Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 108 AMBITO A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA

1. In considerazione della marginalità del territorio comunale, della sua classificazione quale territorio montano e svantaggiato ai sensi della Direttiva CEE 268/1975, della necessità di integrare le attività agricole con altre forme di valorizzazione delle risorse territoriali, il RU classifica il territorio rurale (ad eccezione del territorio della Vetta dell'Amiata) quale “aree a prevalente funzione agricola”. Quindi L’ambito territoriale di cui al presente articolo comprendente il territorio rurale a valle della S.P. del Monte Amiata e va a coincidere con il territorio che la Tav. U2 del Piano Strutturale individua come appartenete ai Sistemi Territoriali del "Cono dell'Amiata", delle "Pendici dell'Amiata", dell'"Alta Valle del Fiora" e dell'"Alta Valle dell'Albegna".

2. In recepimento del PIT (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana) e del PTC (piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto) la classificazione della zona a Prevalente Funziona agricola, dettata dal PS approvato dal Comune di Santa Fiora, in coerenza alla normativa allora vigente, va ridefinita come zona T.E.R.A. (territori ad elevato rischio di abbandono) per tutta la superficie comunale, individuando in coerenza con il PS approvato, una dimensione minima aziendale i 3ha di superficie, al fine di garantire il mantenimento delle piccole aziende esistenti, in una zona ad alta frammentazione fondiaria, situazione caratteristica dell’intero Monte Amiata.

3. Nell’ambito territoriale di cui al presente articolo ogni uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi di invarianza presenti, deve essere finalizzato, o comunque risultare compatibile, con il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano Strutturale, di seguito elencati:

* Promozione e sviluppo delle attività agrituristiche e turistiche con finalità ricreative, sportive, didattiche, scientifiche e culturali

* Conservazione, riqualificazione e promozione del paesaggio quale elemento determinante dello sviluppo economico e turistico del sottosistema

* Riqualificazione e potenziamento dell’offerta turistica di carattere “naturalistico”

* Sostegno e promozione della produzione agricola tradizionale

* Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente

* Tutela delle seguenti elementi di pregio presenti nel Sistema Territoriale che contraddistinguono l’identità del Luogo:

  • a) Il patrimonio boschivo e vegetazionale
  • b) Il sistema idrografico: gli alvei ed i percorsi fluviali
  • c) Le opere di regimazione delle acque e di difesa idraulica, compresi i relativi manufatti
  • d) Il sistema delle aree agricole con campi chiusi
  • e) Le aree adibite a oliveto
  • f) Il sistema della viabilità rurale

4. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente uso agricolo" si applicano:

  • - le vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
  • - le disposizioni di cui al Titolo VII Capo II delle presenti norme.

5. Nel territorio dell'Ambito di cui al presente articolo è consentita la realizzazione:

  • - di nuovi edifici connessi all'attività agricola dietro la presentazione di P.A.P.M.A.A.;
  • - di nuovi edifici non connessi all'attività agricola esclusivamente quando previsti nel Piano Strutturale e compresi fra gli interventi di cui all'art. 113 ("Ambito degli interventi Strategici") e all'art. 112 ("Ambito delle attività produttive esistenti");
  • - la realizzazione di tutte le attività e le strutture previste agli articoli da 121 a 128.

6. Sugli edifici appartenenti all'Ambito di cui al presente articolo si applicano:

1. le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e le norme di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2. le norme di cui agli articoli 119 ("Recupero del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola") e 120 ("Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola").

7. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo V per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati). Nel caso in cui fra gli interventi ammessi vi siano interventi che consentano l'ampliamento ed il trasferimento di volumetria si applicano i parametri previsti agli articoli 43 e 44 della L.R. 1/05 e dagli articoli 119 ("Recupero del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola") e 120 ("Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola").

8. Nelle aree contigue agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti all'"Ambito del territorio rurale a prevalente uso agricolo" sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc).

9. I criteri di realizzazione delle strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.),sono i seguenti:

  • - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  • - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
  • - prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
  • - dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, etc.).

10. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente uso agricolo":

  • - Non si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").
  • - Non è ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.

11. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente uso agricolo" si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le attività agricole e le attività connesse e integrative alle attività agricole, come definite dalla legislazione vigente. Nello specifico le attività integrative potranno comprendere funzioni di presidio umano sul territorio, commerciali, produttive, turistiche, di servizio, di supporto per svago, tempo libero, ricreazione e didattica, formazione e ricerca e quant’altro legato alla tipicità dei luoghi, purché strettamente interconnesse all’attività agricola. Sono altresì ammesse le attività di tipo ricettivo quali: bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze.

12. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:

  • - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso con l'esclusione delle norme riguardanti la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
  • - le norme contenute nell'art. 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni
  • - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.

13. La realizzazione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:

  • - Gli edifici costruiti ex nuovo devono essere schermati rispetto alle visuali di pregio individuate nelle Tavole di Livello C .
  • - I nuovi edifici devono essere realizzati di norma nelle immediate vicinanze degli edifici esistenti in modo da formare con essi un aggregato rurale che risulti unitario e conchiuso.
  • - in assenza di preesistenze edilizie, quindi non potendo conseguire aggregazioni significanti, si dovrà garantire comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate.
  • - nel caso in cui il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in prossimità di nuclei poderali esistenti.
  • - Non si può superare l’altezza dei due piani fuori terra nelle costruzioni ex novo e, negli ampliamenti, l'altezza degli edifici da ampliare.
  • - Si dovrà limitare al massimo l’abbattimento di piante adulte.
  • - La finitura delle facciate esterne deve essere in pietra a faccia vista oppure ad intonaco civile. È consentito comunque l’uso di legno, metallo e vetro.
  • - Negli ampliamenti e nelle trasformazioni si dovranno rispettare i caratteri architettonici, i materiali ed i colori degli edifici esistenti;
  • - Il tetto dovrà essere realizzato a doppia falda o padiglione con pendenza tradizionale; il manto di copertura deve essere realizzato in tegole e coppi oppure si può realizzare il tetto-giardino;
  • - Negli edifici da realizzarsi ex si potrà realizzare una superficie da adibirsi a loggiato o porticato solo su di un lato del fabbricato e con superficie non superiore al 25% della superficie coperta dello stesso edificio. Negli edifici esistenti, quando la realizzazione di porticati e loggiati è ammessa dalle norme di cui al Titolo IV, valgono le stesse regole che valgono per gli edifici costruiti ex novo.
  • - La planimetria del nuovo manufatto edilizio deve avere una forma planimetrica rettangolare con un rapporto lato lungo/lato corto maggiore o uguale a 1,25; forme diverse possono essere accettate in ragione dell’inserimento nel contesto e del valore architettonico dell’opera.
  • - Tutti i nuovi edifici devono essere collegati alla pubblica fognatura ovvero, quando ciò sia economicamente molto oneroso, si potrà ricorrere a sistemi locali di depurazione oppure a sistemi locali di accumulo e smaltimento,senza il ricorso alla sub-irrigazione.
  • - Nella realizzazione delle nuove fognature deve utilizzare il sistema della separazione fra acque meteoriche e reflue e, per quest’ultime, si deve garantire un elevato grado di impermeabilizzazione utilizzando tecniche appropriate quali la doppia fognatura.
  • - La realizzazione dei nuovi edifici o la modifica della situazione insediativa preesistente deve rispettare il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee, per ottenere prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.

14. Inoltre, sempre negli interventi di cui al punto precedente, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

* Nella realizzazione di eventuali muri di sostegno per la sistemazione degli sbancamenti dei versanti sarà subordinata alla verifica di stabilità generale della pendice nella configurazione originaria e nella configurazione conseguente all’intervento. Saranno da prevedere, inoltre, l’adozione di opportuni manufatti di drenaggio e di regolazione del deflusso che evitino l’insorgere di dannose sovrapressioni delle acque di infiltrazione e di ruscellamento selvaggio. In nessun caso la messa in opera di una struttura di sostegno dovrà provocare l’alterazione del reticolo idrografico superficiale e/o il ristagno delle acque di scorrimento superficiale.

