Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 124 STRUTTURE PERTINENZIALI

1. Il RU definisce i criteri degli interventi di sistemazione ambientale per la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero (campi da tennis, piscine, etc.).

2. Di norma tali opere sono realizzabili in tutto il territorio rurale con l’eccezione delle aree ricadenti in zona SIC SIR, e le ubicazioni che interessano le fasce di crinale

3. Le opere di maggiore impatto visuale devono essere concepite all’interno di sistemazioni a verde che prevedano l’impianto di specie arboree e arbustive al contorno; tali impianti devono evitare la creazione di siepi geometriche con andamento regolare e dovranno privilegiare la creazione di fasce di vegetazione lineare collegate a boschetti e/o macchie di campo.

4. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione agricola" e dell'"Ambito delle aree di rispetto del Fiume Fiora", e comunque quelle caratterizzate da particolari salvaguardie di ordine geologico, è ammessa, per i fabbricati con destinazione residenziale, ad abitazione agricola, agrituristica ed a quelli con destinazione ricettiva in genere, la possibilità di realizzare le seguenti opere accessorie: piscine, campi da tennis, campi da bocce, campi da minigolf.

5. Le strutture pertinenziali devono avere precise caratteristiche costruttive e rispondere a determinati criteri per un corretto inserimento ambientale:

  • - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  • - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
  • - utilizzazione di forme e materiali adeguati al contesto paesistico - ambientale (e quindi con esclusione di elementi standardizzati);
  • - previsione condizionata alla dimostrazione di realizzazione possibile in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, etc.)
  • - le piscine non possono in nessun caso utilizzare l’acqua proveniente dall’acquedotto comunale, ma devono dotarsi di autonomo sistema di approvvigionamento idrico.
  • - sono ammesse alcune attività connesse all’agricoltura, come la pesca sportiva tramite la richiesta di istituzione di Zone a regolamento specifico, no – kill, impianti di pesca a pagamento in acque private o pubbliche in derivazione, cos&igrave come disciplinato dalla legge regionale n. 7/2005 e dal regolamento di attuazione n. 54/R del 2005, nonché dal piano ittico provinciale.

6. L’esercizio della pesca è comunicato alla Provincia, allegando una descrizione tecnica comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti stessi. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, è necessario prevedere e realizzare l’adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica non autoctona. Negli impianti di cui al presente comma è consentita la pesca senza licenza. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare prodotti vivi secondo quanto previsto dal Piano Ittico Provinciale.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19