Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 49 ARIA

1. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche perseguono le indicazioni derivanti dal piano di classificazione acustica vigente.

2. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, relativamente agli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, dimensionano, integrano e distribuiscono in modo organico nei tessuti insediativi, il complesso delle funzioni privilegiando modalità che non inducano inutile mobilità, anche attraverso un adeguato sviluppo ed uso delle reti informatiche, nonché provvedendo al riordino della circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale.

3. I piani attuativi di cui, i progetti unitari e le opere pubbliche, per la costruzione di nuove strade, devono prevedere misure atte ad assicurare che siano realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell’ambiente, l’inquinamento chimico e acustico.

4. I nuovi interventi riguardanti la realizzazione delle attività produttive dovranno contenere una specifica relazione che dimostri il rispetto delle norme sull'inquinamento atmosferico.

5. Il Regolamento Edilizio dovrà essere aggiornato sulla base degli indirizzi dati dalla Scheda 2B del P.T.C. riguardante il rischio da emissioni radon.

Art. 50 DIRETTIVE PER IL RISPARMIO IDRICO

1. Ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, i piani attuativi, i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, con il consenso dell’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6, le seguenti misure:

  • - nelle nuove previsioni insediative o nelle previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, la preliminare o contestuale realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi negli insediamenti abitativi e negli insediamenti commerciali e produttivi;
  • - nelle nuove previsioni insediative o nelle previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, la preliminare o contestuale realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e le acque reflue;
  • - l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
  • - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non;
  • - negli insediamenti produttivi, l’accumulo e il riutilizzo di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo;
  • - per gli usi agricoli, l’accumulo e il riutilizzo delle acque piovane e la raccolta e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
  • - l’adeguamento delle fognature bianche o miste in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale;
  • - la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
  • - I progetti dei piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono essere preventivamente verificati con l’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 affinché il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento;
  • - Negli interventi che comportano incrementi di prelievi idrici a fini produttivi, i soggetti promotori devono provvedere all’individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure indicate comma 1, dovendosi preferire, ove possibile, il ricorso alle acque di qualità meno pregiata;
  • - I progetti dei piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere l’adeguamento, il rinnovamento e il potenziamento delle reti di smaltimento delle acque reflue, facilitando l’accessibilità per la manutenzione degli impianti e limitando le interferenze con le reti di trasporto;
  • - I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, negli interventi di nuova edificazione o derivanti da demolizioni e ricostruzioni, negli insediamenti abitativi e negli insediamenti commerciali e produttivi, subordinano la realizzazione degli interventi alla contestuale attuazione di tutte le opere di infrastrutturazione del territorio che garantiscano la riqualificazione funzionale ed ambientale;
  • - I piani attuativi, i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, per il territorio agricolo, la riconversione di sistemi di approvvigionamento idrico e la ristrutturazione di opere di derivazione, accumulo e distribuzione idrica a livello interaziendale al fine di gestire in modo ottimale le risorse idriche diminuendone il consumo e contrastando fenomeni di degrado ambientale a carico dei terreni agricoli e delle acque superficiali e profonde;
  • - Laddove non sia possibile, o economicamente conveniente, il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati, è prescritto il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti preliminari con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni e subirrigazione; stagni di ossidazione o fitodepurazione), tenendo conto, in ogni caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, ma puntando a privilegiare la fitodepurazione a basso impatto ambientale.

Art. 51 VULNERABILITA' DELL'ACQUIFERO

1. Il PTC provinciale persegue l’obbiettivo di tutelare gli acquiferi di importanza strategica per la Provincia di Grosseto, nonché di tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione delle problematiche idrogeologiche e quindi del loro grado di vulnerabilità.

2. I gradi di vulnerabilità individuati dal PTC non corrispondono con quelli individuati dal Piano Strutturale Comunale; di seguito si riporta la tabella che definisce le correlazioni tra le due diverse classificazioni adottate e le disposizioni specifiche per le aree a diverso grado di vulnerabilità.

