Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 72 REGOLE GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE

1. Il Regolamento Urbanistico classifica il patrimonio edilizio esistente in sei classi di valore:

  • - sulla base di una schedatura che coinvolge tutti gli edifici del centro storico di Santa Fiora e tutti gli edifici del territorio rurale presenti al Catasto all'Impianto;
  • - sulla base, per gli edifici non interessati dalla Schedatura, dei criteri generali illustrati in seguito.

2. Le Classi di valore ed i criteri di classificazione degli edifici sono descritti nella tabella che segue.

Classi di valore Criteri di valutazione e classificazione Edifici sottoposti a "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" Edifici non sottoposti a Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" CLASSE 1 Gli edifici sottoposti a Schedatura sono valutati sulla base:

  • - della qualità architettonica;
  • - della valenza storico-testimoniale,
  • - delle caratteristiche morfo-tipologiche,
  • - del rapporto con il contesto di inserimento Sono inseriti in Classe 1 gli edifici presenti al Catasto Leopoldino e notificati ai sensi della Parte II del D.L. 42/2004 CLASSE 2 Sono inseriti in Classe 2 gli edifici:
  • - presenti al Catasto Leopoldino;
  • - oppure notificati ai sensi della Parte II del D.L. 42/2004 CLASSE 3 Sono inseriti in Classe 3 gli edifici:
  • - presenti al Catasto all'Impianto CLASSE 4 Sono inseriti in Classe 4 gli edifici non presenti al Catasto all'Impianto CLASSE 5 Sono inseriti in Classe 5 gli edifici già classificati con "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" del 1986 CLASSE 6 Sono inseriti in Classe 6 gli edifici privi di interesse architettonico ed incompatibili con il contesto di inserimento

3. Per ogni classe elencata al punto 2 sono specificati negli articoli seguenti gli interventi ammissibili in riferimento alle categorie di intervento edilizio definite al Titolo II Capo II delle presenti norme. Le Schede di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente, sulla base di un'analisi diretta di ogni edificio schedato, detteranno regole specifiche tese a valorizzare l'inserimento degli edifici nel contesto di appartenenza.

4. Gli edifici sono Schedati e/o classificati sulla base della loro sola presenza all'interno della cartografia di riferimento (C.T.R. o Catastale). Perciò il fatto di essere identificati con una Classificazione all'interno delle tavole del presente piano non equivale a titolo di legittimazione urbanistica per gli edifici in tutto od in parte illegittimi.

Art. 73 CLASSE 1 - EDIFICI O COMPLESSI EDILIZI DI RILEVANTE VALORE ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E/O STORICO-CULTURALE

1. Appartengono alla Classe 1 gli edifici ed i complessi edilizi che hanno un rilevante valore architettonico paesaggistico e storico- culturale. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico.

2. La Classe 1 comprende gli edifici in tal modo classificati dalla "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" di cui all'art. 79 nonché gli immobili (non sottoposti a tale schedatura) che risultino essere presenti al Catasto Leopoldino e essere notificati ai sensi della Parte II del D.L. 42/2004

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi previsti per le zone di appartenenza dell'immobile (tavole di Livello A):

  • - la manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 23, 24 e 25) purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell’immobile;
  • - il restauro e risanamento conservativo (art. 26)

4. Per gli edifici appartenenti alla Classe 1:

  • - fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 18, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari o l'accorpamento di unità immobiliari distinte solo all'interno di un progetto di restauro e risanamento conservativo dove si dimostri che le modifiche da realizzare non introducano separazioni o elementi incongrui nelle parti dell’edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell’immobile.
  • - è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo;
  • - nei cambi di destinazione d'uso la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie di cui al punto precedente è obbligata al rispetto delle seguenti limitazioni: m 2,50 per l'altezza interna dei vani e 1/15 per il rapporto delle aperture esterne vetrate e la superficie di pavimento degli stessi vani

5. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui ai Titoli V, VI VII e VIII, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali.

