Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

CAPO I AREE AD EDIFICAZIONE SPECIALE PER STANDARD URBANISTICI

Art. 85 REGOLE DI CARATTERE GENERALE

1. Sono denominate “Aree ad edificazione speciale per standard urbanistici” le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata. Le aree disciplinate dal presente articolo sono dimensionate nel rispetto dei parametri definiti agli articoli 25 e 27 del Piano Strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio ed in particolare dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Gli "abitanti di previsione" (necessari per la verifica degli standard urbanistici) si calcolano dividendo il "Volume virtuale", di cui all'art. 15, per i seguenti valori (volume per abitante) distinti per tipologia edilizia residenziale::

  • - per 100 (mc/ab) nel caso si abbia una tipologia edilizia di tipo edificio isolato mono o pluri-familiari con un massimo di due piani fuori terra;
  • - per 90 (mc/ab) nel caso si abbia la tipologia edilizia delle case a schiera;
  • - 80 (mc/ab) nel caso si abbia una tipologia edilizia pluripiano (linea, torre, ballatoio, ecc), con uno o più alloggi per piano.

3. Nelle "Aree ad edificazione speciale per standard urbanistici" "esistenti" gli interventi sono, di norma, riservati all’Amm./ne Comunale o all’Ente proprietario e/o gestore, se diverso dall’Amm./ne Comunale. Nelle medesime aree classificate come "di progetto" negli elaborati grafici di Livello A l’intervento è riservato in via prioritaria all’Amm./ne Comunale, che ha facoltà di attivare i procedimenti espropriativi previsti dalla legge.

4. Nelle aree di cui trattasi è tuttavia ammesso l’intervento di soggetti privati aventi titolo per la realizzazione di opere e/o le attrezzature di uso pubblico o di interesse pubblico ivi previste. Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l’Amm./ne Comunale, con la quale vengano disciplinati (con adeguate garanzie a tutela dell’interesse pubblico) il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell’intervento, le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate.

5. Alcuni degli impianti e delle attrezzature di cui al punto 1 e agli articoli successivi (come ad esempio circoli ricreativi, circoli e/o attrezzature culturali, centri sociali, strutture per il culto e/o centri parrocchiali, sedi di associazioni ONLUS, attrezzature sportive, residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza per anziani, disabili o indigenti, cliniche private, attrezzature per l’infanzia) posso appartenere ed essere gestiti da soggetti diversi rispetto l'Amministrazione pubblica. Resta fermo che gli stessi impianti e le stesse attrezzature:

  • - possono essere gestite esclusivamente da Enti, associazioni e/o soggetti privati in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle singole attività di interesse pubblico e/o collettivo sopra specificate;
  • - non è in alcun modo ammesso l’utilizzo né la destinazione d’uso delle aree e strutture di cui al presente articolo per fini o attività diverse da quelle di uso pubblico e/o collettivo.

6. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, gli aventi titolo possono disporre delle aree di cui al presente articolo per uso privato purché tale utilizzazione non comporti:

  • - l'alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - la realizzazione di consistenze edilizie;
  • - la realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
  • - la realizzazione di opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.

7. Gli interventi di cui al punto precedente sono inoltre subordinati alla produzione di un atto unilaterale d’obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate e con esplicito impegno a rimuovere qualsiasi installazione o deposito fatti a semplice richiesta da parte del Comune.

Art. 86 AREE PER L'ISTRUZIONE

1. Sono le aree destinate ad ospitare i servizi per l'istruzione individuate con la lettera a) nel comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Comprendono gli edifici esistenti ospitanti scuole materne, elementari, scuole medie e superiori ed i relativi spazi aperti di pertinenza, nonché le aree che il R.U. destina alla realizzazione di nuovi edifici scolastici. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "i + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "i + numero progressivo + p".

2. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su gli edifici esistenti all'interno delle "Aree per l'istruzione" sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza degli stessi edifici rilevabile negli elaborati grafici Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici schedati)

3. Gli interventi di "addizione funzionale", "addizione volumetrica", "sostituzione edilizia" e "ristrutturazione urbanistica", quando consentiti ai sensi del punto 2, dovranno rispettare i seguenti parametri:

  • - Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 60%.
  • - La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30% dell'intera area pertinenziale
  • - L'altezza massima non può essere maggiore di quella dell'edificio esistente (per gli interventi sul p.e.e.) ovvero non potrà essere maggiore a mt 7,5 per gli edifici di nuova costruzione.