PTC PS Grado di vulnerabilità Estremamente Elevato ed Elevato Alto Grado di vulnerabilità Alto - medio Medio Grado di vulnerabilità Medio - basso Bassissimo - Nullo Irrilevante 3. Le classi di vulnerabilità della falda del territorio comunale di Santa Fiora sono riportate nelle tavole di Livello D

Disposizioni specifiche per le aree con grado di vulnerabilità Alto

4. In queste aree dovranno essere evitati qualsiasi uso o attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente.

5. Tra gli usi e le attività incompatibili con la tutela delle aree in oggetto sono annoverati:

  • - la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità, e non de-localizzabili, da far constatare negli atti autorizzativi;
  • - la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
  • - attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, cos&igrave come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bio-accumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • - la realizzazione di tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

6. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree in argomento o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque dovranno rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite dal D.lgs. 152/2006.

7. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali saranno dotati, se di nuova realizzazione, di opere e impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l’eventuale stoccaggio dei reflui addotti all’impianto per un periodo minimo di 24 ore.

8. Le pratiche colturali dovranno prevenire il dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del “Codice di buona pratica agricola” redatto dall’A.R.S.I.A., di cui agli approfondimenti monografici del S.I.T.P.. Nell’esercizio delle attività agricole è vietato lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione.

9. Nelle zone ad Alta vulnerabilità della falda, sono vietate le tipologie edilizie che richiedano la realizzazione di pali o scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali divieti sono applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale.

10. Ai sensi di quanto previsto dalla scheda 3C (Direttiva tecnica per la tutela della risorsa idrica) del PTC provinciale del 2009, nell’area dell’acquifero del Monte Amiata sono vietate di norma le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli idropotabili e lo smaltimento di acque reflue con impianti di sub-irrigazione.

Disposizioni specifiche per le aree con grado di vulnerabilità Media

11. In queste aree le attività antropiche dovranno essere realizzate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti. I depuratori di reflui urbani e industriali, se di nuova realizzazione, dovranno essere dotati di opere e impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l’eventuale stoccaggio dei reflui addotti all’impianto per un periodo minimo di 24 ore.

12. Dovranno essere previsti opere e impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde anche per la realizzazione di:

  • - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
  • - impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
  • - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
  • - attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, cos&igrave come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  • - tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua.

13. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree in argomento o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque dovranno rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite dal D.lgs. 152/2006.

Disposizioni specifiche per le aree con grado di vulnerabilità Irrilevante

14. Pur non prevedendo specifiche norme di tutela, in tali aree dovranno essere adottate comunque tutte le misure di prevenzione dall’inquinamento previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, bonifiche e tutela delle acque.

Art. 52 DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI POZZI

1. La realizzazione di opere atte alla captazione delle acque sotterrane da destinarsi a vari usi (domestico, irriguo, industriale, idropotabile etc.) è soggetta ad autorizzazione comunale; l’autorizzazione è prevista anche nel caso di rifacimento del pozzo in sostituzione di quello esistente. Sono ammessi alla procedura autorizzativa semplificata (D.I.A.) gli interventi localizzati all’esterno delle aree a vulnerabilità Alta o che manifestano problematiche di natura idrogeologica, come individuate nel quadro conoscitivo del P.S.

