Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 152 FINALITÀ E MODALITÀ GENERALI DI RIPRISTINO E RECUPERO

La finalità prioritaria del ripristino deve essere quella di riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione, oppure quella di migliorare dal punto di vista ambientale l'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico, paesaggistico, idrologico, storico e ambientale: si parlerà in questo caso di recupero.

Le modalità di ripristino e recupero devono favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica e comunque cercando, ove possibile, di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.

Le modalità specifiche della sistemazione finale variano in ogni caso a seconda della natura geologica e geomorfologica del sito di cava e si devono ispirare a criteri di intervento, alcuni dei quali sono qui di seguito elencati:

  • - il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia che del substrato;
  • - un'attenzione particolare va posta allo scortico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire con riferimento ai lotti di coltivazione, evitando che l'humus vada disperso o che venga stoccato per tempi superiori a quelli previsti per il ripristino dei singoli lotti prima di un suo riutilizzo, al fine di non favorire il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, etc.); la condizione principale per la riuscita del ripristino delle cave è proprio la disponibilità di terreno vegetale;
  • - per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, va data preferenza a semplici messe a dimora di alberi e arbusti di specie autoctona;
  • - la coltivazione sarà programmata in modo da procedere per fasi sequenziali di durata pluriennale (di norma due anni), facendo in modo che non si passi alla lavorazione nella fase successiva prima di aver avviato la risistemazione ambientale di quella precedente, salvo i casi di coltivazione per fette orizzontali eseguita in zone collinari.
  • - il terreno di scopertura sarà conservato in loco per consentirne l’uso nelle opere di recupero ambientale con l’opportuna aggiunta di sostanze nutritive.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19