* Nella realizzazione di eventuali infrastrutture viarie i rilevati non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di mantenere il collegamento "monte-valle" delle acque di superficie si dovranno prevedere opportune “luci” di passaggio appositamente aperte nella struttura del rilevato. I sottopassi e le botti per l’attraversamento dei fossi da parte della rete viaria dovranno essere dimensionati in modo da evitarne il restringimento della sezione di deflusso e da permettere la manutenzione periodica. L’allontanamento delle acque piovane dai piani viari dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica con appositi manufatti di raccolta messi in opera con funzionalità antierosiva. Per le strade sterrate e/o non asfaltate, la viabilità poderale ed i sentieri si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali sistemati in modo da evitare l’innesco di fenomeni di erosione incanalata nei terreni di sgrondo adiacenti;

* Le sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei rilevati dovranno essere realizzate in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell’efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali e dovranno essere tesi ad evitare l’ulteriore impermeabilizzazione superficiale

* Tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche nella rete di scolo esistente.

* La messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l’alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali

* Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all’interramento dei fossi quando non si provveda a definire, in alternativa, un nuovo percorso e un nuovo recapito per le acque di deflusso

Art. 109 AMBITO A PREVALENTE FUNZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE

1. L'"Ambito del territoriale rurale a prevalente funzione ecologico ambientale" coincide con il territorio che la Tav. U2 del Piano Strutturale individua come appartenete al Sistema Territoriale della "Vetta dell'Amiata".

2. Coerentemente con quanto stabilito all'art. 33 delle Norme del P.S., il Regolamento Urbanistico, all'interno dell'Ambito, persegue i seguenti obiettivi di tutela e trasformazione:

  • - Riqualificazione e potenziamento dell’offerta turistica di carattere “naturalistico”.
  • - Sviluppo e potenziamento dell’offerta turistica legata agli sport invernali in un’ottica sistemica con gli impianti e le piste da sci presenti nei comuni contermini.
  • - Integrazione fra le attività di manutenzione e taglio del bosco con le attività di escursionismo turistico.
  • - Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.
  • - Favorire il recupero della viabilità storica a fini turistici e ricettivi, finalizzata alla realizzazione di una sentieristica a rete sul territorio comunale e con i comuni limitrofi.
  • - Tutela delle seguenti elementi di pregio presenti nel Sistema Territoriale che contraddistinguono l’identità del Luogo:
    • a) Il patrimonio boschivo e vegetazionale
    • b) Il sistema idrografico: gli alvei ed i percorsi fluviali
    • c) Le opere di regimazione delle acque e di difesa idraulica, compresi i relativi manufatti
    • d) Il sistema delle aree agricole con campi chiusi
    • e) Il sistema della viabilità rurale

3. Nel territorio dell'Ambito di cui al presente articolo è consentita:

  • - la realizzazione di nuovi edifici connessi all'attività agricola dietro la presentazione di P.A.P.M.A.A.;
  • - la realizzazione di nuovi edifici non connessi all'attività agricola esclusivamente quando previsti nel Piano Strutturale e compresi fra gli interventi di cui all'art. 113 ("Ambito degli interventi Strategici") e all'art. 112 ("Ambito delle attività produttive esistenti");
  • - la realizzazione di tutte le attività e le strutture previste agli articoli da 121 a 128.

4. Sugli edifici appartenenti all'Ambito di cui al presente articolo si applicano:

1. le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e le norme di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2. le norme di cui agli articoli 119 ("Recupero del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola") e 120 ("Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola").

5. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo V per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati). Nel caso in cui fra gli interventi ammessi vi siano interventi che consentano l'ampliamento ed il trasferimento di volumetria si applicano i parametri previsti agli articoli 43 e 44 della L.R. 1/05 e dagli articoli 119 ("Recupero del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola") e 120 ("Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola").

6. Nelle aree contigue agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti all'Ambito di cui al presente articolo sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc).

7. I criteri di realizzazione delle strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.),sono i seguenti:

  • - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  • - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
  • - prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
  • - dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, etc.).

8. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione ecologico - ambientale ":

  • - Non si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").
  • - Non è ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.
  • - È consentita la realizzazione di recinzioni unicamente su superfici superiori ad 1ha per i castagneti da frutto (come individuati nelle tavole del P.S. riguardanti l'uso del suolo) e/o solo per garantire la protezione ed interventi di rimboschimento. Le recinzioni devono essere realizzate con pali di legno infissi al suolo e reti a maglia sciolta e devono essere rimosse una volta che rimboschimento si sia affermato. Le recinzione non devono andare a precludere i passaggi e la viabilità esistente.
  • - È consentita la riconversione del castagneto ceduo in castagneto da frutto.
  • - Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità per transito di mezzi meccanici se non per motivi strettamente legati alla manutenzione, taglio e utilizzazione del bosco

9. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione ecologico - ambientale" si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le attività agricole e le attività connesse e integrative alle attività agricole, come definite dalla legislazione vigente. Nello specifico le attività integrative potranno comprendere funzioni di presidio umano sul territorio, commerciali, produttive, turistiche, di servizio, di supporto per svago, tempo libero, ricreazione e didattica, formazione e ricerca e quant’altro legato alla tipicità dei luoghi, purché strettamente interconnesse all’attività agricola. Sono altresì ammesse le attività di tipo ricettivo quali: bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze.

10. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:

  • - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso con l'esclusione delle norme riguardanti la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
  • - le norme contenute nell'art. 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni
  • - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.

11. La realizzazione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:

  • - Gli edifici costruiti ex nuovo devono essere schermati rispetto alle visuali di pregio individuate nelle Tavole di Livello C.
  • - I nuovi edifici devono essere realizzati di norma nelle immediate vicinanze degli edifici esistenti in modo da formare con essi un aggregato rurale che risulti unitario e conchiuso.
  • - in assenza di preesistenze edilizie, quindi non potendo conseguire aggregazioni significanti, si dovrà garantire comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate.
  • - nel caso in cui il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in prossimità di nuclei poderali esistenti.
  • - Non si può superare l’altezza dei due piani fuori terra nelle costruzioni ex novo e, negli ampliamenti, l'altezza degli edifici da ampliare.
  • - Si dovrà limitare al massimo l’abbattimento di piante adulte.
  • - La finitura delle facciate esterne deve essere in pietra a faccia vista oppure ad intonaco civile. È consentito comunque l’uso di legno, metallo e vetro.
  • - Negli ampliamenti e nelle trasformazioni si dovranno rispettare i caratteri architettonici, i materiali ed i colori degli edifici esistenti;
  • - Il tetto dovrà essere realizzato a doppia falda o padiglione con pendenza tradizionale; il manto di copertura deve essere realizzato in tegole e coppi oppure si può realizzare il tetto-giardino;
  • - Negli edifici da realizzarsi ex si potrà realizzare una superficie da adibirsi a loggiato o porticato solo su di un lato del fabbricato e con superficie non superiore al 25% della superficie coperta dello stesso edificio. Negli edifici esistenti, quando la realizzazione di porticati e loggiati è ammessa dalle norme di cui al Titolo IV, valgono le stesse regole che valgono per gli edifici costruiti ex novo.
  • - La planimetria del nuovo manufatto edilizio deve avere una forma planimetrica rettangolare con un rapporto lato lungo/lato corto maggiore o uguale a 1,25; forme diverse possono essere accettate in ragione dell’inserimento nel contesto e del valore architettonico dell’opera.
  • - Tutti i nuovi edifici devono essere collegati alla pubblica fognatura ovvero, quando ciò sia economicamente molto oneroso, si potrà ricorrere a sistemi locali di depurazione oppure a sistemi locali di accumulo e smaltimento,senza il ricorso alla sub-irrigazione.
  • - Nella realizzazione delle nuove fognature deve utilizzare il sistema della separazione fra acque meteoriche e reflue e, per quest’ultime, si deve garantire un elevato grado di impermeabilizzazione utilizzando tecniche appropriate quali la doppia fognatura.
  • - La realizzazione dei nuovi edifici o la modifica della situazione insediativa preesistente deve rispettare il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee, per ottenere prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.

Art. 110 AMBITO DELLE AREE DI RISPETTO DEL FIUME FIORA

1. L'"Ambito delle aree di rispetto del Fiume Fiora " coincide con il territorio che la Tav. U6 del Piano Strutturale individua come appartenete Parco Fluviale del Fiume Fiora.

