Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 133 AREE DI SOSTA CAMPER

1. Le zone destinate ad "Aree di sosta per camper" sono individuiate con apposito segno grafico nelle tavole di livello A.

2. In ragione del tipo di servizi offerti dalla strutture, esistenti o di progetto, le stesse possono essere classificate come:

  • - Punto sosta. È la soluzione più semplice e consiste in un'area, segnalata ed adeguatamente illuminata, dove sono consentiti solo sosta e pernottamento, senza servizi aggiuntivi.
  • - Camper service. È un’area di servizio e di sosta. È dotata di acqua potabile e di uno o più pozzetti per lo scarico delle acque reflue (collegato alla fognatura comunale oppure ad una fossa biologica impermeabilizzata autonoma), bocchette per l'acqua potabile e prese di corrente, eventualmente a moneta o gettone
  • - Area attrezzata. È la soluzione più completa. Consente la sosta e il pernottamento e offre una serie di servizi: carico e scarico acque, aree pic-nic, docce, toilette, allaccio elettrico, informazioni turistiche e quant’altro possa servire a rendere pratico e piacevole il soggiorno e il pernottamento. L'area può essere asfaltata, sterrata o erbosa.
  • - Area integrata. Sono le "Aree attrezzate" integrate all'interno di altre strutture ricettive come campeggi, . alberghi e aziende agrituristiche.

3. Le aree di sosta camper possono avere una gestione sia pubblica che privata.

4. Le aree di sosta camper deve rispettare le seguenti prescrizioni di ordine generale:

  • - essere schermate con elementi di arredo vegetazionale di essenze locali;
  • - essere adeguatamente illuminate;
  • - essere dotate di punti di raccolta dei rifiuti
  • - rispetto delle norme igienico-sanitarie generali, compreso adeguata pulizia delle stesse;
  • - essere dotate dei servizi adeguati alla loro classificazione di cui al punto 2;
  • - avere un limite segnalato di utilizzo (numero di camper in sosta)
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19