Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 109 AMBITO A PREVALENTE FUNZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE

1. L'"Ambito del territoriale rurale a prevalente funzione ecologico ambientale" coincide con il territorio che la Tav. U2 del Piano Strutturale individua come appartenete al Sistema Territoriale della "Vetta dell'Amiata".

2. Coerentemente con quanto stabilito all'art. 33 delle Norme del P.S., il Regolamento Urbanistico, all'interno dell'Ambito, persegue i seguenti obiettivi di tutela e trasformazione:

  • - Riqualificazione e potenziamento dell’offerta turistica di carattere “naturalistico”.
  • - Sviluppo e potenziamento dell’offerta turistica legata agli sport invernali in un’ottica sistemica con gli impianti e le piste da sci presenti nei comuni contermini.
  • - Integrazione fra le attività di manutenzione e taglio del bosco con le attività di escursionismo turistico.
  • - Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.
  • - Favorire il recupero della viabilità storica a fini turistici e ricettivi, finalizzata alla realizzazione di una sentieristica a rete sul territorio comunale e con i comuni limitrofi.
  • - Tutela delle seguenti elementi di pregio presenti nel Sistema Territoriale che contraddistinguono l’identità del Luogo:
    • a) Il patrimonio boschivo e vegetazionale
    • b) Il sistema idrografico: gli alvei ed i percorsi fluviali
    • c) Le opere di regimazione delle acque e di difesa idraulica, compresi i relativi manufatti
    • d) Il sistema delle aree agricole con campi chiusi
    • e) Il sistema della viabilità rurale

3. Nel territorio dell'Ambito di cui al presente articolo è consentita:

  • - la realizzazione di nuovi edifici connessi all'attività agricola dietro la presentazione di P.A.P.M.A.A.;
  • - la realizzazione di nuovi edifici non connessi all'attività agricola esclusivamente quando previsti nel Piano Strutturale e compresi fra gli interventi di cui all'art. 113 ("Ambito degli interventi Strategici") e all'art. 112 ("Ambito delle attività produttive esistenti");
  • - la realizzazione di tutte le attività e le strutture previste agli articoli da 121 a 128.

4. Sugli edifici appartenenti all'Ambito di cui al presente articolo si applicano:

1. le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e le norme di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2. le norme di cui agli articoli 119 ("Recupero del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola") e 120 ("Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola").

5. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo V per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati). Nel caso in cui fra gli interventi ammessi vi siano interventi che consentano l'ampliamento ed il trasferimento di volumetria si applicano i parametri previsti agli articoli 43 e 44 della L.R. 1/05 e dagli articoli 119 ("Recupero del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola") e 120 ("Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola").

6. Nelle aree contigue agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti all'Ambito di cui al presente articolo sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc).

7. I criteri di realizzazione delle strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.),sono i seguenti:

  • - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  • - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
  • - prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
  • - dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, etc.).

8. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione ecologico - ambientale ":

  • - Non si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").
  • - Non è ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.
  • - È consentita la realizzazione di recinzioni unicamente su superfici superiori ad 1ha per i castagneti da frutto (come individuati nelle tavole del P.S. riguardanti l'uso del suolo) e/o solo per garantire la protezione ed interventi di rimboschimento. Le recinzioni devono essere realizzate con pali di legno infissi al suolo e reti a maglia sciolta e devono essere rimosse una volta che rimboschimento si sia affermato. Le recinzione non devono andare a precludere i passaggi e la viabilità esistente.
  • - È consentita la riconversione del castagneto ceduo in castagneto da frutto.
  • - Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità per transito di mezzi meccanici se non per motivi strettamente legati alla manutenzione, taglio e utilizzazione del bosco

9. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente funzione ecologico - ambientale" si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le attività agricole e le attività connesse e integrative alle attività agricole, come definite dalla legislazione vigente. Nello specifico le attività integrative potranno comprendere funzioni di presidio umano sul territorio, commerciali, produttive, turistiche, di servizio, di supporto per svago, tempo libero, ricreazione e didattica, formazione e ricerca e quant’altro legato alla tipicità dei luoghi, purché strettamente interconnesse all’attività agricola. Sono altresì ammesse le attività di tipo ricettivo quali: bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze.

10. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:

  • - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso con l'esclusione delle norme riguardanti la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
  • - le norme contenute nell'art. 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni
  • - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.

11. La realizzazione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:

  • - Gli edifici costruiti ex nuovo devono essere schermati rispetto alle visuali di pregio individuate nelle Tavole di Livello C.
  • - I nuovi edifici devono essere realizzati di norma nelle immediate vicinanze degli edifici esistenti in modo da formare con essi un aggregato rurale che risulti unitario e conchiuso.
  • - in assenza di preesistenze edilizie, quindi non potendo conseguire aggregazioni significanti, si dovrà garantire comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate.
  • - nel caso in cui il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in prossimità di nuclei poderali esistenti.
  • - Non si può superare l’altezza dei due piani fuori terra nelle costruzioni ex novo e, negli ampliamenti, l'altezza degli edifici da ampliare.
  • - Si dovrà limitare al massimo l’abbattimento di piante adulte.
  • - La finitura delle facciate esterne deve essere in pietra a faccia vista oppure ad intonaco civile. È consentito comunque l’uso di legno, metallo e vetro.
  • - Negli ampliamenti e nelle trasformazioni si dovranno rispettare i caratteri architettonici, i materiali ed i colori degli edifici esistenti;
  • - Il tetto dovrà essere realizzato a doppia falda o padiglione con pendenza tradizionale; il manto di copertura deve essere realizzato in tegole e coppi oppure si può realizzare il tetto-giardino;
  • - Negli edifici da realizzarsi ex si potrà realizzare una superficie da adibirsi a loggiato o porticato solo su di un lato del fabbricato e con superficie non superiore al 25% della superficie coperta dello stesso edificio. Negli edifici esistenti, quando la realizzazione di porticati e loggiati è ammessa dalle norme di cui al Titolo IV, valgono le stesse regole che valgono per gli edifici costruiti ex novo.
  • - La planimetria del nuovo manufatto edilizio deve avere una forma planimetrica rettangolare con un rapporto lato lungo/lato corto maggiore o uguale a 1,25; forme diverse possono essere accettate in ragione dell’inserimento nel contesto e del valore architettonico dell’opera.
  • - Tutti i nuovi edifici devono essere collegati alla pubblica fognatura ovvero, quando ciò sia economicamente molto oneroso, si potrà ricorrere a sistemi locali di depurazione oppure a sistemi locali di accumulo e smaltimento,senza il ricorso alla sub-irrigazione.
  • - Nella realizzazione delle nuove fognature deve utilizzare il sistema della separazione fra acque meteoriche e reflue e, per quest’ultime, si deve garantire un elevato grado di impermeabilizzazione utilizzando tecniche appropriate quali la doppia fognatura.
  • - La realizzazione dei nuovi edifici o la modifica della situazione insediativa preesistente deve rispettare il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee, per ottenere prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19