6. Negli edifici appartenenti alla Classe 1 è consentito il recupero a fine abitativo dei sottotetti, previsto dalla L.R. 5/2010 a condizione che gli interventi edilizi interni agli stessi sottotetti, eventualmente necessari al loro recupero abitativo, non eccedano quelli previsti dal precedente punto 3. Questa regola si applica anche a quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 della legge citata (aperture di finestre, realizzazione di abbaini e installazione di lucernari).

7. Nelle aree di pertinenza degli edifici o dei complessi edilizi ricadenti in classe 1:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione non si applica nel caso in cui tale frazionamento consegua alla realizzazione di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l’impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell’edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.

8. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un’adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

9. Fatta eccezione per interventi localizzati di manutenzione ordinaria o straordinaria, i progetti riguardanti gli immobili e/o i complessi edilizi in Classe 1 debbono contenere una Relazione di analisi storico-critica finalizzata a:

  • - illustrare l'evoluzione storica, tipologica e strutturale degli edifici, nonché gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il loro valore;
  • - illustrare l'impatto degli interventi proposti sugli elementi di valore di cui sopra dimostrandone la coerenza architettonica, tipologica e tecnologica.

Art. 74 CLASSE 2 - EDIFICI APPARTENETI AD AGGREGATI DI RILEVANTE VALORE ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E/O STORICO-CULTURALE

1. Appartengono alla Classe 2 gli edifici di impianto storico che individualmente non hanno il rilevante valore proprio degli edifici in Classe 1 ma fanno parte, in generale, di aggregati rurali o urbani che nel loro insieme hanno un rilevante valore architettonico, paesaggistico e storico- culturale oppure rappresentano esempi di tipologie edilizie con valore documentale e testimoniale rispetto alla storia del territorio comunale. Tali aggregati costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico.

2. La Classe 2 comprende gli edifici in tal modo classificati dalla "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" nonché gli immobili (non sottoposti a tale schedatura) che risultino essere presenti al Catasto Leopoldino oppure essere notificati ai sensi della Parte II del D.L. 42/2004

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi previsti per le zone di appartenenza dell'immobile (tavole di Livello A):

  • - la manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 23, 24 e 25) purché gli interventi previsti risultino compatibili con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell’immobile;
  • - il restauro e risanamento conservativo (art. 26);
  • - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3 e R5 (art. 27);

4. Per gli edifici appartenenti alla Classe 2:

  • - fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 18, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari o l'accorpamento di unità immobiliari distinte solo all'interno di un progetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia dove si dimostri che le modifiche da realizzare non introducano elementi incongrui nell'aggregato urbano o complesso rurale di appartenenza dell'edificio;
  • - è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo;
  • - nei cambi di destinazione d'uso la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie di cui al punto precedente è obbligata al rispetto delle seguenti limitazioni: m 2,50 per l'altezza interna dei vani e 1/15 per il rapporto delle aperture esterne vetrate e la superficie di pavimento degli stessi vani

5. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui ai Titoli V, VI VII e VIII, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali.

6. Negli edifici appartenenti alla Classe 2 è consentito il recupero a fine abitativo dei sottotetti, previsto dalla L.R. 5/2010 a condizione che gli interventi edilizi interni agli stessi sottotetti, eventualmente necessari al loro recupero abitativo, non eccedano quelli previsti dal precedente punto 3. Questa regola si applica anche a quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 della legge citata (aperture di finestre, realizzazione di abbaini e installazione di lucernari).

7. Nelle aree di pertinenza degli edifici o dei complessi edilizi ricadenti in classe 2:

  • - non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • - le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • - gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l’impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell’edificio o del complesso edilizio;
  • - per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.

8. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un’adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

Art. 75 CLASSE 3 - EDIFICI O COMPLESSI EDILIZI DI VALORE ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E/O STORICO-CULTURALE

1. Appartengono alla Classe 3 gli edifici ed i complessi edilizi i cui caratteri storici e architettonici costituiscono componenti qualificate del patrimonio territoriale, contribuendo alla valorizzazione del paesaggio locale. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico.

