Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 120 PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON DESTINAZIONE D’USO NON AGRICOLA.

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola si applica l'art. 44 della L.R. 1/2005 e s.m.i., salvo le situazioni specifiche individuate.

2. I trasferimenti di volumi di edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono consentiti nel rispetto dei seguenti criteri:

  • - la ricostruzione deve avvenire secondo i criteri insediativi definiti agli articoli 108 e 109;
  • - non è ammesso il trasferimento di volumetria per gli edifici classificati in classe 1 e 2 ai sensi del Titolo IV
  • - il trasferimento deve necessariamente realizzare un minor impatto sul territorio della nuova collocazione rispetto alla vecchia, un minor impatto visivo, oppure la nuova collocazione vicino ad una strada esistente che non richieda la realizzazione di una nuova per consentirne l’accesso;
  • - in ogni caso la nuova localizzazione non si potrà superare la distanza di 150 ml dalla localizzazione preesistente.

3. Il cambio di destinazione d'uso è consentito esclusivamente per i fabbricati con dimensioni pari o superiori a 50 mq di S.U.L. Tali attuazioni sono computate ai fini del dimensionamento generale del PS.

4. Il cambio di destinazione d’uso verso l'attività residenziale, turistico - ricettiva, etc. è assimilabile a nuovo impegno di suolo per cui le nuove "quantità" (s.u.l., alloggi, posti letto, etc.) devono essere sottratte da quelle disponibili sotto la voce "da recupero" nelle tabelle di cui all'Allegato A. Fa eccezione a questa regola il cambio di destinazione verso l'attività agricola.

5. La superficie utile lorda massima utilizzabile per le addizioni funzionali, cos&igrave come definite dalla LR 01/2005 e disciplinate dalle presenti norme, consentite con le limitazioni di cui al successivi punti, non può superare:

  • - per gli edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti a residenza e locali accessori ed altre attività integrate con il territorio rurale, : 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di 25 mq/unità immobiliare e comunque, in presenza di più unità immobiliari, fino a un massimo di 50 mq/lotto edificato o complesso edilizio, con esclusione delle costruzioni secondarie presenti nella superficie di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite addizioni funzionali.

6. Le addizioni funzionali possono riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:

  • - la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 1,00 ml;
  • - la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 5, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.

7. La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 5.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica possono essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale.

9. Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui all'art. 15

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19