi non soggetti al rispetto delle superficie fondiarie minime di cui al comma 7 dell’art.41 della L.R. 01/05 e relativo regolamento d’attuazione è subordinata alla stipula di atto d’obbligo.

10. Alla cessazione dell’allevamento, gli annessi in legno dovranno essere rimossi.

Art. 127 STRUTTURE TEMPORANEE PER LA CACCIA

1. Il territorio comunale è compreso nell’Ambito territoriale di caccia n.7 ed è sottoposto alle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio approvato dalla Provincia di Grosseto ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n.3/94 e del suo regolamento di attuazione.

2. Allo scopo di offrire riparo dalle intemperie ed un luogo per ritrovo con scopo ludico e di socializzazione, è consentito ad ogni squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro provinciale avente zone di caccia assegnate in Comune di Santa Fiora (e quindi soggette alle periodiche variazioni sulla base delle determinazione dell’Amm. Prov.le e dell’ATC competente) e alle Aziende Faunistiche e Venatorie, è’ ammessa la realizzazione di strutture temporanee per il riparo e l’organizzazione delle cacciate, in tutto il territorio comunale.

3. Tali strutture non sono ammesse nella aree SIC e SIR

4. Le strutture di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti criteri e limiti:

  • - devono essere semplicemente appoggiate al suolo e ad esso ancorate con opere che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;
  • - devono essere realizzate completamente in legno. La copertura impermeabile dovrà essere ricoperta con scopi e/o rami;
  • - almeno le componenti lignee visibili dall’esterno devono essere trattate con coloriture congruenti con l’ambiente;
  • - la superficie massima lorda consentita è di 80 metri quadrati, e va dimensionata per 3mq cacciatore iscritto alla squadra. L’iscrizione dovrà essere dimostrata con apposita documentazione ufficiale della squadra di caccia. ;
  • - l’altezza massima non può superare metri 2,50 in gronda e metri 3,00 al colmo;
  • - la pavimentazione interna può essere realizzata tramite la semplice posa sul terreno di lastre in pietra naturale o di tavolato in legno; è vietata la realizzazione di pavimentazioni con massetti continui e con piastrelle di qualsiasi natura e dimensione;
  • - sono vietate pavimentazioni esterne di tipo impermeabile o con elementi standardizzati in calcestruzzo o simili;
  • - sono vietati interventi che comportino qualsiasi asportazione della vegetazione arborea e arbustiva presente;
  • - sono vietati interventi di infrastrutturazione quali strade e impianti tecnologici a rete e puntuali.

5. Queste strutture potranno essere costruite solo all’interno di una radura esistente senza compromettere il bosco ed il sottobosco. Tale riparo avrà funzioni esclusivamente private, mentre, qualora dovesse essere adibito ad ospitare iniziative pubbliche, dovranno essere acquisite le autorizzazioni di rito.

6. Il manufatto andrà rimosso, una volta che la squadra di caccia cessa la sua attività.

Art. 128 STRUTTURE PER RICOVERO CANI

1. In tutto il territorio rurale, con esclusione delle aree comprese all'inerno delle Riserve naturali e dei S.I.C. è ammessa la realizzazione di ricoveri per cani nella misura di10 mc a capo, oltre un area recintata di pertinenza di 5mq a capo.

2. la tipologia del box è i forma rettangolare con tetto a capanna. Il fondo dovrà consentire il lavaggio per l’igiene degli animali.

3 . Il volume massimo ammissibile per tale manufatto è di 50 mc. L’altezza massima è di 2 metri in gronda

3. Per la realizzazione di tale annessi è ammesso esclusivamente l’utilizzo di legname. Tali manufatti dovranno essere schermati con piante e/o siepi sia per finalità estetiche che per abbattere il rumore

4. La superficie agricola minima per permettere la realizzazione di questo tipo di manufatti viene fissata in 1000 mq.

5. Nella scelta dell’ubicazione si dovrà verificare la vicinanza a fabbricati ad uso residenziale ai fini del rispetto dei parametri di classificazione acustica, che comunque dovranno essere almeno superiore ai 300metri di raggio d’area.

