Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 106 AREE MARGINALI CON FUNZIONI PREVALENTEMENTE INTEGRATIVE DEI CENTRI ABITATI

1. Sono denominate “Aree marginali con funzioni prevalentemente integrative dei centri abitati” le parti delle "Aree di Tutela degli insediamenti" immediatamente contigue ai tessuti insediativi o costituenti margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio extraurbano. Sono aree prevalentemente non edificate in genere adibite ad usi complementari alle attività insediate contigue che includono parti interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato.

2. Il Regolamento Urbanistico persegue il recupero e la riqualificazione delle aree di cui trattasi orientandone l’assetto verso ordinamenti morfologici coerenti e riconoscibili tali da determinare una più decisa coerenza e complementarità paesaggistica e funzionale con il contesto di riferimento; ogni attività, uso o intervento deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - riqualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale, mediante manutenzione dell'assetto morfologico dei suoli, conservazione e/o recupero degli impianti arborei, riordino delle attività insediate, bonifica di eventuali discariche abusive;
  • - presidio idrogeologico, compresi interventi di manutenzione e ripristino del reticolo idrografico superficiale;
  • - riordino delle attività agricole eventualmente presenti, comprese quelle amatoriali, ai fini di una ricomposizione morfologica e paesaggistica dei siti interessati;
  • - riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva.

3. Nelle aree “Aree marginali con funzioni prevalentemente integrative dei centri abitati” non si applicano le vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale. E’ altres&igrave consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali, presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico cos&igrave come il computo dei terreni agricoli per le finalità di cui al Titolo III Capo III della L.R. 1/05.

4. Sugli edifici appartenenti alle " Aree marginali con funzioni prevalentemente integrative dei centri abitati " si applicano le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente). Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati).

5. Qualora fra gli interventi di cui al comma 4 siano presenti l'addizione funzionale e l'addizione volumetrica si potranno consentire ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 30 mq di S.U.L. per ogni alloggio e fino ad un massimo di 90 mq di S.U.L. e del 10 per cento della S.U.L. esistente per gli edifici con destinazione diversa dalla residenza.

6. Nelle “Aree marginali con funzioni prevalentemente integrative dei centri abitati”:

1. Si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").

2. È ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.

3. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici.

7. Nelle aree contigue agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle " Aree marginali con funzioni prevalentemente integrative dei centri abitati " sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di i parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc);

8. All'interno dei “Aree marginali con funzioni prevalentemente integrative dei centri abitati”,ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:

R - Attività Residenziale

R1. - residenze;

R2. - le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000);

I - Attività Industriale e Artigianale

I1. - Attività Industriali e Artigianali di base con Sul fino a 400 mq;

C - Attività Commerciale

C1. - commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato con Sul < 200 mq;

C7. - pubblici esercizi; bar, ristoranti. pizzerie, birrerie, self service e simili;

C8. - attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona: panetterie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista e simili

T - Attività Turistico - Ricettiva

T1. - alberghi, hotel, motel, pensioni;

T3. - Bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze ;

T7. - aree di sosta per camper e roulotte;

D - Attività Direzionale

D1. - uffici, studi professionali

D3. - agenzie turistiche ed immobiliari.

S - Attività di Servizio

S1. - servizi pubblica amministrazione ed amministrativi in genere: servizi comunali, provinciali, etc., servizi della protezione civile, della giustizia, della pubblica sicurezza e militari, servizi postali, telefonici e di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, etc.);

S5. - servizi per il culto; chiese, conventi, cappelle, oratori, canoniche;

S9. - Servizi sportivi: palestre e centri benessere, piscine, palazzi dello sport, campi sportivi coperti e scoperti;

S10. - Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;

S11. - Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, impianti per la telefonia fissa e mobile, etc.;

V - Verde Pubblico

V1. - parchi, parchi attrezzati, parchi gioco, piazze alberate;

V2. - aree e percorsi attrezzati per il passeggio e l'escursione;

V3. - verde di arredo stradale e pubblico in genere;

P - Parcheggi pubblici o di uso pubblico

P1. - parcheggi a raso;

9. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:

  • - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso e la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
  • - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.

