Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 121 AGRITURISMO E AGRICAMPEGGIO

1. A fini agrituristici, come previsto dalla LRT 80/2009 e smi, possono essere utilizzati per l'attività agrituristica tutti gli edifici delle aziende agricole, senza variarne la destinazione agricola, finalizzandoli per l’ospitalità agrituristica in camere od in alloggi, attività di ristorazione agrituristica e ad attività didattico - ricreative quando tale patrimonio eccede le capacità produttive del fondo, quali:

  • a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
  • b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
  • c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio, di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
  • d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, possibilmente aggregati ad edifici esistenti.

2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.

3. Non è consentita la trasformazione e l’utilizzazione ai fini agrituristici:

  • a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all' articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all' articolo 4, comma 6, della l.r. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;
  • b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della L.R. 10/1979 , nonché di quelli costruiti ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, della l.r. 64/1995
  • c) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati.

3. Tutte le aziende agricole presenti nel territorio rurale con l'eccezione di quelle localizzate nell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione ecologico - ambientale" e nelle "Aree marginali con funzioni prevalentemente integrative dei centri abitati" possono esercitare l’attività di agricampeggio, secondo quanto previsto LRT 30/2003 e smi e dal relativo regolamento di attuativo. Tale attività non è ammessa nelle zone boscate e nell’area classificata ARPA.

4. Tutte le aziende agrituristiche presenti nel territorio comunale possono somministrare alimenti, bevande e pasti a base di prodotti prevalentemente aziendali nei limiti previsti dalla LRT 80/2009 e smi e dal suo regolamento attuativo

5. I fabbricati di civile abitazione di proprietà dell’imprenditore agricolo localizzate all'interno dei "Tessuti Urbani" (Capo I de Titolo VI) possono essere adibiti ad agriturismo, come previsto dall’ articolo 17, comma 1, lettera a) della legge, sempre che questi immobili presentino caratteristiche di ruralità come definite negli strumenti della pianificazione comunale.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19