Art. 139 RECINZIONE DELL'AREA DI CAVA E MISURE DI SICUREZZA
L'area di cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 2.0 m (salvo diverse prescrizioni in aumento che l‘Amministrazione Comunale disponesse in casi particolari) o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate. La posizione della rete deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di cippi fissi inamovibili.
L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.
Il datore di lavoro deve predisporre il Documento di valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ), che individui i rischi e le misure di prevenzione, in tutte le fasi di lavoro dall'apertura della cava, al suo sfruttamento, fino al completo ripristino.
Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che devono essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.
Si devono inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128/59 e D.Lgs. 81/08) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.
Nella zona di accesso alla cava deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa che devono essere sempre leggibili, quali:
- - Comune di Santa Fiora;
- - denominazione della cava;
- - estremi dell'autorizzazione;
- - tipo e quantità di materiale estraibile;
- - massima profondità di scavo raggiungibile dal piano campagna;
- - tipo di recupero e/o ripristino previsto;
- - progettisti;
- - Ditta esercente;
- - Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- - Sorvegliante e relativo recapito telefonico;
- - scadenza dell'autorizzazione.
Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, presso ogni cava devono essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:
- - copia dell‘autorizzazione comunale;
- - copia del piano di coltivazione e sistemazione finale, debitamente sottoscritta dal D.L.;
- - eventuali provvedimenti sindacali;
- - relazioni annuali sull'attività estrattiva;
- - Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- - Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo (RSFS) e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi del D.Lgs. 81/08.