4. Nelle aree di pertinenza sono consentiti tutti gli interventi di pavimentazioni ed arredo ritenuti necessari al buon funzionamento della struttura con l'unico vincolo del divieto della riduzione della Superficie permeabile di pertinenza (SPP) a meno del 30% dell'intera area pertinenziale.

5. Per gli edifici scolastici non più utilizzati a fini didattici è ammesso il riutilizzo con altre funzioni di carattere pubblico.

6. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 27 del Piano Strutturale e dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 il Regolamento Urbanistico stabilisce i seguenti standard dimensionali minimi riguardanti le "Aree per l'istruzione" (per calcolare il valore dell'Abitante insediato si veda il punto 2 dell'art. 85):

  • - Aree destinate a scuola per l’infanzia = 1,20 mq x abitante insediato
  • - Aree destinate a scuola di base (elementare e media) = 2,25 mq x abitante insediato

Art. 87 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

1. Sono le aree destinate ad ospitare i seguenti servizi di carattere generale individuate con la lettera b) nel comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968:

  • - servizi per la cultura e lo spettacolo;
  • - servizi per il culto;
  • - servizi per l'attività sportiva ed il tempo libero al chiuso (piscine al coperto, discoteche, palazzetti dello sport);
  • - servizi socio-assistenziali;
  • - servizi sanitari;
  • - servizi cimiteriali;
  • - servizi amministrativi;
  • - servizi per la sicurezza (caserme).

2. Comprendono gli edifici esistenti ospitanti i servizi di cui sopra ed i relativi spazi aperti di pertinenza, nonché le aree che il R.U. destina alla realizzazione di nuovi edifici da destinare ai servizi di carattere generale. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "g + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "g + numero progressivo + p".

2. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su gli edifici esistenti all'interno delle " Aree per attrezzature e servizi di carattere generale" sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza degli stessi edifici rilevabile negli elaborati grafici Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici schedati)

3. Gli interventi di "addizione funzionale", "addizione volumetrica", "sostituzione edilizia" e "ristrutturazione urbanistica", quando consentiti ai sensi del punto 2, dovranno rispettare i seguenti parametri:

• Il Rapporto di copertura (RC) del lotto (sedime edificio + pertinenza) non può superare il limite del 60%.

• La Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30% dell'intera area pertinenziale

• L'altezza massima non può essere maggiore di quella dell'edificio esistente.

4. Nelle aree di pertinenza è consentita la realizzazione di nuovi edifici, "fisicamente distinti" dall'edificio o gli edifici esistenti, purché funzionalmente integrati con essi. A tal fine si applicano i parametri di cui al precedente punto 3 relativi al rapporto di copertura, altezza massima e superficie permeabile di pertinenza.

5. Nell'area che ospita gli uffici dell'Acquedotto del Fiora a Santa Fiora lungo la S.P. n° 64, il rapporto di copertura, per le finalità di cui ai punti 3 e 4, non potrà superare il 20% del lotto.

6. Nelle aree di pertinenza sono consentiti tutti gli interventi di pavimentazioni ed arredo ritenuti necessari al buon funzionamento della struttura con l'unico vincolo del divieto della riduzione della Superficie permeabile di pertinenza (SPP) a meno del 30% dell'intera area pertinenziale.

7. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 il Regolamento Urbanistico stabilisce i seguenti standard dimensionali minimi riguardanti le " Aree per attrezzature e servizi di carattere generale" (per calcolare il valore dell'Abitante insediato si veda il punto 2 dell'art. 85):

  • - Aree per attrezzature e servizi di carattere generale = 2,00 mq x abitante insediato

Art. 88 AREE PER PARCHI E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

1. Le "Aree per parchi e verde pubblico attrezzato" comprendono gli spazi aperti a destinazione pubblica attrezzati a verde per il gioco e il tempo libero, corrispondenti a quelle indicate con la lettera c) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Queste aree devono essere adibite e progettate come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, gioco, attività spontanee e per il tempo libero, comprese quelle sportive con piccole attrezzature di supporto. In queste aree possono anche trovare collocazione spazi per la sosta e il parcheggio. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "v + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "v + numero progressivo + p".

