Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 119 RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CON DESTINAZIONE D’USO AGRICOLA.

1. Sugli edifici esistenti con destinazione d’uso agricola sono consentiti, di norma, gli interventi di cui all’articolo 43 della Legge n°01/2005 e s.m.i.

2. È in ogni caso consentito agli edifici e alle attrezzature esistenti nel territorio rurale di cui al Titolo VII l’adeguamento igienico-sanitario ed ad ogni altra normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza antincendio, la sicurezza degli impianti, la sicurezza antisismica, il superamento barriere architettoniche anche con un ampliamento fino al 10% del volume esistente.

3. Si consente il cambio di destinazione d’uso per le aziende agricole con superficie fondiaria inferiore ai minimi di cui all’art. 23, comma 11 del PTC, anche senza presentazione di P.A.P.M.A.A., per attività residenziali, ricettive o produttive - commerciali esclusivamente per i fabbricati con dimensioni pari o superiori a 170 mc.

4. Il cambio di destinazione d’uso di annessi agricoli, trattandosi di zone classificate TERA, è subordinato alla individuazione di una area pertinenziale di superficie, cos&igrave come disposto dal PTC della Provincia di Grosseto, non potranno comunque essere inferiori alla metà di quella necessaria alla costruzione. In difetto di tali pertinenze si applicano le disposizioni previste dall’art.45 della LRT 01/2005 e smi

5. I cambi di destinazione d’uso degli edifici agricoli, non più necessari alla conduzione del fondo, sono consentiti nelle modalità previste dalla LR n. 01/2005. Essi potranno comportare la realizzazione di non oltre 20 alloggi complessivamente su tutto il territorio comunale per una SUL complessiva di 2000 mq. Non è comunque consentito il cambio di destinazione d’uso delle costruzioni precarie e/o in materiali leggeri (legno, lamiera, ecc.). Nelle aziende agricole con fondi superiori alle superfici fondiarie minime definite dall’articolo 23, comma 11, delle norma del P.T.C. della Provincia di Grosseto, il cambio di destinazione d’uso è soggetto alla approvazione di un apposito Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale predisposto ai sensi della L.R. n° 01/2005 e smi, “Norma per il governo del territorio” .

6. Il cambio di destinazione d’uso da attività agricola a residenziale, turistico - ricettiva, etc. è assimilabile a nuovo impegno di suolo per cui le nuove "quantità" (s.u.l., alloggi, posti letto, etc.) devono essere sottratte da quelle disponibili sotto la voce "da recupero" nelle tabelle di cui all'Allegato A

7. Per gli edifici sopra a 170 mc e realizzati con strutture murarie tradizionali e classificati non i classe 1 e 2 ai sensi del Titolo IV, , il Ru ammette un incremento dell’altezza (massimo 60 cm) finalizzato al raggiungimento dei requisiti di abitabilità altrimenti non presenti senza che ciò comporti un aumento di unità immobiliari

8. I piccoli annessi esistenti (regolarmente autorizzati) che non rispettano i criteri insediativi di cui agli articoli 108 e 109, se abbattuti e ricostruiti “conformi”, beneficiano di un bonus in aumento pari al 30% del volume realizzabile fino a un massimo di 80mc in ragione della proprietà fondiaria posseduta.

9. I trasferimenti di volumi di edifici esistenti, compresi all’interno di P.A.M.A.A., sono consentiti nel rispetto dei seguenti criteri:

  • - la ricostruzione deve avvenire secondo i criteri insediativi definiti agli articoli 108 e 109;
  • - non è ammesso il trasferimento di volumetria per gli edifici classificati in classe 1 e 2 ai sensi del Titolo IV

10. I trasferimenti delle volumetrie degli edifici esistenti, non compresi all’interno di P.A.M.A.A., dovranno rispettare, oltre ai criteri definiti sopra, i seguenti ed ulteriori criteri:

  • - il trasferimento deve necessariamente realizzare un minor impatto sul territorio della nuova collocazione rispetto alla vecchia, un minor impatto visivo, oppure la nuova collocazione vicino ad una strada esistente che non richieda la realizzazione di una nuova per consentirne l’accesso;
  • - in ogni caso la nuova localizzazione non si potrà superare la distanza di 300 ml dalla localizzazione preesistente.

11. Gli interventi che comportino ristrutturazione urbanistica , che superano i limiti di cui al punto 10 sono consentiti previa approvazione di apposito piano di miglior manto agricolo ambientale . In presenza di ristrutturazioni urbanistiche e/o trasferimenti di volumetrie riguardanti costruzioni con superficie utile lorda superiore a 300 mq, o in casi in cui non sia possibile effettuare aggregazioni con altri fabbricati e/o centri aziendali, non esistenti nell’azienda agricola, il piano assume valore di Piano attuativo.

12. Relativamente agli edifici con destinazione d’uso agricola adibiti alla residenza agricola, le Addizioni funzionali sono ammesse nel rispetto delle seguenti regole:

  • - unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 28,00 mq: non sono consentite addizioni funzionali;
  • - unità immobiliari con superficie utile lorda a compresa tra 28,00 e 40,00 mq: 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di 30,00 per unità immobiliare;
  • - unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 40,00 mq: 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di 30,00 mq per unità immobiliare;

13. Relativamente agli edifici con destinazione d’uso agricola adibiti ad usi agricolo - produttivi e/o ad attività connesse all’agricoltura, le Addizioni funzionali sono ammesse nel rispetto delle seguenti regole:

  • - nel caso in cui gli edifici appartengano ad aziende agricole che fanno capo a imprenditori agricoli professionali: 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di 100 mq e di 300 mc;
  • - nel caso in cui gli edifici appartengano ad aziende agricole che fanno capo a imprenditori agricoli professionali ed abbiano superficie utile lorda fino a 30 mq: 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un massimo di fino a 15 mq.

14. Le addizioni funzionali possono riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:

  • - la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 1,00 ml;
  • - la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 12, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.

15. La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 12.

16. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica possono essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale.

17. Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui all'art. 15.

18. Inoltre, in ottemperanza della scheda 4C del P.T.C. 2010, nelle aree P.I.M.E. e P.I.E., il riutilizzo ai fini residenziali o ricettivi del patrimonio rurale di cui all’art. 5 comma 11, lettera d) delle norme dei Piani di Assetto Idrogeologici approvati dalla Regione Toscana (bacini regionali ed interregionali), sarà riferito ai casi in cui le condizioni di sicurezza idraulica siano assicurate per tempi di ritorno della portata di massima piena di anni 200 e gli eventuali adeguamenti per il completamento della messa in sicurezza non determinino condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19