2. Coerentemente con quanto stabilito all'art. 31 delle Norme del P.S., il Regolamento Urbanistico, all'interno dell'Ambito, persegue i seguenti obiettivi di tutela e trasformazione:

* Tutela del corretto funzionamento dei processi ecologico - naturali all’interno del territorio comunale, nonché l’equilibrio fra questi ed i processi antropici garantiti dalla presenza di aree a basso grado di antropizzazione come le aree boscate ed i reticoli idraulici

* Tutela delle emergenze vegetazionali (estensive e puntuali) per preservare la qualità paesaggistica e la qualità ambientale del territorio

* Tutela della fauna presente per preservare la qualità ambientale del territorio

3. All'interno dell'Ambito di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 108 ("L'Ambito del territorio rurale a prevalente funzione agricola") con le seguenti integrazioni:

* Si prevede il mantenimento ed il ripristino delle aree boscate ed il divieto di introduzione di essenze estranee ed infestanti. Nel caso di interventi di rimboschimento è richiesto l'uso di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna con preferenza per gli alberi da frutto selvatici e per la vegetazione riparia.

* Si prevede il mantenimento e il ripristino delle colture tradizionali ed eventuale riconversione di quelle improprie. Per le radure incolte e abbandonate, in alternativa all'impianto o ripristino di colture tradizionali, è consentito l'allevamento zootecnico allo stato semibrado in aree organizzate a pascolo arborato.

* Si prevede il mantenimento della viabilità esistente compreso quella vicinale e poderale ed è fatto divieto di asfaltatura delle stesse; sono consentiti solo limitati interventi di adeguamento che non determinino alterazioni morfologiche. Nuove infrastrutture saranno ammesse esclusivamente se strettamente funzionali all'esercizio delle attività agricole, di vigilanza e per la sicurezza antincendio

* Relativamente agli impianti tecnologici e alla viabilità di nuova realizzazione ovvero per gli interventi di trasformazione delle strutture esistenti si prescrive la messa in opera di opportuni trattamenti per ridurne o annullarne il loro l'impatto visivo. Si prescrive inoltre la messa in atto di accorgimenti tecnici necessari affinché dette opere non ostacolino il passaggio della fauna presente nell'Ambito

Art. 111 AMBITO DEI NUCLEI RURALI

1. Sono denominati “Nuclei rurali” gli aggregati sparsi nel territorio rurale caratterizzati (anche da un punto di vista tipologico) da una evidente funzione residenziale non legata, neanche storicamente, all'utilizzo agricolo della campagna circostante.

2. All'interno del perimetro dei “Nuclei rurali” non si applicano le vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale, né si applicano le disposizioni di cui al xxxx. E’ altres&igrave consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali, presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

3. Sugli edifici facenti parte dei "Nuclei Rurali" si applicano le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente). Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile alle Tavole di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati).

5. Qualora fra gli interventi di cui al comma 4 siano presenti l'addizione funzionale e l'addizione volumetrica si potranno consentire ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni alloggio e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente per gli edifici con destinazione diversa dalla residenza.

6. All'interno del perimetro dei “Nuclei rurali”:

4. Si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").

5. È ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.

6. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici.

7. L’ampliamento degli edifici esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:

  • - Nel caso in cui il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in prossimità di nuclei poderali esistenti.
  • - Negli interventi di ampliamento degli edifici esistenti si può superare l'altezza degli edifici da ampliare.
  • - Si dovrà limitare al massimo l’abbattimento di piante adulte.
  • - La finitura delle facciate esterne deve essere in pietra a faccia vista oppure ad intonaco civile. È consentito comunque l’uso di legno, metallo e vetro.
  • - Negli ampliamenti e nelle trasformazioni si dovranno rispettare i caratteri architettonici, i materiali ed i colori degli edifici esistenti;
  • - Il tetto dovrà essere realizzato a doppia falda o padiglione con pendenza tradizionale; il manto di copertura deve essere realizzato in tegole e coppi oppure si può realizzare il tetto-giardino;
  • - Negli edifici esistenti, quando la realizzazione di porticati e loggiati è ammessa dalle norme di cui al Titolo IV, la realizzazione degli stessi potrà avvenire solo su di un lato del fabbricato e con superficie non superiore al 25% della superficie coperta dello stesso edificio.

8. Nelle pertinenze degli edifici e/o complessi edilizi appartenenti ai "Nuclei rurali" sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di i parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc);

9. I criteri di realizzazione delle strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.),sono i seguenti:

  • - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  • - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
  • - prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
  • - dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, etc.).