2. Sono comunque sempre da rispettare le seguenti disposizioni:

  • - è vietata la captazione simultanea con la stessa opera di acquiferi non comunicanti fra loro; gli attraversamenti praticati fra più acquiferi dovranno essere accuratamente sigillati con materiali idonei ed indicati negli allegati tecnici, lasciando libero solo l’acquifero che si intende sfruttare;
  • - nel caso di acquifero multistrato, dove livelli acquiferi diversi sono in collegamento fra loro, negli allegati tecnici deve essere documentata la loro struttura idrogeologica. L’emungimento da più livelli deve essere giustificato dalla potenzialità dell’acquifero in funzione dei reali fabbisogni del richiedente;
  • - i pozzi dovranno essere realizzati secondo le tecniche più adatte in relazione alla litologia da attraversare e l’emungimento dovrà avvenire secondo pompe adeguatamente dimensionate e posizionate onde evitare fenomeni di cavitazione e perdita di efficienza del pozzo;
  • - per salvaguardare l’acquifero che si intende sfruttare, l’intercapedine tra il perforo ed i tubi di rivestimento definitivo dovrà essere cementata con materiali idonei in base alla litologia del terreno attraversato. La cementazione dovrà partire al di sopra dei filtri, ed eseguita dopo la fase di spurgo per evitare fenomeni di assestamento del drenaggio nel perforo che potrebbero compromettere l’efficienza della cementazione. La cementazione dovrà comunque continuare in superficie con la realizzazione di una piazzola in cls. con raggio di m 1,00;
  • - la condotta premente dovrà essere dotata di valvola di ritegno onde evitare travasi o ritorni di alcun genere nell’acquifero, e dotata di un rubinetto per poter eseguire prelievi;
  • - il boccapozzo dovrà essere sempre di tipo stagno con flangia e controflangia per evitare l’accesso ad estranei o cadute in pozzo di materiale di qualunque tipo e dovrà essere contenuto in un pozzetto in muratura, o portato sopra la quota altimetrica del piano di campagna.

3. La procedura amministrativa per la richiesta di autorizzazione alla ricerca ed all’uso della risorsa dovrà attenersi a quanto disposto dalla Scheda 3B del P.T.C. provinciale.

Art. 53 IL SUOLO

1. Suoli da bonificare. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, per le aree ricadenti nei siti da bonificare, cos&igrave come indicati dal piano regionale di gestione dei rifiuti, terzo stralcio relativo alle aree inquinate, e dal piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati, adottato con delibera di consiglio provinciale n. 37 del 31 maggio 2004, devono prevedere:

  • - un vincolo all’utilizzazione dell’area che impedisca ogni destinazione d’uso futura fino all’avvenuta bonifica;
  • - l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l’intervento;
  • - l’utilizzo dell’area solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia di Grosseto.

2. La fertilità dei suoli. I terreni agrari, ordinariamente coltivati, devono mantenere nel tempo un buon livello di fertilità, intesa come l’insieme di caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche caratterizzanti il terreno con l’attitudine a produrre.

3. La fertilità del terreno agrario deve essere mantenuta tramite continue operazioni di sistemazione del suolo e tecniche agronomiche appropriate. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i piani attuativi relativamente ad interventi ricadenti nel territorio rurale, devono contenere indicazioni specifiche relativamente all’esecuzione delle pratiche agronomiche di seguito indicate, in funzione dell’ordinamento colturale aziendale attuato:

  • - sistemazioni idraulico-agrarie per la regimazione delle acque meteoriche;
  • - lavorazioni principali e secondarie del terreno;
  • - apporto di sostanza organica;
  • - tecniche agronomiche per la riduzione dell’erosione del suolo;
  • - piani di concimazione nel caso di nuovi impianti di specie arboree poliennali;
  • - tecniche di irrigazione agraria;
  • - apertura di nuovi pozzi, laddove consentiti.

4. Negli atti d’obbligo o nelle convenzioni, sottoscritti a seguito dell’approvazione di programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e dei piani attuativi relativi ad interventi edilizi nel territorio rurale e aperto, sono prescritti comportamenti antropici di “buona pratica agricola”, al fine di ripristinare e/o mantenere nel territorio comunale la difesa del suolo e la potenzialità produttiva del terreno, cos&igrave come indicati ai successivi commi.