2. La Classe 3 comprende gli edifici in tal modo classificati dalla "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" e gli immobili (non sottoposti a tale schedatura) che risultino essere presenti al Catasto all'Impianto.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi previsti per le zone di appartenenza dell'immobile (tavole di Livello A):

  • - la manutenzione ordinaria senza mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 23);
  • - la manutenzione ordinaria recante mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 24);
  • - la manutenzione straordinaria (art. 25);
  • - il restauro e risanamento conservativo (art. 26);
  • - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3, R4 e R5 (art. 27);
  • - le addizioni funzionali (art. 28);

4. Per gli edifici appartenenti alla Classe 3:

  • - fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 18, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari o l'accorpamento di unità immobiliari;
  • - è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo;
  • - nei cambi di destinazione d'uso la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie di cui al punto precedente è obbligata al rispetto delle seguenti limitazioni: m 2,50 per l'altezza interna dei vani e 1/15 per il rapporto delle aperture esterne vetrate e la superficie di pavimento degli stessi vani

5. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui ai Titoli V, VI VII e VIII, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali.

6. Negli edifici appartenenti alla Classe 3 è consentito il recupero a fine abitativo dei sottotetti, previsto dalla L.R. 5/2010 a condizione che gli interventi edilizi interni agli stessi sottotetti, eventualmente necessari al loro recupero abitativo, non eccedano quelli previsti dal precedente punto 3. Questa regola si applica anche a quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 della legge citata (aperture di finestre, realizzazione di abbaini e installazione di lucernari).

Art. 76 CLASSE 4 - EDIFICI NON PRESENTI NELLE TAVOLE DEL CATASTO ALL'IMPIANTO E PRIVI PARTICOLARE INTERESSE ARCHITETTONICO

1. Sono classificati in Classe 4 gli edifici non presenti nelle tavole del Catasto all'Impianto e quindi realizzati successivamente al 1940 (indicativamente) che non presentano particolare interesse architettonico. Al loro interno vengono ulteriormente suddivisi e individuati con relativo segno grafico negli elaborati grafici di Livello B:

  • - Classe 4a: edifici con destinazione residenziale esclusiva o prevalente;
  • - Classe 4b: edifici con destinazione produttiva o commerciale esclusiva o prevalente;
  • - Classe 4c: edifici con destinazione turistico - ricettiva esclusiva o prevalente;
  • - Classe 4d: edifici con destinazione direzionale e/o di servizio pubblico esclusiva o prevalente;
  • - Classe 4e: edifici con destinazione agricola pubblico esclusiva o prevalente.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi previsti per le zone di appartenenza dell'immobile (tavole di Livello A)::

  • - la manutenzione ordinaria senza mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 23);
  • - la manutenzione ordinaria recante mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili (art. 24);
  • - la manutenzione straordinaria (art. 25);
  • - il restauro e risanamento conservativo (art. 26);
  • - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3, R4 e R5 (art. 27);
  • - le addizioni funzionali (art. 28);
  • - le addizioni volumetriche (art. 29);
  • - la sostituzione edilizia (art. 30);
  • - la ristrutturazione urbanistica (art. 31);

3. Per gli edifici appartenenti alla Classe 4, fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 18, è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari o l'accorpamento di unità immobiliari.

4. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui ai Titoli V, VI VII e VIII.

6. Negli edifici appartenenti alla Classe 4 è consentito il recupero a fine abitativo dei sottotetti, previsto dalla L.R. 5/2010, senza condizioni vincolanti.

Art. 77 CLASSE 5 - EDIFICI GIÀ CLASSIFICATI CON IL "PIANO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE" DEL 1986

1. Sono inseriti nella Classe 5 gli edifici già classificati con il "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" approvato con D.G.R. n° 2253 del 10/03/1988 per i quali si conferma la normativa esistente. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 5 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico.

