Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 116 LE BONIFICHE AGRARIE E LA DIFESA DEL SUOLO

1. In tutto il territorio rurale di cui al Titolo VII è ammessa la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, di opere di difesa idraulica e di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazioni, e simili, nell’osservanza di ogni relativa specifica vigente disposizione, e facendo ricorso, per le opere di protezione dei terreni, quali terrazzamenti, ciglionamenti, ai materiali tradizionali, sistemati nelle forme tipiche, nonché, per le altre opere di difesa del suolo e di difesa idraulica, di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione, e simili, almeno tendenzialmente, alle tecniche dell’ingegneria naturalistica e alla rinaturalizzazione del reticolo idrografico.

2. La bonifica agraria è il complesso delle opere e dei lavori che interessano il profilo planimetrico di un determinato territorio che si eseguono per rendere produttive le terre infruttifere e insalubri; è una pratica di gestione territoriale disciplinata dalla legge regionale n.78/98 modificata con legge regionale n.4/2004 . Le bonifiche agrarie non sono ammesse:

  • - nei siti di interesse regionale;
  • - lungo i corsi d’acqua;
  • - all'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione ecologico - ambientale"

3. La bonifica agraria è autorizzata dal comune, previa acquisizione dei pareri degli enti competenti in materia, tramite la presentazione di specifiche perizie geologiche e idrologiche, estese territorialmente per quanto necessario, che ne accertino la fattibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici e migliorino effettivamente le condizioni pedologiche del sito.

4. Gli interventi ammessi durante la bonifica agraria sono rappresentati dalle attività di scavo, di ripristino del profilo del terreno, di spietramento e di sistemazione idraulico-agrarie per destinare l’area bonificata a successive coltivazioni. 

5. Le rocce di grandi e piccole dimensioni ottenute durante i lavori di bonifica agraria devono essere riutilizzati in sito per opere collaterali (muretti, lastricati e fossetti) e non possono essere oggetto di commercializzazione.

6. Il materiale, residuo della bonifica, può essere trasferito all’interno del fondo o dei fondi contigui, ancorché di proprietà diverse, o in caso di materiali di risulta deve essere conferito gratuitamente in discarica autorizzata o in piazzali di stoccaggio. I materiali possono essere, nel caso se ne ravvisino le condizioni, riutilizzati dal comune, o messi a disposizione dal comune stesso, previo eventuale trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto della normativa vigente (L 98/2013 e DM 161/2012 e smi).

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19