10. Sempre negli interventi di cui al punto precedente (cambi di destinazione, frazionamenti e addizione volumetrica)non possono essere realizzate attività produttive con Sul maggiore di 400 mq e attività commerciali con Sul maggiore di 2.000 mq;

Art. 107 AREE A PREVALENTE USO AGRICOLO DI TUTELA DEI CENTRI ABITATI

1. Sono denominate “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati” le aree contigue agli insediamenti che mantengono una chiara predominanza della funzione agricola anche se in forma attenuata e alternata ad usi complementari del sistema urbano. Trattasi di aree estese e spesso prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili. Comprendono parti intercluse o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato, anche correlato a fenomeni di abbandono colturale. Tali aree sono in genere caratterizzate da:

  • - sistema produttivo agricolo perdurante, seppur notevolmente indebolito, con prevalenza di seminativi;
  • - fenomeni di frazionamento fondiario correlato ad attività agricole amatoriali;
  • - presenza di manufatti incongrui, in prevalenza di origine abusiva

2. Il Regolamento Urbanistico persegue il recupero e la riqualificazione delle aree di cui trattasi in ragione di un rafforzamento della loro complementarità paesaggistica ed ambientale al territorio rurale ed agli insediamenti; ogni attività, uso o intervento deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - recupero e incentivazione delle attività aziendali di coltivazione;
  • - configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - riqualificazione ambientale e paesaggistica, mediante manutenzione dell'assetto morfologico dei suoli, conservazione e/o recupero degli impianti arborei, bonifica di eventuali discariche abusive;
  • - presidio idrogeologico, compresi interventi di manutenzione e ripristino del reticolo idrografico superficiale;
  • - disciplina dell’agricoltura amatoriale e suo orientamento verso forme compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici.
  • - riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva.

3. Nelle aree “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati” non si applicano le vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale (Titolo IV Cap. III della L.R. 1/2005). I terreni delle aziende agricole possono comunque essere per utilizzati per esercitare l'attività agricola e computati per la redazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 42 della legge citata.

4. Sugli edifici appartenenti alle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati" si applicano le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e le norme di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati). Nel caso in cui fra gli interventi ammessi vi siano interventi che consentano l'ampliamento ed il trasferimento di volumetria si applicano i parametri previsti agli articoli 43 e 44 della L.R. 1/05.

5. Nelle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati":

  • - Non si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").
  • - Non è ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.
  • - Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici anche a seguito della presentazione del "Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" previsto dall'art. 42 della L.R. 1/2005. Fanno eccezione a questo divieto, secondo quanto previsto dall'art. 38 delle Norme del Piano Strutturale, i nuovi edifici eventualmente presenti nei P.A.P.M.A.A. presentati dall'Azienda “Podere Asche".

6. Nelle aree contigue agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati" sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc);

7. É inoltre ammessa la realizzazione delle seguenti attività:

  • - coltivazione di ortaggi, alberi da frutto e realizzazione di piccoli tunnel, temporanei e monofila per la copertura delle colture erbacee a ciclo inverno-primaverile;
  • - ricoveri equini (art. 126);
  • - manufatti precari (art. 125);
  • - attività di ristorazione (art. 122);
  • - strutture pertinenziali (art. 124);
  • - strutture per ricovero cani (art. 128).

8. All'interno dei “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:

R - Attività Residenziale

R1 - residenze

R3. - le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000);

I - Attività Industriale e Artigianale

I1. - Attività Industriali e Artigianali di base con Sul fino a 400 mq;

C - Attività Commerciale

C1. - commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato con Sul < 200 mq;

C7. - pubblici esercizi; bar, ristoranti. pizzerie, birrerie, self service e simili;

C8. - attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona: panetterie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista e simili

T - Attività Turistico - Ricettiva

T3. - Bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze ;

D - Attività Direzionale

D1. - uffici, studi professionali

D3. - agenzie turistiche ed immobiliari.

S - Attività di Servizio

S5. - servizi per il culto; chiese, conventi, cappelle, oratori, canoniche;

In generale servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati e realizzabili negli edifici esistenti.

A - Attività Agricola

A1. - attività agricole e forestali;

A2. - residenza agricola;

A3. - servizi connessi all'attività agricola: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attività di promozione della produzione agricola;

A4. - agriturismo e altre attività connesse.

V - Verde Pubblico

V1. - parchi, parchi attrezzati, parchi gioco, piazze alberate;

V2. - aree e percorsi attrezzati per il passeggio e l'escursione;

V3. - verde di arredo stradale e pubblico in genere;

P - Parcheggi pubblici o di uso pubblico

P1. - parcheggi a raso;

9. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:

  • - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso con l'esclusione delle norme riguardanti la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
  • - le norme contenute nell'art. 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni
  • - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19