Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 112 AMBITO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI

1. Nelle Tavole di Livello A sono individuate con apposito segno grafico due zone destinate ad attività produttive nel territorio rurale: l'“Allevamento Agricolo Ginestreti” e l'"G.A.I.T.” (ex Amiata Salumi) in località Fornacina. Sono due attività esistenti per le quali il Regolamento Urbanistico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 48 del Piano Strutturale, stabilisce le regole di cui ai punti seguenti.

2. Le aree classificate come "Aree per attività produttive nel territorio rurale" corrispondono alla zona territoriale omogenea di tipo "D", con riferimento alla classificazione di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

3. Gli edifici esistenti sono classificati in Classe IVb; ad essi si applicano le norme previste al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e su di essi sono ammessi i seguenti interventi urbanistico - edilizi (come stabilito nell'articolo citato):

  • - la manutenzione ordinaria senza mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili;
  • - la manutenzione ordinaria recante mutamento dell'aspetto esteriore degli immobili;
  • - la manutenzione straordinaria;
  • - il restauro e risanamento conservativo;
  • - la ristrutturazione edilizia R1, R2, R3 e R4;
  • - le addizioni funzionali;
  • - le addizioni volumetriche ;
  • - la sostituzione edilizia ;
  • - la ristrutturazione urbanistica;

4. Nella realizzazione degli interventi di cui al punto si deve rispettare i seguenti parametri urbanistico - edilizi:

  • - è concesso un incremento "una tantum" della Superficie utile lorda (SUL) fino al 30% della SUL e fino al 30% del volume esistente al momento dell'entrata in vigore del Piano Strutturale;
  • - il Rapporto di copertura (RC) non può superare il limite del 50%.
  • - la Superficie permeabile di pertinenza (SPP) non può essere inferiore al 30%
  • - l'altezza massima (H) non può superare quella dell'edificio da ampliare

5. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricate, le distanze minime dai confini e dagli spazi pubblici si rimanda a quanto contenuto all'art. 15.

6. Nella realizzazione degli interventi si dovranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni di ordine generale:

  • - si dovrà verificare la fattibilità geologica degli interventi oltre a garantire il mantenimento della funzionalità idraulica del contesto d'intervento (efficienza della rete idrologica e minimizzazione dell'impermeabilizzazione superficiale);
  • - verifica dell'efficacia del sistema di depurazione e smaltimento delle acque reflue sia rispetto all'attuale attività sia rispetto al suo potenziamento in ragione del previsto ampliamento di SUL;
  • - riqualificazione ambientale dell’intera area tramite la realizzazione di fasce alberate di separazione dell’attività produttiva dal contesto agricolo

7. Nelle "Aree per attività produttive nel territorio rurale" non è ammesso, in nessun caso, il cambio di destinazione d'uso

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19