Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 123 GLI ANNESSI AGRICOLI DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 41 DELLA L.R. 01/05

1. Gli annessi agricoli di cui all' articolo 41 , comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali sono gli annessi e i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

1.1. La superficie minima di riferimento per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è di 3ha.

1.2 la volumetri massima realizzabile è 200mc, e varia in funzione del tipo di coltura attuata, bedi tabella 1

2. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune l'installazione degli annessi e dei manufatti di

cui al comma 1 è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi

e che tali annessi e manufatti siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. L'istanza per il conseguimento del permesso di costruire è presentata dal titolare dell'azienda agricola o

dal proprietario del fondo. Salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio

rurale, nell'istanza sono indicate :

  • a) le motivate esigenze produttive;
  • b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o manufatto;
  • c) l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • d) le relative forme di garanzia;
  • e) la verifica della conformità dell'intervento alla l.r. 1/2005 , al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di installare gli annessi e manufatti di cui al comma 1, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

  • a) i soggetti abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti, includendo comunque le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;
  • b) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti;
  • c) le superfici fondiarie minime necessarie per l'installazione degli annessi o manufatti;
  • d) le caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti, con riferimento alla superficie agraria utilizzabile (SAU);
  • e) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;

5. Il R.U. ammette la costruzione di piccoli annessi senza la presentazione del PAPMAA su tutto il territorio rurale, anche nelle proprietà non costituenti aziendfe agrarie, all’interno di aree specificatamente individuate e secondo la seguente tabella che individua le singole unità colturali, in proporzione della superficie agricole e delle colture che vengono attuate:

Volume
lordo
Volume
frutteto
Spec.
seminativo
irriguo
oliveto
Spec.
seminativo,
seminativo
arb.,prato
e prato irr.
Bosco a.f. e
misto,pascolo,
pascolo arb. e
castagneto da frutt
100mc4.000mq5.000mq10.000mq50.000 mq
110mc5.000mq6.500mq12.000mq60.000 mq
120mc6.000mq8.000mq14.000mq70.000 mq
130mc7.000mq9.500mq16.000mq80.000 mq
140mc8.000mq11.000mq18.000mq90.000 mq
150mc9.000mq12.500mq20.000mq100.000 mq
160mc10.000mq14.000mq22.000mq110.000 mq
170mc11.000mq15.500mq24.000mq120.000 mq
180mc12.000mq17.000mq26.000mq130.000 mq
190mc13.000mq18.500mq28.000mq140.000 mq
200mc14.000mq20.000mq30.000mq150.0

6. L’altezza massima utile interna dei predetti annessi deve essere uguale o minore a m 2,60; nel caso di solaio interno inclinato (copertura), l’altezza utile di 2,60, quale massima altezza ammissibile, deve essere considerata quella media fra le due altezze utili interne.

7. Per fondi rustici di diverso ordinamento colturale, con estensione inferiore ai minimi della tabella, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a uno la sommatoria dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.

8. Per fondi rustici di diverso ordinamento colturale, con estensione superiore ai minimi della tabella di cui al punto 1, la volumetria massima ammessa sarà quella attribuita ad una sola unità colturale maggiorata del 40% per la seconda unità colturale e del 20% per la terza unità colturale.

9. Qualora la seconda e terza unità colturale siano inferiori ai minimi della tabella, la maggiorazione consentita sarà proporzionale alla riduzione della superficie delle singole unità colturali, rispetto ai minimi tabellari di riferimento. Esempio:

mq 4.000 di vigneto + mq 4.000 di oliveto

100mc + mc 100 x 40% x 4.000/5.000= 100 mc + 32 = 132

10. Per i valori intermedi di classe di superfici si opterà per le approssimazioni per difetto o per eccesso delle classi vicine (es.: sup. vigneto 4.499mq annesso di 100 mc, sup. vigneto maggiore o uguale a 4.500 mq = annesso 110 mc)

11. Il limite massimo realizzabile è comunque 200 mc, per un massimo di 70mq di superficie lorda, come previsto dal PTC, comprensiva dei volumi esistenti sul fondo.

12. La realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui al comma 7 dell’art.41 della L.R. 01/05 , è’ ammessa su tutto il territorio rurale di cui al Titolo VII, escluse zone caratterizzate da particolari salvaguardie di ordine geologico e comunque quelle zone caratterizzate da particolari salvaguardie di ordine geologico, senza il rispetto delle superfici fondiarie minime previste dall’art. 23 comma 11 del PTC per le aziende che esercitano in via prevalente l’attività di coltivazioni in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie (REG.CEE 2092/91, certificato di iscrizione ad uno dei consorzi obbligatori di controllo), di allevamento ovicaprino o di animali minori (quali apicoltura, avicolo: polli e conigli) nonché dalla cinotecnica e dall’acquacoltura. La superficie minima per realizzare tale annesso è di 5000 mq a prescindere dalla coltura attuata, e il volume massimo realizzabile è di 60 mc. L’altezza massima interna e 2,60 m.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19