Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 140 DECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE

La scopertura del terreno vegetale, ad esclusione della coltivazione per fette orizzontali, deve procedere per lotti e non interessare subito tutta l'area di coltivazione, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e/o alla vegetazione.

Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente all'interno dell'area di cava.

Il sito destinato allo stoccaggio deve essere individuato negli elaborati progettuali. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare un’altezza tale da non comprometterne la qualità e comunque non superiore a 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19