2. Al fine di conservare la piena operatività di tale Piano, compromessa dal tempo trascorso dalla sua approvazione e dalle modifiche normative intervenute, si stabiliscono i seguenti criteri di corrispondenza fra la classificazione degli edifici operata dal regolamento Urbanistico e quella operata dal Piano citato:

  • - Gli edifici che nel "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sottoposti a "restauro e risanamento conservativo " sono equiparati agli edifici in Classe 1 ed in conseguenza di ciò ad essi si applicano le norme di cui all'art. 73;
  • - Gli edifici che nel "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sottoposti a "ristrutturazione edilizia RE1" sono equiparati agli edifici in Classe 2 ed in conseguenza di ciò ad essi si applicano le norme di cui all'art. 74;
  • - Gli edifici che nel "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sottoposti a "ristrutturazione edilizia RE2 e RE3" sono equiparati agli edifici in Classe 3 ed in conseguenza di ciò ad essi si applicano le norme di cui all'art. 75;
  • - Gli edifici che nel "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" sono sottoposti a "ristrutturazione urbanistica" sono equiparati agli edifici in Classe 4 ed in conseguenza di ciò ad essi si applicano le norme di cui all'art. 76;

3. In attesa della revisione del "Piano per interventi sul patrimonio edilizio esistente" negli edifici classificati in Classe 5 è vietata l'esecuzione dei seguenti interventi:

1. l'aggiunta o la modifica di balconi e terrazzi;

2. le addizioni funzionali;

3. la demolizione con fedele ricostruzione, salvo il caso in cui la necessità demolitoria sia adeguatamente giustificata da carenze strutturali od altro

4. Nel caso in cui un edificio risulti classificato nelle tavole del Piano di cui sopra e contemporaneamente Classificato in una classe diversa dalla 5 nel presente Piano, ha prevalenza la normativa di quest'ultimo.

Art. 78 CLASSE 6 - EDIFICI PRIVI DI VALORE ARCHITETTONICO E INCOPATIBILI CON IL CONTESTO DI INSERIMENTO

1. Sono classificati in Classe 6 gli edifici realizzati in epoca recente nel territorio urbano o rurale che presentano caratteri molto incongrui rispetto al contesto di inserimento e sono perciò da considerarsi quali detrattori di qualità per gli insediamenti ed il territorio. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 6 sono individuati con apposita campitura negli elaborati grafici di Livello B del Regolamento Urbanistico

2. Per gli edifici classificati in Classe 6 che presentano caratteristiche costruttive di stabilità e durevolezza, è da perseguire prioritariamente l'obiettivo della loro demolizione con successiva ricostruzione in armonia con i caratteri urbanistico - edilizi propri del contesto di riferimento. La Classe 6 non comprende consistenze realizzate con caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, serre, baracche in legno, manufatti in materiali eterogenei, etc.).

3. Sugli edifici legittimi di Classe 6 non sono consentiti gli interventi tesi a consolidare, mediante opere di ristrutturazione edilizia e/o modifica della destinazione d’uso, la loro permanenza mentre sono consentite esclusivamente le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - sostituzione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione.

4. Agli edifici realizzati in conseguenza di interventi di sostituzione edilizia o di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici in Classe 6 viene attribuita la Classe 4.

Art. 79 EDIFICI SOTTOPOSTI A SCHEDATURA DI RILEVAMENTO E CLASSIFICAZIONE

1. Sono sottoposti a "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" secondo quanto stabilito dal Piano Strutturale:

  • - tutti gli edifici compresi all'interno del Centro Storico di Santa Fiora classificato come "Tessuti Antichi" nelle Tavole di Livello A ("Disciplina dei Suoli e degli Insediamenti") ;
  • - tutti gli edifici e/o i complessi edilizi del territorio rurali presenti al Catasto all'Impianto e caratterizzati da un "toponimo" catastale.

Art. 80 EDIFICI DIRUTI - REGOLE DI RICOSTRUZIONE

1. Fatte salve eventuali limitazioni derivanti dalle disposizioni di zona del presente Piano o di altra disposizione normativa, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine andati totalmente o parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - a condizione che sia prodotta dall’avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario.

2. La consistenza planivolumetrica di questi edifici deve essere rilevabile:

  • - da elementi strutturali rilevabili in loco;
  • - da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell’edificio;
  • - da documentazione presente negli archivi della Pubblica Amministrazione.