10. All'interno del perimetro dei “Nuclei rurali”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:

R - Attività Residenziale

R1. - residenze;

R2. - le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000);

I - Attività Industriale e Artigianale

I1. - Attività Industriali e Artigianali di base con Sul fino a 400 mq;

C - Attività Commerciale

C1. - commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato con Sul &ly; 200 mq;

C7. - pubblici esercizi; bar, ristoranti. pizzerie, birrerie, self service e simili;

C8. - attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona: panetterie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista e simili

T - Attività Turistico - Ricettiva

T1. - alberghi, hotel, motel, pensioni;

T3. - Bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze ;

T7. - aree di sosta per camper e roulotte;

D - Attività Direzionale

D1. - uffici, studi professionali

D3. - agenzie turistiche ed immobiliari.

S - Attività di Servizio

S1. - servizi pubblica amministrazione ed amministrativi in genere: servizi comunali, provinciali, etc., servizi della protezione civile, della giustizia, della pubblica sicurezza e militari, servizi postali, telefonici e di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, etc.);

S5. - servizi per il culto; chiese, conventi, cappelle, oratori, canoniche;

S9. - Servizi sportivi: palestre e centri benessere, piscine, palazzi dello sport, campi sportivi coperti e scoperti;

S10. - Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;

S11. - Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, impianti per la telefonia fissa e mobile, tec.;

V - Verde Pubblico

V1. - parchi, parchi attrezzati, parchi gioco, piazze alberate;

V2. - aree e percorsi attrezzati per il passeggio e l'escursione;

V3. - verde di arredo stradale e pubblico in genere;

P - Parcheggi pubblici o di uso pubblico

P1. - parcheggi a raso;

11. Per Il cambio di destinazione d'uso si applicano le norme contenute agli articoli 37 e 38 riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità degli stessi cambi di destinazione.

12. Negli interventi di addizione volumetrica, oppure nei cambi di destinazione d'uso, nei frazionamenti o negli accorpamenti non possono essere realizzate attività produttive con Sul maggiore di 400 mq e attività commerciali con Sul maggiore di 2.000 mq

13. Negli interventi di frazionamento di unità immobiliari esistenti e nei cambi di destinazione d'uso non è ammessa la formazione di alloggi di dimensione inferiore a mq 55; la regola vale sia per gli alloggi frazionati, sia per gli alloggi creati in seguito al frazionamento. Gli alloggi in aumento derivati da frazionamento o da un cambio di destinazione d'uso devono essere decurtati dagli "Alloggi da recupero disponibili" di cui alle tabelle presenti nell'Allegato A.

Art. 112 AMBITO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI

1. Nelle Tavole di Livello A sono individuate con apposito segno grafico due zone destinate ad attività produttive nel territorio rurale: l'“Allevamento Agricolo Ginestreti” e l'"G.A.I.T.” (ex Amiata Salumi) in località Fornacina. Sono due attività esistenti per le quali il Regolamento Urbanistico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 48 del Piano Strutturale, stabilisce le regole di cui ai punti seguenti.

2. Le aree classificate come "Aree per attività produttive nel territorio rurale" corrispondono alla zona territoriale omogenea di tipo "D", con riferimento alla classificazione di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

3. Gli edifici esistenti sono classificati in Classe IVb; ad essi si applicano le norme previste al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e su di essi sono ammessi i seguenti interventi urbanistico - edilizi (come stabilito nell'articolo citato):

  • - la manutenzione ordinaria senza mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili;
  • - la manutenzione ordinaria recante mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili;
  • - la manutenzione straordinaria;
  • - il restauro e risanamento conservativo;
  • - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3 e R4;
  • - le addizioni funzionali;
  • - le addizioni volumetriche ;
  • - la sostituzione edilizia ;
  • - la ristrutturazione urbanistica;

4. Nella realizzazione degli interventi di cui al punto si deve rispettare i seguenti parametri urbanistico - edilizi:

  • - è concesso un incremento "una tantum" della Superficie utile lorda (SUL) fino al 30% della SUL e fino al 30% del volume esistente al momento dell'entrata in vigore del Piano Strutturale;
  • - il Rapporto di copertura (RC) non può superare il limite del 50%.
  • - la Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30%
  • - l'altezza massima (H) non può superare quella dell'edificio da ampliare

5. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricate, le distanze minime dai confini e dagli spazi pubblici si rimanda a quanto contenuto all'art. 15.

