Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 91 SEDI STRADALI, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI ACCESSORI

1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.

2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal Regolamento Urbanistico;
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche.

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altres&igrave ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso da parte dell’ Amm./ne Comunale e da parte dell'Ente gestore dalla strada:

  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti e bevande (nel rispetto delle disposizioni di cui alla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui all’art. 6 delle presenti norme);
  • - installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti a pubblici esercizi;
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all’Amm./ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E’ tuttavia consentita l’esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell’Amm./ne Comunale e dell'Ente gestore della strada.

6. Ferme restando le prescrizioni locaizzative contenute nelle tavole di tipo A:

  • - per le strade esistenti da modificare e/o allargare, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva;
  • - per le strade di nuovo impianto, come stabilito dall'art. 3 delle Norme del P.S., il loro inserimento fra le previsioni del Regolamento Urbanistico deve essere preceduta dalla redazione della progettazione definitiva.

7. Nelle tavole di Livella A, con apposito segno grafico e dal codice "p", sono individuate:

  • - le strade di nuovo impianto oppure le strade esistenti che per dimensione, fondo stradale, ecc. non sono più coerenti con l'uso attuale o previsto dal R.U. e necessitano di una radicale trasformazione (ad esempio strade vicinali inglobate nelle aree urbane);
  • - le strade esistenti che non sono più adeguate, per dimensione, con l'uso attuale o previsto dal R.U. e necessitano un allargamento di carreggiata, da specificare anche dimensionalmente nel progetto di dettaglio;
  • - gli incroci stradali che necessitano di una trasformazione in "rotatorie stradali", da specificare anche dimensionalmente nel progetto di dettaglio.

8. A quest'ultime aree si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"),

Art. 92 ITINERARI PEDONALI E/O CICLABILI PER ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA

1. Gli "Itinerari pedonali e/o ciclabili per attività escursionistica" individuati con specifico segno grafico negli elaborati grafici di Livello A e sono destinati i via prioritaria, ma non esclusiva, alla realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili per l'esercizio della attività escursionistica nel territorio comunale. Sono realizzati, in massima parte, attraverso l'uso di strade vicinali e poderali e si integrano con analoghi percorsi individuati ed organizzati dalla Unione dei Comuni. Gli itinerari pedonali e ciclabili sono parte integrante e preminente del "Sistema infrastrutturale di carattere turistico ed escursionistico" previsto nel Piano Strutturale.

2. La realizzazione della infrastruttura, ove le condizioni della viabilità esistente lo richiedano oppure ove siano previsti dei tratti viari di nuovo impianto, dovrà essere preceduta da una progettazione esecutiva che dovrà privilegiare l'uso di materiali locali e naturali e la mitigazione dell'impatto sul territorio.

3. Qualora i percorsi previsti non godano già di diritto per il passaggio di uso pubblico, il Comune potrà istituire la servitù. I percorsi ciclopedonali potranno interessare, a carattere promiscuo, alcune strade aperte al traffico veicolare, fatte salve le dovute misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Art. 93 AREE ATTREZZATE DI ACCESSO E SOSTA PER GLI ITINERARI ESCURSIONISTICI

1. Le "Aree attrezzate di accesso e sosta per gli itinerari escursionistici", individuati con specifico segno grafico negli elaborati grafici di Livello A, sono localizzate nei punti di contatto e interscambio fra la viabilità meccanizzata gli itinerari definiti al punto precedente.

2. La loro realizzazione deve avvenire a seguito di un progetto di opera pubblica contenente:

  • - le attrezzature accessorie per il posteggio delle biciclette;
  • - i volumi edilizi ed i chioschi finalizzati al ristoro degli utenti, alla riparazione e al noleggio delle biciclette, per max mc100, con strutture a carattere amovibile;
  • - gli stalli di sosta per il parcheggio pubblico delle auto;
  • - i w.c.;
  • - elementi di arredo urbano ed essenze arboree per garantire l’ombreggiamento dell'area, quando necessario.

3. Per ogni area di accesso e sosta si potranno realizzare manufatti edilizi (preferibilmente realizzati con l'uso di tecnologie che ne favoriscono il facile smantellamento) con superficie utile lorda (SUL) fino a 60 mq destinate a contenere le attività di cui al punto 2.

4. La realizzazione dei manufatti e degli elementi di cui ai commi 2 e 3 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

  • - le assenze arboree da utilizzare per ombreggiamenti, recinzioni etc. devono essere autoctone e presenti nel contesto di inserimento;
  • - i volumi edilizi da realizzare (aree ristoro, wc., ecc.) devono avere struttura portante in legno o metallo, finitura esterna in legno e finitura esterna del tetto realizzata con materiale tipo "tegola canadese" con colorazioni presenti nel contesto paesaggistico di inserimento (di norma si useranno colorazioni tipo verde o marrone);
  • - i pergolati ed i portici dovranno essere realizzati in legno e coperti con essenze rampicanti autoctone e con materiale di finitura tipo "tegola canadese" con colorazioni presenti nel contesto paesaggistico di inserimento (di norma si useranno colorazioni tipo verde o marrone);
  • - gli stalli di sosta per il parcheggio pubblico delle auto non potranno essere pavimentati con superfici impermeabili

5. Le localizzazioni individuate nelle tavole di Livello A rappresentano un posizionamento generico dell'area attrezzata; il progetto preliminare dell'opera individuerà con precisione la localizzazione catastale della stessa.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19