2. Il R.U. ammette interventi di manutenzione e riqualificazione finalizzati al recupero funzionale e tipologico degli spazi esistenti e interventi di nuova realizzazione. Nella sistemazione delle aree si deve di norma prevedere una superficie coperta da alberi di alto/medio fusto non inferiore al 30% dell’area complessiva, le essenze arboree da utilizzare devono essere preferibilmente quelle autoctone. E’ consentita l’installazione di panchine, fontane, recinzioni e la costruzione di chioschi e servizi igienici, secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l’intero complesso. Le aree sportive saranno regolate da progetti d’insieme nei quali si dovranno prevedere le aree di parcheggio alberate, le aree di gioco vero e proprio e le piccole costruzioni accessorie strettamente indispensabili come spogliatoi, servizi igienici, comunque non superiori ad un Indice di Utilizzazione Territoriale (UT) di 0,05 mq/mq.

3. Fanno eccezione il parco pubblico localizzato nella Frazione di Bagnore e adiacente al confine di Arcidosso ed il locale “La Serenella” presente nel parco Gambrinus a Santa Fiora, dove si potranno realizzare attrezzature pubbliche o di pubblica utilità ed in particolare : nel sito di Bagnore una piscina (coperta/scoperta) pubblica all’interno del parco pubblico attrezzato e dotato di parcheggi adeguati al complesso struttura/parco; nel sito del capoluogo una attrezzatura pubblica o di pubblica utilità fino a 150 mq di Superficie Utile Lorda.

4. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 27 del Piano Strutturale e dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 il Regolamento Urbanistico stabilisce i seguenti standard dimensionali minimi riguardanti le "Aree per parchi e verde pubblico attrezzato" (per calcolare il valore dell'Abitante insediato si veda il punto 2 dell'art. 85):

  • - insediamenti a carattere residenziale: per ogni abitante insediato si deve avere almeno 9,00 mq di verde attrezzato;
  • - insediamenti a carattere produttivo: almeno il 10% della Superficie territoriale (St) deve essere destinata a verde attrezzato o parcheggi pubblici;
  • - insediamenti a carattere commerciale, ricettivo o direzionale: per ogni 100 mq di superficie libera di pavimento (Sul) realizzata, si devono avere almeno 40 mq di superficie destinata a verde attrezzato o parcheggi pubblici;

Art. 89 AREE PER IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO ALL'APERTO

1. Gli "Impianti e attrezzature sportive" comprendono le aree destinate a specifici impianti sportivi all'aperto quali campi da calcio, piscine, campi da tennis, etc. corrispondenti a quelle indicate con la lettera c) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "v + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "v + numero progressivo p".

2. Il R.U. individua gli spazi esistenti da mantenere e potenziare, nonché quelli di nuova previsione sottoposti a vincolo espropriativo. I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole aree saranno stabiliti in sede di progetto esecutivo sulla base delle normative UNI e CONI riferite allo svolgimento delle pratiche sportive alle quali l’impianto è destinato.

3. Le aree per "Impianti e attrezzature sportive e per il tempo libero", per le finalità del calcolo degli standard urbanistici previsti all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, rientrano fra le "Aree per parchi e verde pubblico attrezzato" di cui all'art. precedente.

Art. 90 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

1. Le aree destinate a parcheggio pubblico a raso sono aree attrezzate, di proprietà pubblica o privata, che garantiscono la sosta dei mezzi di trasporto veicolare e/o ciclabile corrispondenti a quelle indicate con la lettera d) dell’articolo 3 del D.M. 1444/1968. Tali aree sono individuate negli elaborati di Livello A con apposito segno grafico e dal codice "p + numero progressivo". Le zone di nuova previsione, sulla quale si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"), sono caratterizzate dal codice "p + numero progressivo p".

2. La forma delle aree di nuova realizzazione individuate nel Regolamento Urbanistico è solo indicativa; la sua forma definitiva è da stabilire nella progettazione definitiva ed esecutiva, mentre l'entità delle superfici delle aree di nuova realizzazione deve corrispondere a quella misurabile sugli stessi elaborati e desumibile nelle Tabelle dell'Allegato A.

