Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 41 VINCOLO CIMITERIALE

1. Il vincolo è stato apposto ai sensi dell'articolo 338 del R.D. 1265/1934. I perimetri delle zone di rispetto dei cimiteri prescritte dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, comprendono due fasce di rispetto con diverso grado di tutela:

  • - la fascia di rispetto di 50 metri intorno al perimetro del cimitero (zona A);
  • - la fascia di rispetto compresa fra i 50 ed i 200 metri intorno al perimetro del cimitero (zona B);

2. All’interno della zona A sono ammessi, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002), i seguenti interventi:

  • - parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero;
  • - realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
  • - interventi per la riduzione del rischio idraulico;
  • - opere di adeguamento stradale;
  • - reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;
  • - giardinaggio e/o sistemazioni a verde;
  • - pratiche agricole (ivi comprese, nel territorio rurale, quelle aziendali);
  • - usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);
  • - attività ricreative all’aperto.

3. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza parere dell’azienda sanitaria locale. Sono comunque esclusi tutti gli altri interventi. All'interno delle zone A non è consentita la realizzazione e/o l’installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia (ad eccezione di chioschi a servizio del cimitero), ancorché interrati o reversibili.

4. Salvo diverse disposizioni di legge, nelle zone B sono consentiti tutti gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Regolamento Urbanistico. Nel caso gli interventi in questione appartengano all'elenco sottostante deve essere acquisito preliminarmente il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale:

  • - costruzione di nuovi edifici;
  • - ampliamento di edifici esistenti con incremento di S.U.L. superiore al 10% della consistenza preesistente;
  • - realizzazione di parchi e giardini;
  • - realizzazione di parcheggi pubblici e privati;
  • - realizzazione di attrezzature sportive;
  • - volumi tecnici in muratura;
  • - annessi agricoli stabili;
  • - serre fisse.

Art. 42 FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Le fasce di rispetto stradali sono individuate ai sensi del D.L. n. 285/92 e s.m. e del regolamento di esecuzione e di attuazione DPR n. 495/92, in relazione alla classificazione della strada.

2. All'interno delle Fasce di rispetto stradali sono consentiti gli usi agricoli, a verde e parcheggio privato e/o di uso pubblico. Per gli edifici esistenti, fatto salvo le eventuali norme più restrittive in relazione alla classificazione dell’edificio, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia (R1, R2, R3, R4 e R5) e la sostituzione edilizia. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammesse: le recinzioni, i parcheggi, le strutture ed impianti a servizio della viabilità (distributori purché previsti dal piano comunale dei carburanti). Sono altres&igrave ammessi impianti tecnologici anche al servizio di singoli edifici previo parere vincolante dell’Ente proprietario della strada in funzione della classificazione della stessa. Gli interventi consentiti sono inoltre soggetti a convenzione attraverso la quale i privati si impegnano nei confronti del Comune, in caso di esproprio, a non richiedere il pagamento del maggior valore acquisito dal bene a seguito dell’intervento concesso.

Art. 43 I SITI DA BONIFICARE

1. Il Piano Provinciale di Bonifica delle Aree Inquinate contiene tre siti da bonificare localizzati all'interno del territorio comunale di Santa Fiora:

Cod. Scheda Tipologia Località Descrizione GR50 Area Industriale Monte Labbro Miniera di mercurio in disuso dal 1977. Sono rimasti alcuni degli impianti destinati all'attività di escavazione Impianto di stoccaggio e recupero inerti Podere S. Anna Impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti all'interno della Cava di pietrisco GRA.P.4 Discarica Spolveravolpi Discarica comunale non più in uso dal 2002 2. Per le azioni previste vedere il "Piano Provinciale di Bonifica delle Aree" della Provincia di Grosseto approvato con D.C.P. n° 17 del 30/03/2006

Art. 44 ALTRI VINCOLI

1. Si definiscono "vincoli sovraordinati" le limitazioni alle trasformazioni territoriali e all’uso delle risorse essenziali del territorio determinate dalla normativa nazionale e/o regionale vigente. Di seguito viene riportato un elenco, non esaustivo, delle principali limitazioni gravanti sul territorio comunale.