5. Dove possibile, sono da effettuare, possibilmente ogni anno, in concomitanza con le lavorazioni principali del terreno, apporti di sostanza organica, tramite letamazione, distribuzione di reflui di frantoio e compost. Per questi ultimi apporti è necessario acquisire le necessarie autorizzazioni secondo quanto prescrive la normativa vigente al momento della distribuzione. Sono consigliate le pratiche di inerbimento permanente dell’interfila, nel caso di colture arboree e/o di pratiche di sovescio, ossia interramento della coltura erbacea nel momento di massimo sviluppo vegetativo, con specie erbacee leguminose.

6. Le sistemazioni idraulico-agrarie dei suoli. Per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni pianeggianti è necessario effettuare e/o mantenere la “baulatura” del campo, la realizzazione e la successiva manutenzione di una rete di fossi e scoline, di prima e seconda raccolta, per il deflusso delle acque superficiali in eccesso rispetto alla “capacità idrica massima” del terreno, cos&igrave da evitare allagamenti e ristagni. Gli elementi costituenti la rete idraulico-agraria e gli alvei naturali e/o artificiali disposti a bordo campo, con funzioni di raccolta delle acque meteoriche, devono essere mantenuti liberi da vegetazione spontanea erbacea e/o arbustiva cos&igrave da consentire il naturale deflusso delle acque eccedenti la capacità di imbibizione del terreno.

7. Per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni in pendenza è necessario effettuare e/o mantenere le sistemazione idraulico-agrarie del terreno tramite una rete di fossi e scoline, di prima e seconda raccolta delle acque superficiali, realizzati in numero sufficiente ad evitare la creazione di solchi nel suolo con la perdita per erosione di particelle di terreno e di macroelementi. A seconda della pendenza del terreno, comunque superiore al 5%, deve essere effettuata la sistemazione idraulico-agraria degli appezzamenti di terreno, prediligendo quelle che tendono a ridurre il più possibile la velocità superficiale dell’acqua meteorica, riducono l’erosione del terreno con la conseguente diminuzione di perdita di macro e micro elementi nutritivi.

8. Ai fini delle sistemazioni agrarie, si elencano le seguenti tipologia di sistemazione agraria per terreni in pendenza:

  • - con pendenze del 30-40 per cento, e per la realizzazione di impianti di colture arboree, è idoneo effettuare sistemazione per “terrazzamento” dove il muretto di sostegno di ciascuna terrazza è realizzato con pietrame locale a malta o a secco, seguendo le curve di livello del terreno, in alternativa è consigliato il “gradonamento” realizzato con muretti a secco, non necessariamente realizzati seguendo le curve di livello. Per gli impianti di oliveto è ammesso utilizzare sistemazione a “lunettamento” di singole piante, ovvero piccoli terrazzi sostenuti da muretti a pianta semicircolare posti a valle della ceppaia (colletto della pianta);
  • - con pendenze fino al 20-25 per cento, e specialmente nel caso di colture erbacee, è idoneo effettuare sistemazioni a girapoggio. Le unità colturali o appezzamenti sono delimitati da scoline il cui andamento si discosta da quello delle curve di livello dell’1-2 per cento;
  • - con pendenze che variano dal 5 al 10 per cento e dal 20 al 30 cento è idoneo utilizzare la sistemazione a “rittochino”. Le scoline parallele tra di loro a distanza variabile corrono lungo la linea di massima pendenza. L’azione erosiva dell’acque meteorica è ridotta.

9. Le lavorazioni dei suoli. Le lavorazioni principali devono essere effettuate con terreno in “tempera” ovvero quando la quantità di acqua interna è pari alla capacità di campo, o quando il contenuto in acqua è inferiore alla capacità di campo. Sono da evitare lavorazioni del suolo in presenza di ristagni idrici o eccessi di acqua. La profondità di lavorazione deve essere commisurata alla coltivazione per la quale viene effettuata, al tipo di apparato radicale posseduta dalle piante, dal tipo di tessitura del terreno, al fine di migliorare la stabilità dei versanti, soprattutto per i terreni con forte pendenza, nei quali il dissesto idrogeologico è maggiore.