3. La realizzazione delle aree destinate a parcheggio pubblico deve avvenire sulla base di una specifica progettazione che precisi nel dettaglio i materiali, gli elementi di arredo, le alberature e la vegetazione, le eventuali recinzioni, l'illuminazione, ecc.. Il progetto esecutivo dovrà rispettare le seguenti regole:

  • - una parte della superficie di parcamento dovrà essere destinata alla sosta di moto, ciclomotori e biciclette; le zone di sosta delle biciclette dovranno essere munite delle apposite rastrelliere;
  • - una parte della superficie di parcamento (secondo quanto previsto dalle norme vigenti) dovrà essere destinata al parcheggio di auto per diversamente abili.
  • - gli spazi di accesso e di manovra dei parcheggi potranno avere fondo impermeabile, mentre gli stalli dovranno essere realizzati preferibilmente (in ragione del contesto di intervento) con fondo permeabile;
  • - gli stalli delle aree destinati a parcheggio pubblico dovranno essere ombreggiate (se il contesto di realizzazione lo consente) con almeno 1 albero di alto fuso ogni 80 mq di parcheggio;
  • - per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta attraverso siepi, alberature, ecc.

4. In riferimento a quanto stabilito dall'art. 25 del Piano Strutturale e dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 il Regolamento Urbanistico stabilisce i seguenti standard dimensionali minimi riguardanti le "Aree per parcheggi pubblici" (per calcolare il valore dell'Abitante insediato si veda il punto 2 dell'art. 85):

  • - insediamenti a carattere residenziale: per ogni abitante insediato si deve avere almeno 5,00 mq di parcheggi pubblici;
  • - insediamenti a carattere produttivo: almeno il 10% della Superficie territoriale (St) deve essere destinata a verde attrezzato o parcheggi pubblici;
  • - insediamenti a carattere commerciale, ricettivo o direzionale: per ogni 100 mq di superficie libera di pavimento (sul) realizzata, si devono avere almeno 40 mq di superficie destinata a verde attrezzato o parcheggi pubblici;

CAPO II LA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 91 SEDI STRADALI, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI ACCESSORI

1. Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.

2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal Regolamento Urbanistico;
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche.

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altres&igrave ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso da parte dell’ Amm./ne Comunale e da parte dell'Ente gestore dalla strada:

  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti e bevande (nel rispetto delle disposizioni di cui alla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui all’art. 6 delle presenti norme);
  • - installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti a pubblici esercizi;
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all’Amm./ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E’ tuttavia consentita l’esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell’Amm./ne Comunale e dell'Ente gestore della strada.

6. Ferme restando le prescrizioni locaizzative contenute nelle tavole di tipo A:

  • - per le strade esistenti da modificare e/o allargare, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva;
  • - per le strade di nuovo impianto, come stabilito dall'art. 3 delle Norme del P.S., il loro inserimento fra le previsioni del Regolamento Urbanistico deve essere preceduta dalla redazione della progettazione definitiva.

7. Nelle tavole di Livella A, con apposito segno grafico e dal codice "p", sono individuate:

  • - le strade di nuovo impianto oppure le strade esistenti che per dimensione, fondo stradale, ecc. non sono più coerenti con l'uso attuale o previsto dal R.U. e necessitano di una radicale trasformazione (ad esempio strade vicinali inglobate nelle aree urbane);
  • - le strade esistenti che non sono più adeguate, per dimensione, con l'uso attuale o previsto dal R.U. e necessitano un allargamento di carreggiata, da specificare anche dimensionalmente nel progetto di dettaglio;
  • - gli incroci stradali che necessitano di una trasformazione in "rotatorie stradali", da specificare anche dimensionalmente nel progetto di dettaglio.