3. Il progetto di ricostruzione deve riproporre, nella maniera più fedele possibile, le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell’edificio diruto, garantendo il suo corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Se la ricostruzione sul posto contrasta con la normativa del Codice della Strada o di altra norma ostativa, l'edificio crollato può essere ricostruito ad una distanza massima di 40 metri dal sedime originario.

4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite per il territorio rurale se ricade nel territorio aperto.

Art. 81 COSTRUZIONI E MANUFATTI PRECARI

1. Sono disciplinati dal presente articolo le costruzioni, i manufatti e le consistenze di vario genere che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei, etc.).

2. Per le costruzioni ed i manufatti precari aventi un titolo legittimante sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di demolizione non preordinata alla successiva ricostruzione. E’ esclusa qualsiasi destinazione d’uso diversa da quella per cui è stato ottenuto il titolo legittimante.

3. Per le costruzioni ed i manufatti precari privi di un titolo legittimante è ammessa la sola demolizione non preordinata alla successiva ricostruzione.

Art. 82 MANUFATTI EDILIZI MINORI

1. Si considerano manufatti edilizi minori i seguenti elementi:

  • - i gazebo
  • - i pergolati
  • - le pensiline
  • - i manufatti per il rimessaggio attrezzi
  • - le piscine
  • - serre per giardinaggio e orti urbani
  • - gli arredi pertinenziali vari

2. Il gazebo è un manufatto di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi, costituito da una struttura verticale astiforme in metallo o legno, con copertura in tela, canniccio, legno, ferro o vetro, completamente aperto su tutti i lati ed avente:

1. altezza al colmo < m. 3,50;

2. superficie coperta

• minore di mq. 16,00 per residenze;

• minore di mq. 36,00 per pubblici esercizi, realizzabili anche in due elementi.

Non è ammessa la realizzazione di più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare.

3. Il pergolato è una struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale o ricettiva composta da elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo, atta a consentire il sostegno al verde rampicante. Gli elementi orizzontali non possono essere impostati ad una quota superiore a m. 3,00.

4. La superficie occupata dal pergolato, che non può eccedere i mq. 20,00 per le residenze e i 40,00 mq per le attività ricettive, non è computata come superficie impermeabilizzata, salvo la presenza di sottostanti pavimentazione o strutture che limitino la permeabilità del suolo.

5. È consentito realizzare più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di superficie sopra indicata. È comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato; l’assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura dalla definizione e non ne consente la realizzazione o il mantenimento.

6. La pensilina è una struttura composta da elementi verticali in legno o metallo e da una copertura in vetro o metallo, con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede all’ingresso del fabbricato.

L’altezza del colmo non deve essere superiore a m. 3,00, la larghezza non deve essere superiore a m. 2,00 ed i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o inferriate o simili.

7. I manufatti per il rimessaggio attrezzi sono al servizio delle attività di orticoltura e giardinaggio e devono:

  • - essere appoggiati e/o ancorati al suolo;
  • - avere una dimensione massima di 10 mq e un’altezza massima di 2,20 cm;
  • - avere una unica porta di ingresso ed un’unica finestra;
  • - essere realizzati non in muratura ma in materiali leggeri quali legno, metallo etc.

8. Per recinzione si intende qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa costituita da murature, elementi prefabbricati, inferiate, reti o siepi.

La recinzione posta a delimitazione verso uno spazio pubblico deve avere un’altezza massima di m. 1,80 e deve essere realizzata in muratura per una altezza non inferiore a m. 0,60 e non superiore a m. 1,80. L’eventuale parte eccedente, fino all’altezza di m 1,80, deve essere realizzata con ringhiera o rete.

9. Per piscina si intende una struttura accessoria atta a consentire l’attività di balneazione. Nella realizzazione di una piscina si devono rispettare le seguenti condizioni:

  • - deve essere realizzata in una pertinenza di un edificio residenziale o a carattere ricettivo;
  • - deve avere una profondità non superiore a m. 1,50;
  • - deve avere una estensione superficiale non superiore a mq. 120 per l’attività ricettiva e mq. 80 per l’attività residenziale;
  • - la distanza dai confini di proprietà del “bordo vasca” non deve essere inferiore a m. 3;
  • - deve avere un approvvigionamento idrico completamente autonomo dall’acquedotto pubblico.

