Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 141 MATERIALE DI SCARTO

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione siano intercettati strati significativi di materiali di scarto, deve essere data comunicazione immediata della consistenza, ai fini della modificazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 15 della L.R.T. 78/98.

I materiali di scarto debbono essere accantonati nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino finale.

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava.

Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava e quindi, qualora le modalità di ripristino non prevedano la sua ricollocazione al termine della coltivazione, non può essere utilizzato per il ritombamento delle cave.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19