Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 23 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CHE NON COMPORTANO IL MUTAMENTO DELL’ESTERIORE ASPETTO DEGLI IMMOBILI

1. Sono opere che non comportano mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici quali: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, rivestimenti , tinteggiature, infissi, ecc.), opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni.

2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:

  • - il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
  • - la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
  • - il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti; la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
  • - la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
  • - lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
  • - il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione con un aumento dello spessore dell'elemento edilizio da coibentare o isolare fino a cm 8;
  • - gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
    • a) impianti di riscaldamento o raffreddamento;
    • b) impianto elettrico;
    • c) impianto idrico;
    • d) impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
    • e) impianti igienico-sanitari;
    • f) impianti di ascensore o montacarichi.

3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria senza mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili sono eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.80, comma 1, LRT 1/2005

Art. 24 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CHE COMPORTANO IL MUTAMENTO DELL’ESTERIORE ASPETTO DEGLI IMMOBILI

1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne degli edifici (intonaci, infissi, coperture, rivestimenti, tinteggiature, elementi della facciata, inferriate, pavimentazioni, ecc.) comportanti il mutamento dell'aspetto esteriore degli edifici e/o delle relative aree di pertinenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono opere quali:

  • - rifacimento di intonaci e coloriture con tecniche e/o tonalità cromatiche sensibilmente diverse alle preesistenti;
  • - riparazione e rifacimento di infissi e/o inferriate secondo materiali, sezioni, e scansioni sensibilmente diverse da quelle preesistenti;
  • - smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti;
  • - rinnovo, rifacimento o installazione di materiali di isolamento o coibentazione comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dell'edificio e un aumento dello spessore dell'elemento edilizio da coibentare o isolare fino a cm 8 .

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento all'esteriore aspetto degli immobili sono eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.80, comma 1, LRT 1/2005. Nel caso in cui siano localizzati in zone sottoposte al vincolo paesaggistico è comunque necessario ottenere la relativa autorizzazione.

Art. 25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Si definiscono "opere di manutenzione straordinaria", ai sensi dell’art. 79 comma 2 lett. b) della L.R. 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

2. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici rientrano:

per le opere interne:

  • - modifica, apertura e chiusura di porte senza modifica dello schema distributivo;
  • - demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifiche di materiali;
  • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, di solai ai fini della coibentazione termica e acustica con un aumento dello spessore dell'elemento edilizio da coibentare o isolare oltre i cm 8;
  • - realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
  • - demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
  • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota;
  • - rifacimento dell'armatura minuta del tetto senza modifica di forma e di quota (d'imposta e di colmo), con o senza modifiche di materiali;

per le opere esterne:

  • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
  • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di infissi con doppio vetro a camera, di doppi infissi e inferriate;
  • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti;
  • - realizzazione di camini e canne fumarie;
  • - modifica e realizzazione delle recinzioni e di altre sistemazioni di parti esterne
  • - inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e altre impermeabilizzazioni

3. Ai sensi dell'art. 80 comma 2 lettera a) della L.R.T. 1/2005, sono soggetti a semplice comunicazione dell'inizio lavori gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime;

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria non rientranti fra quelli individuati al punto precedente sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.79 della LRT 1/2005

Art. 26 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

1. Si definiscono interventi di "restauro e risanamento conservativo" gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono:

  • - il consolidamento degli elementi costitutivi dell'edificio e l’eventuale rinnovo delle parti non consolidabili;
  • - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
  • - l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio quando interferiscano con l’assetto architettonico complessivo;
  • - gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici;
  • - il cambio di destinazione d’uso per funzioni compatibili con la tipologia, la struttura ed i caratteri architettonici dell’organismo edilizio, nonché una variazione del numero delle unità immobiliari, purché venga mantenuto inalterato l’impianto strutturale e lo schema distributivo originario.

2. Gli interventi di restauro e risanamento non possono, in ogni caso, comportare:

  • - l’alterazione del sistema strutturale dell’edificio;
  • - il frazionamento delle unità immobiliari in presenza di edifici unitari sincronici;
  • - l’alterazione del sistema distributivo d’impianto;
  • - l’incremento delle superfici e dei volumi;
  • - l’alterazione delle caratteristiche architettoniche e decorative delle facciate e degli elementi ornamentali, interni ed esterni, dell’edificio.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.79 della LRT 1/2005

Art. 27 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1. Ai fini dell’attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico riguardanti il patrimonio edilizio esistente gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono articolati in quattro sottoclassi: R1, R2, R3, R4 e R5. Per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi citati si rinvia all’art. 15 delle presenti norme.