10. le serre per giardinaggio e orti urbani sono realizzate con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilato, plexiglas o telo in nailon, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con una superficie massima di mq. 12,00 ed altezza massima non superiore a m. 2,20, destinate a ricovero di piante e di attrezzi da giardino. Possono essere realizzate nel numero massimo di una per ciascuna pertinenza.

11. Sono considerati arredi pertinenziali vari gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto quali:

  • - percorsi pedonali o aree di sosta realizzate in pietra, ghiaia, etc.
  • - lastricati e pavimentazioni varie
  • - arredi quali panchine, attrezzature per gioco varie
  • - barbecue o piccoli forni, anche in muratura, nel numero massimo di uno per resede di pertinenza.

Art. 83 EDIFICI NON RAPPRESENTATI - PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo:

  • a) gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico che, non essendo presenti nella base cartografica utilizzata per redigere il piano (C.T.R. o Catastale), non risultano classificati negli elaborati di Livello B;
  • b) gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico e presenti sulla base cartografica utilizzata per redigere lo stesso, che però non risultano classificati negli elaborati di Livello B per puro errore materiale;
  • c) gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli edifici e/o manufatti privi di titolo abilitativo legittimante;

3. Sugli edifici privi di classificazione di cui al punto 1 lett. a) e b) sono consentiti, nelle more della loro classificazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 23, 24 e 25) e di restauro e risanamento conservativo (art. 26)

4. Gli edifici di cui al punto 1 lett. c) sono assimilati agli edifici in Classe 4. In conseguenza di ciò ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'art. 76 senza bisogno di ulteriori procedure amministrative.

5. Agli edifici privi di classificazione di cui al punto 1 lett. a) e b) può essere attribuita dalla Amm./ne Comunale una specifica classificazione - in coerenza con le classi di valore di cui agli articoli precedenti - a seguito della presentazione da parte dell’interessato della documentazione di seguito indicata:

  • - estratto del vigente Regolamento Urbanistico e del foglio di mappa catastale, con l’individuazione dell’edificio;
  • - relazione tecnico-descrittiva, comprensiva della "Scheda di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" riguardante l'edificio debitamente compilata;
  • - riprese fotografiche a colori di tutti i fronti.

6. La Classificazione dell'edificio, previa verifica e valutazione da parte degli organismi tecnici e consultivi dell’Amm./ne Comunale della documentazione presentata, viene approvata e diventa efficace a seguito dell'approvazione di variante al Regolamento Urbanistico di correzione di errore materiale. Nelle more dell'approvazione della variante si può applicare la procedura prevista al punto 2 dell'articolo 84.

Art. 84 DEROGA ALLA NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

1. I criteri di classificazione degli edifici, illustrati all'art. 72 presuppongono il riconoscimento dell'edificio classificato come presente o meno al Catasto Lepoldino e al Catasto all'Impianto. Questo riconoscimento, concretizzato nelle tavole di Livello C, si può prestare ad errori dovuti principalmente a due fatti:

  • - non è sempre agevole trovare una corrispondenza fra un edificio presente al Catasto Leopoldino ed un edificio presente al catasto attuale;
  • - è possibile che un edificio presente al catasto attuale e apparentemente presente al catasto Leopoldino e/o all'Impianto, sia in realtà un nuovo edificio realizzato a seguito di una demolizione dell'edificio precedente.

2. Nel caso in cui questo "errore materiale" sia adeguatamente documentato e dimostrato, il Responsabile dell'Area Tecnica con apposita determinazione, può concedere una deroga agli interventi ammessi dalla classe di appartenenza dell'edificio consentendo gli interventi ammessi dalla classe in cui dovrebbe essere riclassificato lo stesso edificio sulla base della documentazione prodotta. L'edificio potrà essere, anche in seguito, riclassificato modificando le tavole di Livello B e C tramite una variante al Regolamento Urbanistico approvato con le procedure previste dalla legislazione vigente.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19