Art. 54 LA FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Prescrizioni generali

1. Gli obiettivi che il Regolamento Urbanistico intende perseguire nell’ambito della salvaguardia geomorfologica del patrimonio edilizio ed ambientale del Comune di Santa Fiora sono essenzialmente i seguenti:

  • - eliminare i rischi per gli insediamenti connessi alla instabilità dei versanti;
  • - ricondurre ad una dimensione fisiologica i processi di erosione del suolo;
  • - conservare gli elementi di elevato interesse paesistico e naturalistico;
  • - prevenzione da rischio sismico, attraverso la definizione della microzonazione sismica di primo livello.

2. Le classi di fattibilità geomorfologica e quelle di fattibilità idraulica del territorio comunale di Santa Fiora sono riportate nelle tavole di Livello D

3. Il perseguimento degli obiettivi sopra detti si concretizza nella gestione delle trasformazioni degli elementi fisici e vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio. In particolare le azioni da mettere in atto saranno le seguenti:

  • - su tutto il territorio: favorire ed incentivare gli interventi di regimazione delle acque superficiali e impedire un uso scorretto della risorsa suolo e della vegetazione naturale;
  • - per gli interventi classificati a Fattibilità 2: a livello di indagini geognostiche di supporto alla progettazione edilizia dovranno essere chiariti i dubbi che permangono sulla stabilità dei versanti;
  • - per gli interventi classificati a Fattibilità 3: al momento della redazione delle indagini sui P.U.A. o sui progetti I.E.D., il Professionista incaricato dovrà risolvere le problematiche specifiche con studi adeguati e le indagini dovranno essere condotte al livello dell’area nel suo complesso;
  • - per gli interventi classificati a Fattibilità 4: prima di procedere è necessario predisporre la bonifica ed il consolidamento.

Zone soggette al Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Fiora e Fiume Ombrone

4. All’interno delle Tavole n. 9 e 10 del Piano Strutturale sono state individuate zone classificate a Pericolosità Idraulica e Geomorfologica Elevata e Molto Elevata; tali zone sono soggette alla normativa del P.A.I. Fiora (o Ombrone), di cui agli articoli 5, 6, 8, 12 e 13 delle Norme del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiora (per il P.A.I. Ombrone artt. 13 e 14).

5. Inoltre, in ottemperanza della scheda 4C del P.T.C. 2010, nelle aree P.I.M.E. e P.I.E., il riutilizzo ai fini residenziali o ricettivi del patrimonio rurale di cui all’art. 5 comma 11, lettera d) delle norme dei Piani di Assetto Idrogeologici approvati dalla Regione Toscana (bacini regionali ed interregionali), sarà riferito ai casi in cui le condizioni di sicurezza idraulica siano assicurate per tempi di ritorno della portata di massima piena di anni 200 e gli eventuali adeguamenti per il completamento della messa in sicurezza non determinino condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.

6. Oltre a quanto disciplinato con i vigenti P.A.I., per le aree ricadenti all’interno del Dominio idraulico, cos&igrave come definite nei rispettivi piani di bacino, si terrà conto dei seguenti criteri:

  • - ai fini della difesa del suolo, salvo accertate incompatibilità con le necessarie condizioni di sicurezza idraulica saranno assunti come riferimento la conservazione delle caratteristiche di naturalità degli alvei fluviali, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali e il rispetto delle aree di naturale espansione e relative zone umide collegate;
  • - saranno ammessi interventi di conservazione attiva delle fasce ripariali, nelle forme di bosco igrofilo "maturo”, e delle aree di naturale espansione dei corsi d’acqua, ove efficaci per il rallentamento del deflusso idrico, nonché per la riqualificazione ecologica e paesaggistica.

7. Infine si ricorda che nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.M.E.) devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 2 della LRT 21/2012.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19