Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 138 DISTANZE DA OPERE E MANUFATTI

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128 e s.m.i. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave".

Per quando riguarda le distanze di rispetto da strade a viabilità primaria e secondaria valgono, se più restrittive, le indicazioni del Codice della strada.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare, secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e nel solo caso di cave contermini, e comunque nel rispetto dell'art. 891 del C.C.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19