8. A quest'ultime aree si applicano le disposizioni dell'art. 19 ("Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"),

Art. 92 ITINERARI PEDONALI E/O CICLABILI PER ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA

1. Gli "Itinerari pedonali e/o ciclabili per attività escursionistica" individuati con specifico segno grafico negli elaborati grafici di Livello A e sono destinati i via prioritaria, ma non esclusiva, alla realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili per l'esercizio della attività escursionistica nel territorio comunale. Sono realizzati, in massima parte, attraverso l'uso di strade vicinali e poderali e si integrano con analoghi percorsi individuati ed organizzati dalla Unione dei Comuni. Gli itinerari pedonali e ciclabili sono parte integrante e preminente del "Sistema infrastrutturale di carattere turistico ed escursionistico" previsto nel Piano Strutturale.

2. La realizzazione della infrastruttura, ove le condizioni della viabilità esistente lo richiedano oppure ove siano previsti dei tratti viari di nuovo impianto, dovrà essere preceduta da una progettazione esecutiva che dovrà privilegiare l'uso di materiali locali e naturali e la mitigazione dell'impatto sul territorio.

3. Qualora i percorsi previsti non godano già di diritto per il passaggio di uso pubblico, il Comune potrà istituire la servitù. I percorsi ciclopedonali potranno interessare, a carattere promiscuo, alcune strade aperte al traffico veicolare, fatte salve le dovute misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Art. 93 AREE ATTREZZATE DI ACCESSO E SOSTA PER GLI ITINERARI ESCURSIONISTICI

1. Le "Aree attrezzate di accesso e sosta per gli itinerari escursionistici", individuati con specifico segno grafico negli elaborati grafici di Livello A, sono localizzate nei punti di contatto e interscambio fra la viabilità meccanizzata gli itinerari definiti al punto precedente.

2. La loro realizzazione deve avvenire a seguito di un progetto di opera pubblica contenente:

  • - le attrezzature accessorie per il posteggio delle biciclette;
  • - i volumi edilizi ed i chioschi finalizzati al ristoro degli utenti, alla riparazione e al noleggio delle biciclette, per max mc100, con strutture a carattere amovibile;
  • - gli stalli di sosta per il parcheggio pubblico delle auto;
  • - i w.c.;
  • - elementi di arredo urbano ed essenze arboree per garantire l’ombreggiamento dell'area, quando necessario.

3. Per ogni area di accesso e sosta si potranno realizzare manufatti edilizi (preferibilmente realizzati con l'uso di tecnologie che ne favoriscono il facile smantellamento) con superficie utile lorda (SUL) fino a 60 mq destinate a contenere le attività di cui al punto 2.

4. La realizzazione dei manufatti e degli elementi di cui ai commi 2 e 3 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

  • - le assenze arboree da utilizzare per ombreggiamenti, recinzioni etc. devono essere autoctone e presenti nel contesto di inserimento;
  • - i volumi edilizi da realizzare (aree ristoro, wc., ecc.) devono avere struttura portante in legno o metallo, finitura esterna in legno e finitura esterna del tetto realizzata con materiale tipo "tegola canadese" con colorazioni presenti nel contesto paesaggistico di inserimento (di norma si useranno colorazioni tipo verde o marrone);
  • - i pergolati ed i portici dovranno essere realizzati in legno e coperti con essenze rampicanti autoctone e con materiale di finitura tipo "tegola canadese" con colorazioni presenti nel contesto paesaggistico di inserimento (di norma si useranno colorazioni tipo verde o marrone);
  • - gli stalli di sosta per il parcheggio pubblico delle auto non potranno essere pavimentati con superfici impermeabili

5. Le localizzazioni individuate nelle tavole di Livello A rappresentano un posizionamento generico dell'area attrezzata; il progetto preliminare dell'opera individuerà con precisione la localizzazione catastale della stessa.

CAPO III LE RETI E LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Art. 94 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

1. Il Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 individua le aree dove è consentita la distribuzione dei carburanti, sia in impianti di nuova realizzazione che in impianti preesistenti.

