Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 114 LE AREE BOSCATE: NORME GENERALI

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 39/2000, è definito bosco “qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 m, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altres&igrave bosco i castagneti da frutto e le sugherete”.

2. Laddove la precisa individuazione del bosco fosse dubbia, all’atto della richiesta di qualsiasi opera di trasformazione del suolo dovrà essere presentata un’autocertificazione, sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti l’effettiva assenza del bosco stesso nell’area d’intervento.

3. Non sono considerati boschi gli impianti arborei o arbustivi di specie vegetali forestali utilizzate come specie principale e/o secondaria in impianti di arboricoltura da legno.

4. Le aree del territorio aperto in fase di rinaturalizzazione, o con bosco in formazione, possono essere recuperate per l’attività agricola solo a seguito di autorizzazione degli uffici competenti.

5. Le aree boscate sono tutelate dal RU per il mantenimento del corretto funzionamento dei processi ecologico - naturali all’interno del territorio comunale, nonché per l’equilibrio fra questi ed i processi antropici garantiti dalla presenza di aree a basso grado di antropizzazione come le aree boscate ed i reticoli idraulici.

6. La conservazione e il potenziamento dell’assetto vegetazionale delle aree boscate esistenti è finalizzato:

  • - alla difesa geomorfologia e idrogeologica del territorio;
  • - allo sviluppo di attività turistiche compatibili;
  • - alla tutela della varietà delle specie vegetali autoctone e faunistiche presenti nel territorio.

7. All’interno delle aree boscate, cos&igrave come individuate al comma 1, sono vietati i seguenti interventi:

  • - nuova edificazione, fatta salve le opere pubbliche per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;
  • - riduzione delle superfici boscate. Nelle aree degradate di bosco ceduo o misto, limitrofe ai centri abitati, alle zona artigianali, o ad insediamenti artigianali isolati, sono ammessi interventi di riqualificazione del patrimonio boschivo, che consentano di intervenire sui margini del bosco consentendo un corretto inserimento delle infrastrutture e dei fabbricati e delle loro pertinenze. Per tali interventi dovranno essere presentati progetti specifici di riqualificazione dell’area. L’intervento di riqualificazione dovrà prevedere rimboschimenti compensativi;
  • - qualsiasi forma di nuova edificazione nei terreni boscati ancorché percorsi da fuoco per un periodo di dieci anni, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio.

8. Inoltre è vietato l’abbattimento e l’espianto dei boschi ripariali, e in genere della vegetazione igrofila, se non per necessità legate al corretto assetto idrogeologico dell’area, ovunque sia presente nel territorio rurale e aperto, e in particolare nella zona delle aree golenali, e nella zona degli alvei fluviali, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, nel qual caso i predetti elementi vegetazionali vanno sostituiti, nelle stesse posizioni e giaciture, nonché con esemplari delle medesime specie.

9. Sono ammessi i seguenti interventi:

  • - quelli finalizzati al miglioramento della gestione del patrimonio forestale ed in particolare quelli tendenti ad aumentarne la stabilità e quelli di prevenzione degli incendi boschivi attraverso la manutenzione, l’adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, di piste tagliafuoco, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, in tutti i casi di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, e non pavimentate con materiali impermeabilizzanti, nonché di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname;
  • - realizzazione di torrette in legno per l’avvistamento degli incendi;
  • - realizzazione di invasi e/o punti di riserva d’acqua per antincendio.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19