Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 125 INSTALLAZIONE MANUFATTI PRECARI (ART. 41 COMMA 7 DELLA LRT N. 1/2005)

1. Per manufatto precario s'intende una costruzione, assimilabile ad un capanno o ad una tettoia, realizzati in legno, o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati e/o infissi a terra.

2. L’installazione del manufatto precario è ammessa per il riparo occasionale di persone, animali e attrezzature, in ogni caso destinate ad essere mantenute per un periodo non superiore all’anno.

3. La loro realizzazione non deve comportare sbancamenti o alterazione dello stato dei luoghi; la loro pavimentazione è costituita da terra battuta, evitando il ricorso a qualsiasi materiale artificiale.

4. E’ ammessa l’installazione di serre, previa comunicazione al Comune, considerate come manufatti precari.

5. L’installazione di serre temporanee destinate ad essere mantenute per un periodo superiore ad un anno, potrà essere effettuata secondo quanto previsto dall’art.8 del regolamento attuativo DPGR 5/R del 09/02/07

6. La mancata rimozione dei manufatti entro il termine indicato nella comunicazione comporta l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione con ripristino dei luoghi.

7. I manufatti precari non sono ammessi nelle zone SIC e AR e nelle zone boscate in genere.

8. I materiali per la loro realizzazione saranno meglio specificate nel regolamento edilizio

9. Nelle zone a castagneto poste lungo la strada ex statale, ora S.P. Amiatina, sono ammessi, per le ditte che lavorano il legname, in funzione della loro attività stagionale, o comunque per un ammasso temporaneo della legna, la realizzazione di strutture precarie in legno di dimensioni fino a 100mq. Tale realizzazione avrà una durata massima di tre anni.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19