Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 127 STRUTTURE TEMPORANEE PER LA CACCIA

1. Il territorio comunale è compreso nell’Ambito territoriale di caccia n.7 ed è sottoposto alle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio approvato dalla Provincia di Grosseto ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n.3/94 e del suo regolamento di attuazione.

2. Allo scopo di offrire riparo dalle intemperie ed un luogo per ritrovo con scopo ludico e di socializzazione, è consentito ad ogni squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro provinciale avente zone di caccia assegnate in Comune di Santa Fiora (e quindi soggette alle periodiche variazioni sulla base delle determinazione dell’Amm. Prov.le e dell’ATC competente) e alle Aziende Faunistiche e Venatorie, è’ ammessa la realizzazione di strutture temporanee per il riparo e l’organizzazione delle cacciate, in tutto il territorio comunale.

3. Tali strutture non sono ammesse nella aree SIC e SIR

4. Le strutture di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti criteri e limiti:

  • - devono essere semplicemente appoggiate al suolo e ad esso ancorate con opere che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;
  • - devono essere realizzate completamente in legno. La copertura impermeabile dovrà essere ricoperta con scopi e/o rami;
  • - almeno le componenti lignee visibili dall’esterno devono essere trattate con coloriture congruenti con l’ambiente;
  • - la superficie massima lorda consentita è di 80 metri quadrati, e va dimensionata per 3mq cacciatore iscritto alla squadra. L’iscrizione dovrà essere dimostrata con apposita documentazione ufficiale della squadra di caccia. ;
  • - l’altezza massima non può superare metri 2,50 in gronda e metri 3,00 al colmo;
  • - la pavimentazione interna può essere realizzata tramite la semplice posa sul terreno di lastre in pietra naturale o di tavolato in legno; è vietata la realizzazione di pavimentazioni con massetti continui e con piastrelle di qualsiasi natura e dimensione;
  • - sono vietate pavimentazioni esterne di tipo impermeabile o con elementi standardizzati in calcestruzzo o simili;
  • - sono vietati interventi che comportino qualsiasi asportazione della vegetazione arborea e arbustiva presente;
  • - sono vietati interventi di infrastrutturazione quali strade e impianti tecnologici a rete e puntuali.

5. Queste strutture potranno essere costruite solo all’interno di una radura esistente senza compromettere il bosco ed il sottobosco. Tale riparo avrà funzioni esclusivamente private, mentre, qualora dovesse essere adibito ad ospitare iniziative pubbliche, dovranno essere acquisite le autorizzazioni di rito.

6. Il manufatto andrà rimosso, una volta che la squadra di caccia cessa la sua attività.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19