2. Gli interventi edilizi necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al trasferimento, all’ampliamento e alla ristrutturazione degli impianti esistenti, dovranno essere conformi alle vigenti norme statali e regionali in materia ed ai seguenti parametri edilizi:

  • - Indice di utilizzazione fondiaria (UF) = 0,1 mq/mq
  • - Rapporto di copertura (RC) = 10%, con un massimo di 250 mq e con l'esclusione di tettoie e pensiline
  • - Altezza massima Hmax = ml 4,50 con l'esclusione di tettoie e pensiline

3. All'interne delle aree individuate ai sensi del punto 1 è possibile realizzare i seguenti volumi di servizio:

  • - le attività commerciali previste dall'art. 56 della L.R. 28/2005 quali le attività di vendita di accessori per auto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, le attività vendita di tabacchi;
  • - i volumi destinati alla manutenzione degli autoveicoli (officina meccanica, autolavaggio, elettrauto, gommista, servizi di lubrificazione ecc.);
  • - i volumi contenenti i servizi alle biciclette;
  • - volumi contenenti i servizi igienici per gli utenti.

4. È comunque fatto salvo il rispetto:

  • - delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del nastro stradale;
  • - delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
  • - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura

5. La realizzazione della nuova stazione carburanti prevista all'interno dell'area urbana del Bagnolo dovrà essere schermata lungo i lati non contigui alla strada provinciale con una fila di essenze vegetali autoctone (siepi o alberature)

Art. 95 AREE PER SERVIZI TECNICI E TECNOLOGICI

1. I servizi tecnici e tecnologici sono costituiti da edifici, aree ed impianti relativi alle reti per il teleriscaldamento, per la distribuzione idrica, dell'energia elettrica e del gas, per le telecomunicazioni (ivi comprese le antenne e gli spazi di pertinenza) per la raccolta e trattamento dei rifiuti, per la depurazione delle acque, per i trasporti collettivi ed uffici per l'erogazione di servizi pubblici. Dette aree sono individuate negli elaborati grafici di Livello A con apposito segno grafico.

2. Nelle "Aree per servizi tecnici e tecnologici" è possibile ampliare gli edifici esistenti oppure costruirne di nuovi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - gli edifici esistenti e quelli di nuova edificazione possono essere destinati esclusivamente ad attività necessarie al funzionamento del Servizio Tecnologico presente nella stessa area;
  • - per la realizzazione ex-novo o l'ampliamento di volumi diversi da quelli destinati ad impianti tecnici si dovrà rispettare un indice di Indice di utilizzazione fondiaria (UF) pari a 0,15 mq/mq e un Rapporto di copertura (RC) massimo pari al 40%;
  • - ove possibile, lungo il perimetro delle pertinenze dei servizi tecnici e tecnologici dovranno essere piantumate siepi e schermature arboree tese a limitare la emissione di eventuali polveri, rumori e odori.

3. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso se non attraverso una variante al Regolamento Urbanistico dove si faccia una valutazione complessiva delle esigenze presenti e future del servizio tecnologico al quale i volumi edilizi sono asserviti.

Art. 96 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E DI CALORE DA FONTI RINNOVABILI

1. Relativamente alle regole per l'installazione degli impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili trovano applicazione in particolare le seguenti disposizioni sovraordinate:

  • - il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • - il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
  • - il Decreto Ministeriale 10/09/2010 e le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili" allegate allo stesso;
  • - la Legge Regionale n° 11 del 23/03/2011 che individua le aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, in applicazione del punto 1.2 delle Linee guida citate le quali attribuiscono alle sole regioni la potestà di "porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili"
  • - D.C.R. n. 15 del 11/02/2013 “Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'art. 205 quater, comma 3, della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1"
  • - Piano di Indirizzo Territoriale (adottato con D.C.R. n. 58 del 2/07/2014) Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
  • - Piano di Indirizzo Territoriale (adottato con D.C.R. n. 58 del 2/07/2014) Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

Art. 97 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE GEOTERMICA

1. Area individuata con specifico segno grafico nelle tavole di livello A destinata ad ospitare l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica esistente, denominata Bagnore 3.

2. Nella zona si conferma le disposizioni contenute nei progetti e nelle convenzioni allegate al Decreto di approvazione della Centrale.

3. Sugli edifici e gli impianti esistenti sono possibili tutti gli interventi dalla manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia.

4. Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.

5. La modifica sostanziale dell'impianto con nuovo impegno di suolo è ammesso tramite interventi diretti convenzionati. Tale convenzione fra Comune ed Enel definirà in base a progetti specifici il dimensionamento per l’utilizzazione dell'area, le caratteristiche tipologiche degli impianti, gli oneri a carico degli operatori privati.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19