Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 126 ATTIVITÀ INTEGRATIVE A QUELLE AGRICOLE (ART. 41 COMMA 7 DELLA LRT N. 1/2005)

1. In tutto il territorio rurale, nel rispetto delle distanze minime dai fabbricati per requisiti igienico sanitari (30 metri di distanza dai fabbricati abitativi), è ammessa la realizzazione di ricoveri equini nella misura di 40mc a capo, che si intendono comprensivi di box e spazio manovra.

2. Il numero massimo di box realizzabili sono quattro, per un volume massimo di 160mc, in funzione del numero dei cavalli intestati alla proprietà che dovrà essere dimostrata con apposita documentazione.

3. E’ ammessa una ulteriore volumetria per spazio rimessaggio fieno, selleria e reparto infermeria nella misura di 20mc a box.

4. Per la realizzazione di tale annessi è ammesso esclusivamente l’utilizzo di legname.

5. Detti annessi dovranno essere semplicemente appoggiati e/o infissi a terra.

6. La superficie agricola minima per permettere la realizzazione di questo tipo di manufatti viene fissata in 1000 mq.

7. La realizzazione è consentita con una domanda di permesso a costruire con allegata una breve relazione aziendale redatta in base alla scheda tecnica di supporto che sarà definita nel regolamento edilizio.

8. Il volume degli annessi agricoli esistenti verrà computato ai fini del volume totale.

9. La realizzazione degli annessi non soggetti al rispetto delle superficie fondiarie minime di cui al comma 7 dell’art.41 della L.R. 01/05 e relativo regolamento d’attuazione è subordinata alla stipula di atto d’obbligo.

10. Alla cessazione dell’allevamento, gli annessi in legno dovranno essere rimossi.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19