Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 129 INVASI

1. In attuazione da quanto previsto dalla normativa vigente e dagli indirizzi del P.T.C., all'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione agricola", è ammessa la realizzazione di invasi soltanto se finalizzati a usi irrigui, realizzati con materiali naturali o teli impermeabilizzanti sia sul fondo che ai lati e nei marginamenti.

2. È escluso l’impiego di materiali come il calcestruzzo, la vetroresina, le ceramiche, il cotto e simili, sia per formare l’invaso, sia per le aree circostanti.

3. Le trasformazioni di cui al comma precedente sono subordinate alla dimostrazione, d&igrave una relazione agronomica, del dimensionamento dell’invaso in corretta proporzione con i fabbisogni irrigui, derivanti dall’ordinamento produttivo e dall’avvicendamento colturale attuato nell’azienda agricola.

4. Per la realizzazione di bacini artificiali di qualsiasi uso e destinazione che superano la soglia dimensionale di 10.000 mc di capacità di invaso e che comportano lo sbarramento dei corsi d’acqua del reticolo di riferimento rappresentato nelle carte di tutela del territorio dei vigenti P.A.I., si fa riferimento agli indirizzi e criteri dettati dal PTC, vedi scheda 3C

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19