Art. 129 INVASI
1. In attuazione da quanto previsto dalla normativa vigente e dagli indirizzi del P.T.C., all'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione agricola", è ammessa la realizzazione di invasi soltanto se finalizzati a usi irrigui, realizzati con materiali naturali o teli impermeabilizzanti sia sul fondo che ai lati e nei marginamenti.
2. È escluso l’impiego di materiali come il calcestruzzo, la vetroresina, le ceramiche, il cotto e simili, sia per formare l’invaso, sia per le aree circostanti.
3. Le trasformazioni di cui al comma precedente sono subordinate alla dimostrazione, dì una relazione agronomica, del dimensionamento dell’invaso in corretta proporzione con i fabbisogni irrigui, derivanti dall’ordinamento produttivo e dall’avvicendamento colturale attuato nell’azienda agricola.
4. Per la realizzazione di bacini artificiali di qualsiasi uso e destinazione che superano la soglia dimensionale di 10.000 mc di capacità di invaso e che comportano lo sbarramento dei corsi d’acqua del reticolo di riferimento rappresentato nelle carte di tutela del territorio dei vigenti P.A.I., si fa riferimento agli indirizzi e criteri dettati dal PTC, vedi scheda 3C