Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 111 AMBITO DEI NUCLEI RURALI

1. Sono denominati “Nuclei rurali” gli aggregati sparsi nel territorio rurale caratterizzati (anche da un punto di vista tipologico) da una evidente funzione residenziale non legata, neanche storicamente, all'utilizzo agricolo della campagna circostante.

2. All'interno del perimetro dei “Nuclei rurali” non si applicano le vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale, né si applicano le disposizioni di cui al xxxx. E’ altres&igrave consentito il mantenimento delle attività agricole, aziendali o amatoriali, presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

3. Sugli edifici facenti parte dei "Nuclei Rurali" si applicano le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente). Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile alle Tavole di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati).

5. Qualora fra gli interventi di cui al comma 4 siano presenti l'addizione funzionale e l'addizione volumetrica si potranno consentire ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni alloggio e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente per gli edifici con destinazione diversa dalla residenza.

6. All'interno del perimetro dei “Nuclei rurali”:

4. Si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").

5. È ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.

6. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici.

7. L’ampliamento degli edifici esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:

  • - Nel caso in cui il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in prossimità di nuclei poderali esistenti.
  • - Negli interventi di ampliamento degli edifici esistenti si può superare l'altezza degli edifici da ampliare.
  • - Si dovrà limitare al massimo l’abbattimento di piante adulte.
  • - La finitura delle facciate esterne deve essere in pietra a faccia vista oppure ad intonaco civile. È consentito comunque l’uso di legno, metallo e vetro.
  • - Negli ampliamenti e nelle trasformazioni si dovranno rispettare i caratteri architettonici, i materiali ed i colori degli edifici esistenti;
  • - Il tetto dovrà essere realizzato a doppia falda o padiglione con pendenza tradizionale; il manto di copertura deve essere realizzato in tegole e coppi oppure si può realizzare il tetto-giardino;
  • - Negli edifici esistenti, quando la realizzazione di porticati e loggiati è ammessa dalle norme di cui al Titolo IV, la realizzazione degli stessi potrà avvenire solo su di un lato del fabbricato e con superficie non superiore al 25% della superficie coperta dello stesso edificio.

8. Nelle pertinenze degli edifici e/o complessi edilizi appartenenti ai "Nuclei rurali" sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di i parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc);

9. I criteri di realizzazione delle strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.),sono i seguenti:

  • - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  • - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
  • - prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
  • - dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, etc.).

10. All'interno del perimetro dei “Nuclei rurali”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:

R - Attività Residenziale

R1. - residenze;

R2. - le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000);

I - Attività Industriale e Artigianale

I1. - Attività Industriali e Artigianali di base con Sul fino a 400 mq;

C - Attività Commerciale

C1. - commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato con Sul &ly; 200 mq;

C7. - pubblici esercizi; bar, ristoranti. pizzerie, birrerie, self service e simili;

C8. - attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona: panetterie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista e simili

T - Attività Turistico - Ricettiva

T1. - alberghi, hotel, motel, pensioni;

T3. - Bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze ;

T7. - aree di sosta per camper e roulotte;

D - Attività Direzionale

D1. - uffici, studi professionali

D3. - agenzie turistiche ed immobiliari.

S - Attività di Servizio

S1. - servizi pubblica amministrazione ed amministrativi in genere: servizi comunali, provinciali, etc., servizi della protezione civile, della giustizia, della pubblica sicurezza e militari, servizi postali, telefonici e di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, etc.);

S5. - servizi per il culto; chiese, conventi, cappelle, oratori, canoniche;

S9. - Servizi sportivi: palestre e centri benessere, piscine, palazzi dello sport, campi sportivi coperti e scoperti;

S10. - Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;

S11. - Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, impianti per la telefonia fissa e mobile, tec.;

V - Verde Pubblico

V1. - parchi, parchi attrezzati, parchi gioco, piazze alberate;

V2. - aree e percorsi attrezzati per il passeggio e l'escursione;

V3. - verde di arredo stradale e pubblico in genere;

P - Parcheggi pubblici o di uso pubblico

P1. - parcheggi a raso;

11. Per Il cambio di destinazione d'uso si applicano le norme contenute agli articoli 37 e 38 riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità degli stessi cambi di destinazione.

12. Negli interventi di addizione volumetrica, oppure nei cambi di destinazione d'uso, nei frazionamenti o negli accorpamenti non possono essere realizzate attività produttive con Sul maggiore di 400 mq e attività commerciali con Sul maggiore di 2.000 mq

13. Negli interventi di frazionamento di unità immobiliari esistenti e nei cambi di destinazione d'uso non è ammessa la formazione di alloggi di dimensione inferiore a mq 55; la regola vale sia per gli alloggi frazionati, sia per gli alloggi creati in seguito al frazionamento. Gli alloggi in aumento derivati da frazionamento o da un cambio di destinazione d'uso devono essere decurtati dagli "Alloggi da recupero disponibili" di cui alle tabelle presenti nell'Allegato A.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19