Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 128 STRUTTURE PER RICOVERO CANI

1. In tutto il territorio rurale, con esclusione delle aree comprese all'inerno delle Riserve naturali e dei S.I.C. è ammessa la realizzazione di ricoveri per cani nella misura di10 mc a capo, oltre un area recintata di pertinenza di 5mq a capo.

2. la tipologia del box è i forma rettangolare con tetto a capanna. Il fondo dovrà consentire il lavaggio per l’igiene degli animali.

3 . Il volume massimo ammissibile per tale manufatto è di 50 mc. L’altezza massima è di 2 metri in gronda

3. Per la realizzazione di tale annessi è ammesso esclusivamente l’utilizzo di legname. Tali manufatti dovranno essere schermati con piante e/o siepi sia per finalità estetiche che per abbattere il rumore

4. La superficie agricola minima per permettere la realizzazione di questo tipo di manufatti viene fissata in 1000 mq.

5. Nella scelta dell’ubicazione si dovrà verificare la vicinanza a fabbricati ad uso residenziale ai fini del rispetto dei parametri di classificazione acustica, che comunque dovranno essere almeno superiore ai 300metri di raggio d’area.

6. la realizzazione di tali manufatti è legata alla presenza di cani intestati al relativo proprietario. Il manufatto dovrà essere rimosso in assenza dei cani, visto il suo utilizzo specifico.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19