Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 131 AREE PER DEPOSITO O ESPOSIZIONE DI MERCI E MATERIALI VARI A CIELO APERTO

1. Appartengono alle "Aree per depositi o esposizione di merci e/o materiali a cielo aperto" le aree, identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A e site in contesti periurbani o di margine, destinate o destinabili a deposito e/o ad esposizione all’aperto di merci, mezzi e/o materiali ingombranti, quali (a titolo esemplificativo):

  • - materiale edile, arredi e attrezzature da giardino;
  • - manufatti reversibili per agricoltura amatoriale;
  • - autoveicoli, motoveicoli, autocaravan;
  • - macchine agricole;
  • - legname

2. Fermo restando il rispetto dei limiti specificati al successivo punto 4, nelle aree di cui al presente articolo sono altres&igrave consentiti:

  • - la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio delle merci e/o dei materiali esposti, con i rispettivi uffici e spazi di vendita;
  • - il ricovero dei mezzi di trasporto e/o di servizio necessari per le attività insediate in loco o in altra sede;
  • - la realizzazione di parcheggi privati non pertinenziali all’aperto;
  • - l’utilizzo di spazi coperti per portierato e sorveglianza.

3. Sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell’area dell’insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico - edilizio:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - ristrutturazione edilizia ‘R1’ e ‘R2’;
  • - sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al punto 4.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo punto 6, a servizio delle attività di cui al presente articolo è altres&igrave ammessa:

  • a) per attività di deposito e/o esposizione, senza commercializzazione in sito delle merci esposte: l’installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l’installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (RC) complessivamente non superiore al 10% dell’area dell’insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 40 mq complessivi. L’area dell’insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%;
  • b) per attività di deposito e/o esposizione con commercializzazione in sito delle merci esposte: l’installazione di tettoie e/o strutture in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 4,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l’installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (RC) complessivamente non superiore al 25% dell’area dell’insediamento, e comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente gli 80 mq complessivi. L’area dell’insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 50%.

5. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo II Capo IV e al Titolo III - e con esclusivo riferimento alle aree di cui al presente articolo - è consentito previo rilascio di titolo abilitativo il mantenimento di eventuali consistenze edilizie realizzate sulla base di autorizzazioni amministrative a carattere temporaneo rilasciate in data antecedente all’adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:

  • - l’insediamento venga corredato delle dotazioni di parcheggio previste all'art. 36 per la specifica destinazione d’uso;
  • - siano rispettati i limiti prescritti dal precedente punto 4 per quanto riguarda il rapporto di copertura (RC), l’altezza massima (Hmax), e la superficie permeabile di pertinenza (Spp);
  • - sia ottemperato a quanto disposto dal successivo punto 6;
  • - sia integralmente corrisposto il contributo per oneri di urbanizzazione (compreso il contributo sul costo di costruzione, se dovuto).

6. Il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell’insediamento e l’esercizio dell’attività è in ogni caso condizionata:

  • - al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme;
  • - alla realizzazione o all’adeguamento della viabilità di accesso al lotto in relazione alle attività presenti o da insediare. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • - alla contestuale esecuzione - all’interno dell’area dell’insediamento e/o nelle aree immediatamente circostanti - di interventi finalizzati a garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, anche mediante sistemazioni a verde finalizzate alla compensazione ambientale e alla mitigazione degli impatti visuali, facendo ricorso a specie autoctone. Tali interventi sono oggetto di specifici studi progettuali a cura e spese del privato;
  • - all’installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco;
  • - alla stipula di un’apposita convenzione registrata e trascritta a garanzia della completa esecuzione degli interventi di inserimento paesaggistico di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell’attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione, registrata e trascritta, garantisce inoltre, in caso di cessazione dell’attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l’esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

7. Nell'"Area per depositi o esposizione di merci e/o materiali a cielo aperto" localizzata lungo la strada provinciale che collega santa Fiora alla frazione delle Bagnore oltre alle attività di cui ai punti precedenti è consentita la realizzazione di una "Isola Ecologica".

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19