6. la realizzazione di tali manufatti è legata alla presenza di cani intestati al relativo proprietario. Il manufatto dovrà essere rimosso in assenza dei cani, visto il suo utilizzo specifico.

Art. 129 INVASI

1. In attuazione da quanto previsto dalla normativa vigente e dagli indirizzi del P.T.C., all'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione agricola", è ammessa la realizzazione di invasi soltanto se finalizzati a usi irrigui, realizzati con materiali naturali o teli impermeabilizzanti sia sul fondo che ai lati e nei marginamenti.

2. È escluso l’impiego di materiali come il calcestruzzo, la vetroresina, le ceramiche, il cotto e simili, sia per formare l’invaso, sia per le aree circostanti.

3. Le trasformazioni di cui al comma precedente sono subordinate alla dimostrazione, d&igrave una relazione agronomica, del dimensionamento dell’invaso in corretta proporzione con i fabbisogni irrigui, derivanti dall’ordinamento produttivo e dall’avvicendamento colturale attuato nell’azienda agricola.

4. Per la realizzazione di bacini artificiali di qualsiasi uso e destinazione che superano la soglia dimensionale di 10.000 mc di capacità di invaso e che comportano lo sbarramento dei corsi d’acqua del reticolo di riferimento rappresentato nelle carte di tutela del territorio dei vigenti P.A.I., si fa riferimento agli indirizzi e criteri dettati dal PTC, vedi scheda 3C

Art. 130 OLIVOCOLTURA

1. Il territorio comunale è compreso nella zona del disciplinare di produzione dell’Olio extra vergine “DOP Seggiano” Denominazione Origine Protetta, per cui gli olivicoltori che vogliono imbottigliare l’olio extra vergine fregiandosi del riconoscimento della DOP possono iscrivere i propri oliveti al Consorzio DOP Seggiano e sottostare all’articolato del disciplinare previsto.

2. Al fine di mantenere gli olivi in buone condizioni vegetative si auspicano i seguenti interventi:

  • - l’attuazione di tecniche colturali rivolte a mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle singole piante e dell’impianto nel suo complesso, secondo gli usi e le consuetudini locali ma introducendo dove possibile nuove tecniche colturali che vadano nell’ottica della qualità del prodotto finale;
  • - la potatura delle piante è da effettuarsi ordinariamente ogni uno - due anni, in ogni caso, è obbligatoria almeno una volta ogni cinque anni, salvo motivate ragioni fitosanitarie .

3. I nuovi impianti di oliveto, realizzati in terreni con forti pendenze, devono essere realizzati a buche e non deve essere effettuata una lavorazione andante del terreno. I nuovi impianti di oliveto devono essere realizzati con la prevalenza di piante appartenenti alla cultivar Olivastra Seggianese, al fine di mantenere il localismo e la tipicità dell’origine protetta DOP Seggiano. Sono ammesse cultivar diverse dalla Olivastra Seggianese come impollinatori per un massimo del 15%.

4. La difesa delle piante di olivo dall’attacco della mosca (Dacus oleae) deve essere prioritariamente effettuata con mezzi di prevenzione e di lotta integrata e/o biologica, e solamente nel caso di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di molte generazioni del patogeno è ammesso utilizzare prodotti chimici di sintesi.

5. La raccolta delle olive, per ottenere olio di qualità sia dal punto di vista chimico-fisico che organolettico, di norma deve essere effettuata quando l’invaiatura delle drupe è al massimo al 50 per cento. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta con mezzi meccanici adeguati, o manualmente (brucatura). E’ vietata la raccolta delle olive cadute a terra. Le olive devono essere conservate, in attesa della molitura, in casette forate in modo da areare il prodotto e non innalzare la temperatura che provocherebbe l’inizio dei processi di ossidazione dell’olio stesso.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19