Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 146 STRADA DI ACCESSO - POLVEROSITÀ

La Ditta deve provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso dalla cava alla rete viaria pubblica con modalità da definire in sede progettuale.

La Ditta esercente deve comunque provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso dalla cava alla viabilità pubblica.

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

La ditta esercente è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di ripristino, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed in entrata dalla cava e dagli impianti di prima lavorazione imbrattino le strade pubbliche. A tale fine devono essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e deve essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica e di accesso ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

In caso di inadempienza, il Comune può imporre l'adozione di idonei accorgimenti, ovvero attuare direttamente la pulitura della viabilità pubblica, con addebito della spesa alla Ditta esercente.

La persistente e reiterata inadempienza alle norme qui previste comporta la sospensione dei lavori di estrazione della cava.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19