Ristrutturazione edilizia R1

2. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R1" gli interventi che comportano la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, con la realizzazione di nuovi vani o la eliminazione di quelli esistenti, la modifica della superficie dei vani esistenti, la modifica delle aperture e più in generale della struttura distributiva di ogni singolo vano, con l’esclusione dell’ampliamento o del ridimensionamento della S.U.L. delle singole unità immobiliari.

3. Le opere consentite sono:

  • - la demolizione delle superfetazioni;
  • - le modifiche agli elementi verticali non strutturali;
  • - le modifiche agli elementi strutturali verticali interni esclusivamente per aperture inferiori a 1mt;
  • - il rifacimento degli elementi strutturali orizzontali senza variazioni di quota;
  • - la modifica dei prospetti esistenti limitata alla riapertura di bucature tamponate e alla chiusura di bucature contraddittorie con le regole dei prospetti d'intervento;

4. Sono comunque escluse le seguenti opere :

  • - le variazioni della quota dei solai;
  • - le variazioni del posizionamento delle scale;
  • - la realizzazione di balconi e terrazze (di ogni tipo, ivi comprese quelle a tasca);

Ristrutturazione Edilizia R2

5. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R2" gli interventi che comportano la modifica della superficie delle singole unità immobiliari attraverso frazionamenti, accorpamenti, ampliamenti con parziale inglobamento di unità immobiliari contigue e viceversa.

6. Sono consentite inoltre le seguenti opere:

  • - la demolizione delle superfetazioni;
  • - le modifiche agli elementi verticali non strutturali;
  • - le modifiche agli elementi strutturali verticali interni esclusivamente per aperture inferiori a 2,5 mt;
  • - il rifacimento degli elementi strutturali orizzontali con variazioni di quota;
  • - la modifica della redazione dei prospetti (aggiunta, modifica e eliminazione di aperture, balconi e terrazzi) rispettando, nel caso dei prospetti principali e/o lungo spazi pubblici, le regole di composizione degli stessi prospetti (simmetrie e ripetizioni delle bucature, etc.);
  • - gli incrementi di superficie utile lorda (Sul) attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti e solo nel caso di disponibilità residua di superficie

Ristrutturazione Edilizia R3

7. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R3" gli interventi che comportano la completa riorganizzazione funzionale e distributiva dell’organismo edilizio fino al suo svuotamento con mantenimento dei fronti.

8. Sono consentite inoltre le seguenti opere:

  • - la modifica della redazione dei prospetti (aggiunta, modifica e eliminazione di aperture, balconi e terrazzi) rispettando, nel caso dei prospetti principali e/o lungo spazi pubblici, le regole di composizione degli stessi prospetti (simmetrie e ripetizioni delle bucature, etc.);
  • - gli incrementi di superficie utile lorda (Sul) attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti e solo nel caso di disponibilità residua di superficie

Ristrutturazione Edilizia R4

9. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R4" gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici o parti di essi, previsti al punto 1 lettera d) comma 2 dell'art. 79 della L.R. 1/05, intendendo per fedele ricostruzione la realizzazione di un organismo edilizio del tutto assimilabile a quello preesistente quanto a:

  • - modalità costruttive;
  • - caratteristiche dei materiali, che devono risultare dello stesso tipo o comunque di tipo analogo a quelli preesistenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Regolamento Edilizio;
  • - sagoma e ingombro planivolumetrico (fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica)
  • - area di sedime.

Ristrutturazione Edilizia R5

9. Si definiscono interventi di "ristrutturazione edilizia R5" gli interventi volti al recupero del sottotetto a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 8/02/2010 n° 5.

10. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.79 della LRT 1/2005

Art. 28 LE ADDIZIONI FUNZIONALI

1. Sono definite "addizioni funzionali" le modifiche alla sagoma degli edifici esistenti che, ai sensi al punto 3 lettera d) comma 2 dell'art. 79 della L.R. 1/05:

  • - non realizzino un nuovo organismo edilizio;
  • - siano contenute entro il limite del 20 per cento del volume esistente;
  • - riguardino i seguenti interventi:
    • a) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile;
    • b) la realizzazione di servizi igienici, qualora carenti;
    • c) la realizzazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
    • d) la realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati come definito dall’articolo 55 della L.R. 1/05

2. Oltre alla limitazione generale dell'incremento volumetrico fissato, dalla L.R. 1/05, nel 20% del volume esistente le addizioni volumetriche, quando consentite per ciascun edificio dalla normativa del Titolo IV, devono rispettare gli indici della zona nella quale lo stesso edificio risulta inserito nelle Tavole di Livello A del presente piano.

3. Le "addizioni funzionali" non sono computate, ai fini dell’applicazione degli indici di edificabilità fondiaria o territoriale. Nel caso in cui gli interventi di cui al punto 2 eccedano i limiti di cui al punto 1 e al medesimo punto 2, la parte eccedente è classificata come "addizione volumetrica" di cui al successivo art. 29.

4. Oltre alle limitazioni stabilite nei punti precedenti, le “addizioni funzionali” dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione, all'unità immobiliare di riferimento;
  • - dovranno mantenere una relazione funzionale stabile con l'unità immobiliare di riferimento;
  • - non dovranno essere finalizzate alla modifica, contestuale o successiva, della destinazione d'uso dell'unità immobiliare di riferimento;
  • - non dovranno essere finalizzate alla formazione, contestuale o successiva, di nuove unità immobiliari,;
  • - non siano suscettibili di utilizzo autonomo, né di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene, neanche mediante successive trasformazioni;
  • - dovranno essere finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento dell'unità immobiliare di riferimento - anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità - ovvero al raggiungimento degli standard minimi richiesti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

5. Le addizioni funzionali sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.79 della LRT 1/2005

Art. 29 LE ADDIZIONI VOLUMETRICHE

1. Le aggiunte agli organismi edilizi esistenti che non presentino le caratteristiche specificate per le "addizioni funzionali" e siano computate ai fini dell’applicazione degli indici di edificabilità fondiaria e territoriale sono identificate come “addizioni volumetriche”. Tali addizioni, ove consentite dalle norme di cui al Titolo IV, consistono in aggiunte agli organismi edilizi esistenti che:

  • - sono collocate in aderenza, in sopraelevazione oppure anche staccate dall’edificio di riferimento e comunque all'interno della pertinenza dello stesso;
  • - nel caso di volumi realizzati non in aderenza o sopraelevazione, vi si possono collocare esclusivamente attività accessorie, quali ripostigli, magazzini, locali, tecnici, garage, etc.;
  • - rispettano i limiti e parametri fissati dai Titoli V, VI e VII ;
  • - mantengono una relazione funzionale di carattere stabile con l’edificio di riferimento;
  • - non possono essere suscettibili di utilizzo autonomo, nonché di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene, anche mediante successive trasformazioni;
  • - sono finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento del patrimonio edilizio esistente - anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità - adeguandolo alle mutate esigenze degli utenti.

2. Come già specificato le “addizioni volumetriche” sono computate ai fini dell’applicazione degli indici di edificabilità fondiaria e territoriale.

3. Le addizioni volumetriche sono soggette a Permesso a Costruire ai sensi dell'art.78 della LRT 1/2005

Art. 30 LA SOSTITUZIONE EDILIZIA

1. Sono gli interventi intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione o destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.

2. Gli interventi di sostituzione edilizia sono soggetti a Permesso a Costruire ai sensi dell'art.78 della LRT 1/2005

Art. 31 LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

1. Sono gli interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono soggetti a Permesso a Costruire ai sensi dell'art.78 della LRT 1/2005

Art. 32 LA NUOVA EDIFICAZIONE

1. Sono gli interventi atti alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

2. Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti a Permesso a Costruire ai sensi dell'art.78 della LRT 1/2005

Art. 33 NORME GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV ("Il patrimonio edilizio esistente"), alle disposizioni contenute nelle "Schede di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente", nonché alle specifiche prescrizioni e/o limitazioni eventualmente contenute negli altri Titoli delle presenti norme, con particolare riguardo al Titolo III ("La tutela del Territorio e delle invarianti"). In caso di contrasto con il presente Capo si applicano le disposizioni più restrittive.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19