Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 94 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

1. Il Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 individua le aree dove è consentita la distribuzione dei carburanti, sia in impianti di nuova realizzazione che in impianti preesistenti.

2. Gli interventi edilizi necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al trasferimento, all’ampliamento e alla ristrutturazione degli impianti esistenti, dovranno essere conformi alle vigenti norme statali e regionali in materia ed ai seguenti parametri edilizi:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria (UF) = 0,1 mq/mq
  • - Rapporto di copertura (RC) = 10%, con un massimo di 250 mq e con l'esclusione di tettoie e pensiline
  • - Altezza massima Hmax = ml 4,50 con l'esclusione di tettoie e pensiline

3. All'interne delle aree individuate ai sensi del punto 1 è possibile realizzare i seguenti volumi di servizio:

  • - le attività commerciali previste dall'art. 56 della L.R. 28/2005 quali le attività di vendita di accessori per auto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, le attività vendita di tabacchi;
  • - i volumi destinati alla manutenzione degli autoveicoli (officina meccanica, autolavaggio, elettrauto, gommista, servizi di lubrificazione ecc.);
  • - i volumi contenenti i servizi alle biciclette;
  • - volumi contenenti i servizi igienici per gli utenti.

4. È comunque fatto salvo il rispetto:

  • - delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
  • - delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura

5. La realizzazione della nuova stazione carburanti prevista all'interno dell'area urbana del Bagnolo dovrà essere schermata lungo i lati non contigui alla strada provinciale con una fila di essenze vegetali autoctone (siepi o alberature)

Art. 95 AREE PER SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI

1. I servizi tecnici e tecnologici sono costituiti da edifici, aree ed impianti relativi alle reti per il teleriscaldamento, per la distribuzione idrica, dell'energia elettrica e del gas, per le telecomunicazioni (ivi comprese le antenne e gli spazi di pertinenza) per la raccolta e trattamento dei rifiuti, per la depurazione delle acque, per i trasporti collettivi ed uffici per l'erogazione di servizi pubblici. Dette aree sono individuate negli elaborati grafici di Livello A con apposito segno grafico.

2. Nelle "Aree per servizi tecnici e tecnologici" è possibile ampliare gli edifici esistenti oppure costruirne di nuovi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - gli edifici esistenti e quelli di nuova edificazione possono essere destinati esclusivamente ad attività necessarie al funzionamento del Servizio Tecnologico presente nella stessa area;
  • - per la realizzazione ex-novo o l'ampliamento di volumi diversi da quelli destinati ad impianti tecnici si dovrà rispettare un indice di Indice di utilizzazione fondiaria (UF) pari a 0,15 mq/mq e un Rapporto di copertura (RC) massimo pari al 40%;
  • - ove possibile, lungo il perimetro delle pertinenze dei servizi tecnici e tecnologici dovranno essere piantumate siepi e schermature arboree tese a limitare la emissione di eventuali polveri, rumori e odori.

3. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso se non attraverso una variante al Regolamento Urbanistico dove si faccia una valutazione complessiva delle esigenze presenti e future del servizio tecnologico al quale i volumi edilizi sono asserviti.

Art. 96 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E DI CALORE DA FONTI RINNOVABILI

1. Relativamente alle regole per l'installazione degli impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili trovano applicazione in particolare le seguenti disposizioni sovraordinate:

  • - il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • - il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
  • - il Decreto Ministeriale 10/09/2010 e le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili" allegate allo stesso;
  • - la Legge Regionale n° 11 del 23/03/2011 che individua le aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, in applicazione del punto 1.2 delle Linee guida citate le quali attribuiscono alle sole regioni la potestà di "porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili"
  • - D.C.R. n. 15 del 11/02/2013 “Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'art. 205 quater, comma 3, della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1"
  • - Piano di Indirizzo Territoriale (adottato con D.C.R. n. 58 del 2/07/2014) Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
  • - Piano di Indirizzo Territoriale (adottato con D.C.R. n. 58 del 2/07/2014) Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

Art. 97 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE GEOTERMICA

1. Area individuata con specifico segno grafico nelle tavole di livello A destinata ad ospitare l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica esistente, denominata Bagnore 3.

2. Nella zona si conferma le disposizioni contenute nei progetti e nelle convenzioni allegate al Decreto di approvazione della Centrale.

3. Sugli edifici e gli impianti esistenti sono possibili tutti gli interventi dalla manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia.

4. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.

5. La modifica sostanziale dell'impianto con nuovo impegno di suolo è ammesso tramite interventi diretti convenzionati. Tale convenzione fra Comune ed Enel definirà in base a progetti specifici il dimensionamento per l’utilizzazione dell'area, le caratteristiche tipologiche degli impianti, gli oneri a carico degli operatori privati.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19