Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 118 NUOVI EDIFICI AD USO AGRICOLO

1. La costruzione di nuovi edifici stabili ad uso agricolo e specificatamente di residenze è consentita, fatte salve le restrizioni disposte dalle presenti norme, solo a favore di imprenditori agricoli professionali (IAP) a titolo principale, dei salariati agricoli assunti a tempo indeterminato e dei familiari coadiuvanti, fermi restando i vincoli di superfici fondiarie minime coltivate e di impiego di ore lavoro.

2. Le residenze e gli annessi agricoli, sono realizzabili, previa approvazione di apposito Programma Aziendale (PAPMAA) e nel rispetto delle superfici fondiarie minime definite nelle norme del PTC della Provincia di Grosseto in funzione dell’articolazione del sistema territoriale e degli obiettivi programmatici perseguiti dal P.S. e dal presente R.U..

3. Le nuove residenze, entro un limite massimo di 150,00 mq. e minimo di 70mq di superficie utile lorda/cad., sono consentite esclusivamente ad uso degli imprenditori agricoli professionali e dei salariati agricoli assunti a tempo indeterminato (1728h anno) in presenza di una superficie agraria utilizzabile (SAU) comunque non inferiore a tre ettari. Tale superficie minima è riferita sia alle residenza di nuova costruzione che quelle ottenute mediante riuso di volumi derivanti da annessi agricoli.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19