Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 117 I PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE: REGOLE GENERALI

1. L’attuazione del programma aziendale è subordinata alla stipula di una apposita convenzione (o atto unilaterale d’obbligo) registrata, trascritta e corredata da idonee garanzie fideiussorie, di almeno pari durata, in relazione agli impegni assunti dal richiedente, attraverso cui, oltre a quanto stabilito dalle vigenti norme regionali e/o provinciali, si devono garantire specificatamente:

  • - in coerenza con quanto previsto dal PS, il mantenimento della destinazione d’uso delle nuove abitazioni ed annessi agricoli;
  • - la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, ovvero, previo assenso della Amministrazione Comunale, in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate;
  • - nel caso di modifica di destinazione d’uso tali pertinenze, trattandosi di zone classificate TERA, cos&igrave come disposto dal PTC della Provincia di Grosseto, non potranno comunque essere alla metà di quella necessaria alla costruzione. In difetto di tali pertinenze si applicano le disposizioni previste dall’art. 45 della LRT 01/2005 e smi.

2. Le opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica devono essere scelte tra le seguenti:

  • - manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale;
  • - manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.);
  • - manutenzione, restauro e ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le fossette laterali e l’eventuale vegetazione di corredo;
  • - manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);
  • - integrazione della rete di connessione ecologica: vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco;
  • - conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto;
  • - conservazione, tutela e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.);
  • - l’obbligo per i proprietari e gli aventi causa alla esecuzione delle opere colturali e alla manutenzione ambientale;
  • - la manutenzione delle eventuali opere di urbanizzazione, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinale o poderale;
  • - il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi.

3. Ai sensi del art. 42 della L.R. n. 01/2005 le costruzioni rurali ad uso “annessi agricoli” sono ammesse senza che il P.A.P.M.A.A. costituisca piano attuativo, fino ai seguenti limiti volumetrici a seconda dei sistemi di paesaggio individuati nella Tav. U03 del Piano Strutturale:

  • - R 9.2 Il Cono dell'Amiata - Annessi agricoli con volumetria massima uguale o inferiore a mc 1000;
  • - R 9.3 Le Pendici dell'Amiata - Annessi agricoli con volumetria massima uguale o inferiore a mc1.500;
  • - R 10.2 L’Alta valle del Fiora - Annessi agricoli con volumetria massima uguale o inferiore a mc1.800;
  • - R.10.1 L’Alta Valle dell’Albegna - Annessi agricoli con volumetria massima uguale o inferiore a mc 1.800;

4. Per le nuove abitazioni rurali il P.A.P.M.A.A. avrà valore di Piano attuativo per una volumetria superiore ai 600mc. Le cantine vitivinicole dovranno rispettare il limite massimo di 1500 mc di volume fuori terra, con la possibilità di realizzare i volumi necessari eccedenti tali limite in area interrata sfruttando la morfologia del terreno per un corretto inserimento.

5. Fatte salve le disposizioni più restrittive che regolano i singoli ambiti territoriali, non sono tenute alla presentazione del programma aziendale le aziende agricole che effettuino interventi su edifici agricoli esistenti, a condizione che tali interventi:

  • - non eccedano la sostituzione edilizia;
  • - non comportino modifiche alla destinazione d’uso degli edifici esistenti.

6. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal programma aziendale deve essere determinato tenendo conto dell’obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico - funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell’azienda richiedente. Le nuove costruzioni sono ammesse solo ove si dimostri l’impossibilità di procedere mediante ampliamento, sostituzione edilizia ovvero demolizione e ricostruzione delle consistenze esistenti.

7. Nell’ambito dei programmi aziendali il frazionamento di aziende agricole, preordinato o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnato o meno dal cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti, deve comunque prevedere, attraverso apposite obbligazioni contenute nella relativa convenzione o atto unilaterale d’obbligo, l’indissolubilità del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive per un periodo di almeno 10 anni.

8. Nel caso di trasferimento parziale di fondi agricoli attuato al di fuori del programma aziendale, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta comunque il conseguimento del titolo abilitativo, su tutti gli appezzamenti di terreno risultanti è vietata la realizzazione di nuovi edifici nei dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nei casi espressamente previsti dalla LR n. 01/2005 e smi.

9. I rapporti massimi tra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili e superfici fondiarie, di cui all’art. 2 comma 1 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III della L.R. 01/05 (rapporti fra edifici rurali utilizzati per la conduzione del fondo e le superfici fondiarie), sono individuati dalle presenti norme, secondo le classi di cui alla scheda 9A punto 5 del PTC, nei limiti dei tetti massimi sotto riportati:

  • - 400 mc/ha di volumetria massima per colture orto - florovivaistiche specializzate;
  • - 125 mc/ha per oliveti in coltura specializzata e seminativi irrigui
  • - 125 mc/ha (incrementabili a 200 in caso di allevamento intensivo) per colture erbacee irrigue,
  • - 100 mc/ha per colture erbacee asciutte, prati asciutti e seminativi semplici e arborati asciutti;
  • - 3 mc/ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno
  • - 2 mc/ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19