6. Nella realizzazione degli interventi si dovranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni di ordine generale:

  • - si dovrà verificare la fattibilità geologica degli interventi oltre a garantire il mantenimento della funzionalità idraulica del contesto d'intervento (efficienza della rete idrologica e minimizzazione dell'impermeabilizzazione superficiale);
  • - verifica dell'efficacia del sistema di depurazione e smaltimento delle acque reflue sia rispetto all'attuale attività sia rispetto al suo potenziamento in ragione del previsto ampliamento di SUL;
  • - riqualificazione ambientale dell’intera area tramite la realizzazione di fasce alberate di separazione dell’attività produttiva dal contesto agricolo

7. Nelle "Aree per attività produttive nel territorio rurale" non è ammesso, in nessun caso, il cambio di destinazione d'uso

Art. 113 AMBITO DEGLI INTERVENTI STRATEGICI

1. In coerenza con quanto stabilito nel Titolo III del Piano Strutturale ("Le Strategie di Intervento"), il Regolamento Urbanistico individua gli "Interventi Strategici del Territorio Rurale", già elencati nel Titolo III sopra richiamato, che l'Amministrazione Comunale ritiene realizzabili nel quinquennio di prima applicazione del presente piano.

2. Per ogni intervento strategico il Regolamento Urbanistico specifica sia dal punto di vista normativo che localizzativo le aree, già individuate dal P.S in maniera generica, dove si applica una normativa speciale rispetta a quella generale delle area rurali. Per ogni area gli interventi ammessi e le relative prescrizioni sono specificate in una Scheda Norma individuata nelle tavole di Livello A con apposito segno grafico e dalla sigla PU seguita da un numero progressivo.

L'Allegato E alle presenti norme contiene tutte le Schede Norma degli "Interventi Strategici del Territorio Rurale".

3. In ciascuna Scheda Progetto sono indicati:

  • - l'individuazione cartografica e fotografica dell'aria di intervento
  • - i parametri urbanistico - edilzi da rispettare;
  • - le attrezzature ed i servizi che è necessario realizzare per attuare l'intervento;
  • - l'eventuali prescrizioni progettuali da rispettare;
  • - le classi di fattibilità dell'intervento;
  • - le modalità di attuazione dell'intervento;
  • - la disciplina urbanistica delle aree di cui trattasi ante e post intervento.

4. La realizzazione degli "Interventi Strategici del Territorio Rurale" è subordinata all’approvazione di un Progetto Unitario ai sensi dell'art. 13.

5. Il perimetro con il quale, nelle tavole del Regolamento Urbanistico e nella Scheda Norma, viene individuato ogni singolo Intervento Strategico ha carattere prescrittivo ma è suscettibile di rettifiche ed aggiustamenti in sede di approvazione del Progetto Unitario ogni qualvolta esso cada in prossimità, ma non coincida esattamente con gli elementi materiali del territorio assunti per la sua definizione (quali ad esempio strade, confini catastali e di proprietà, recinzioni, fossati, manufatti esistenti, ecc.). Le eventuali rettifiche ed aggiustamenti che, in funzione della scala di maggior dettaglio, il Comune riconosca necessari per ricondurre il perimetro in corrispondenza a detti riferimenti, non costituiscono variante al Regolamento urbanistico.

6. In attesa dell'approvazione del Progetto Unitario sugli edifici esistenti inseriti all'interno delle aree destinate agli "Interventi Strategici del Territorio Rurale" non sono ammessi interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia R4, fatte salve le diverse prescrizioni contenute in ciascuna Scheda Progetto.

7. Le aree soggette alla realizzazione degli "Interventi Strategici del Territorio Rurale" la cui disciplina è specificata nelle Schede Norma (contrassegnate dalla sigla PU) di cui all'Allegato E sono le seguenti:

  • - PU 01 - Recupero del Rifugio Forestale Fonte alle Monache - Foglio 1 Particelle 80 (parte), 23 e 25
  • - PU 02 - Realizzazione di impianto di depurazione in località Fornacina - Foglio: 30 Particelle: 211-213-214-215(parte)-216(parte)
  • - PU 03 - Recupero Convento della S.S. Trinità - Foglio: 48 Particelle: 45,47,48, 66, 68 e 363
  • - PU 04 - Realizzazione di campeggio e area sosta camper in località Selva-Crocione - Foglio: 51 Particella: 155
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19