Art. 149 REPERTI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO E ORDIGNI BELLICI
Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione finale della cava, vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e/o paleontologico devono essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'Autorità competente ai sensi di legge e per conoscenza anche al Sindaco.
Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva, ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare immediatamente tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.
In entrambi i casi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione.
I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità competente.