2. Vincolo relativo ai "Beni culturali, paesaggistici e ambientali" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004:

  • a) Parte Seconda, articolo 10: beni culturali già oggetto di decreto di vincolo ai sensi della Legge 1089/1939. Il titolo abilitativo relativo a interventi edilizi riguardanti questi beni è subordinato all'autorizzazione della competente Soprintendenza. Per la localizzazione vedere l'elenco di tali beni contenuto nell'art. 65.
  • b) Parte Terza, articolo 136: beni paesaggistici già oggetto di vincolo ai sensi della legge 1497/1939. Il titolo abilitativo relativo a interventi edilizi riguardanti questi beni è subordinato al parere favorevole della Commissione Comunale per il paesaggio e al non annullamento da parte della competente Soprintendenza di detto parere. Per la localizzazione vedere la Tav. U08 del Piano Strutturale.
  • c) Parte Terza, articolo 142: beni paesaggistici e ambientali già oggetto di vincolo ai sensi della Legge n. 431/1985 (legge "Galasso"). Il titolo abilitativo relativo a interventi edilizi riguardanti questi beni è subordinato al parere favorevole della Commissione Comunale per il paesaggio e al non annullamento da parte della competente Soprintendenza di detto parere. Per la localizzazione vedere la Tav. U08 del Piano Strutturale.

3. Vincolo idrogeologico. Il vincolo è stato apposto ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 ed è localizzato nella Tav. U07 del Piano Strutturale. Le trasformazioni territoriali significative, eccedenti le normali pratiche agricole, sono subordinate all’ottenimento, oltre che dell’ordinario titolo abilitativo, dell’apposito nulla osta rilasciato dall'Autorità competente.

4. Area di rispetto degli impianti di depurazione. Ai sensi dell'Allegato 4 della Delibera Interministeriale 04.02.1977 viene istituita una fascia di rispetto larga 100 metri - dagli impianti esistenti o da realizzare - all'interno della quale sono vietate le nuove costruzioni anche interrate. E’ consentita di contro la realizzazione di parcheggi. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui al Titolo IV delle presenti norme, sono consentiti gli interventi che non eccedano la ristrutturazione edilizia, con esclusione delle addizioni funzionali, non consentite.

5. Vincolo cimiteriale. Le disposizioni che regolano le aree sottoposte a vincolo cimiteriale sono contenute nell’articolo 41 delle presenti norme.

6. Fasce di rispetto stradale. Le disposizioni che regolano le "fasce di rispetto stradale" sono contenute nell’articolo 42 delle presenti norme.

7. Zone di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Sono le aree di salvaguardia atte a assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle risorse idriche destinate al consumo umano istituite ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Le aree di salvaguardia sono distinte in "Zone di Tutela assoluta" (aventi una estensione minima di 10 mt. di raggio dal punto di captazione) e "Zone di rispetto e di protezione" (aventi una estensione di 200 mt. di raggio dal punto di captazione). Le sorgenti sottoposte al vincolo in questione in quanto destinate a consumo umano sono individuate nell'elaborato "Le Risorse" e nella tavola G03 del Piano Strutturale e sono di seguito elencate:

  • - Fonte Perino (n° 12)
  • - Fiora Sorgente principale - Galleria Alta (n° 16)
  • - Fiora Galleria Bassa – Sorgente Carolina (n°17)
  • - Pieve Vecchia (n° 19)
  • - Segalari superiore (n° 22)
  • - Segalari inferiore (n°23)
  • - Fonte Sanetto (n° 27)
  • - Sorgente del Canalone (n° 31)

8. Zone soggette al Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Fiora e Fiume Ombrone. Le zone classificate a Pericolosità Idraulica e Geomorfologica Elevata e Molto Elevata nelle tavole n. 9 e 10 del Piano Strutturale sono soggette alla normativa del P.A.I. Fiora (o Ombrone), di cui agli articoli 5, 6, 8, 12 e 13 delle Norme del Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiora (per il P.A.I. Ombrone artt. 13 e 14).

9. Rimangono ovviamente validi i vincoli e le limitazioni all’uso delle risorse territoriali e alle trasformazioni del territorio derivanti da norme nazionali e/o regionali e/o provinciali vigenti anche se non esplicitamente trattati o rappresentati dal Regolamento Urbanistico

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19