Art. 148 DISCARICHE
Nelle aree di cava è vietata la discarica, ancorché temporanea, di materiali di qualsiasi genere estranei all‘attività estrattiva stessa.
Qualora emerga durante le operazioni di scavo, anche se connesse a interventi di ripristino morfologico, la presenza di rifiuti, il Direttore dei lavori dovrà dare immediata comunicazione alle autorità competenti