Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 108 AMBITO A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA

1. In considerazione della marginalità del territorio comunale, della sua classificazione quale territorio montano e svantaggiato ai sensi della Direttiva CEE 268/1975, della necessità di integrare le attività agricole con altre forme di valorizzazione delle risorse territoriali, il RU classifica il territorio rurale (ad eccezione del territorio della Vetta dell'Amiata) quale “aree a prevalente funzione agricola”. Quindi L’ambito territoriale di cui al presente articolo comprendente il territorio rurale a valle della S.P. del Monte Amiata e va a coincidere con il territorio che la Tav. U2 del Piano Strutturale individua come appartenete ai Sistemi Territoriali del "Cono dell'Amiata", delle "Pendici dell'Amiata", dell'"Alta Valle del Fiora" e dell'"Alta Valle dell'Albegna".

2. In recepimento del PIT (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana) e del PTC (piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto) la classificazione della zona a Prevalente Funziona agricola, dettata dal PS approvato dal Comune di Santa Fiora, in coerenza alla normativa allora vigente, va ridefinita come zona T.E.R.A. (territori ad elevato rischio di abbandono) per tutta la superficie comunale, individuando in coerenza con il PS approvato, una dimensione minima aziendale i 3ha di superficie, al fine di garantire il mantenimento delle piccole aziende esistenti, in una zona ad alta frammentazione fondiaria, situazione caratteristica dell’intero Monte Amiata.

3. Nell’ambito territoriale di cui al presente articolo ogni uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi di invarianza presenti, deve essere finalizzato, o comunque risultare compatibile, con il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano Strutturale, di seguito elencati:

* Promozione e sviluppo delle attività agrituristiche e turistiche con finalità ricreative, sportive, didattiche, scientifiche e culturali

* Conservazione, riqualificazione e promozione del paesaggio quale elemento determinante dello sviluppo economico e turistico del sottosistema

* Riqualificazione e potenziamento dell’offerta turistica di carattere “naturalistico”

* Sostegno e promozione della produzione agricola tradizionale

* Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente

* Tutela delle seguenti elementi di pregio presenti nel Sistema Territoriale che contraddistinguono l’identità del Luogo:

  • a) Il patrimonio boschivo e vegetazionale
  • b) Il sistema idrografico: gli alvei ed i percorsi fluviali
  • c) Le opere di regimazione delle acque e di difesa idraulica, compresi i relativi manufatti
  • d) Il sistema delle aree agricole con campi chiusi
  • e) Le aree adibite a oliveto
  • f) Il sistema della viabilità rurale

4. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente uso agricolo" si applicano:

  • - le vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale;
  • - le disposizioni di cui al Titolo VII Capo II delle presenti norme.

5. Nel territorio dell'Ambito di cui al presente articolo è consentita la realizzazione:

  • - di nuovi edifici connessi all'attività agricola dietro la presentazione di P.A.P.M.A.A.;
  • - di nuovi edifici non connessi all'attività agricola esclusivamente quando previsti nel Piano Strutturale e compresi fra gli interventi di cui all'art. 113 ("Ambito degli interventi Strategici") e all'art. 112 ("Ambito delle attività produttive esistenti");
  • - la realizzazione di tutte le attività e le strutture previste agli articoli da 121 a 128.

6. Sugli edifici appartenenti all'Ambito di cui al presente articolo si applicano:

1. le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e le norme di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

2. le norme di cui agli articoli 119 ("Recupero del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola") e 120 ("Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola").

7. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo V per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati). Nel caso in cui fra gli interventi ammessi vi siano interventi che consentano l'ampliamento ed il trasferimento di volumetria si applicano i parametri previsti agli articoli 43 e 44 della L.R. 1/05 e dagli articoli 119 ("Recupero del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola") e 120 ("Patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola").

8. Nelle aree contigue agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti all'"Ambito del territorio rurale a prevalente uso agricolo" sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc).

9. I criteri di realizzazione delle strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.),sono i seguenti:

  • - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
  • - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;
  • - prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
  • - dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, etc.).

10. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente uso agricolo":

  • - Non si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").
  • - Non è ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.

11. All'interno dell'"Ambito del territorio rurale a prevalente uso agricolo" si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le attività agricole e le attività connesse e integrative alle attività agricole, come definite dalla legislazione vigente. Nello specifico le attività integrative potranno comprendere funzioni di presidio umano sul territorio, commerciali, produttive, turistiche, di servizio, di supporto per svago, tempo libero, ricreazione e didattica, formazione e ricerca e quant’altro legato alla tipicità dei luoghi, purché strettamente interconnesse all’attività agricola. Sono altresì ammesse le attività di tipo ricettivo quali: bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze.

12. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:

  • - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso con l'esclusione delle norme riguardanti la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
  • - le norme contenute nell'art. 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni
  • - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.

13. La realizzazione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli esistenti dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:

  • - Gli edifici costruiti ex nuovo devono essere schermati rispetto alle visuali di pregio individuate nelle Tavole di Livello C .
  • - I nuovi edifici devono essere realizzati di norma nelle immediate vicinanze degli edifici esistenti in modo da formare con essi un aggregato rurale che risulti unitario e conchiuso.
  • - in assenza di preesistenze edilizie, quindi non potendo conseguire aggregazioni significanti, si dovrà garantire comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate.
  • - nel caso in cui il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in prossimità di nuclei poderali esistenti.
  • - Non si può superare l’altezza dei due piani fuori terra nelle costruzioni ex novo e, negli ampliamenti, l'altezza degli edifici da ampliare.
  • - Si dovrà limitare al massimo l’abbattimento di piante adulte.
  • - La finitura delle facciate esterne deve essere in pietra a faccia vista oppure ad intonaco civile. È consentito comunque l’uso di legno, metallo e vetro.
  • - Negli ampliamenti e nelle trasformazioni si dovranno rispettare i caratteri architettonici, i materiali ed i colori degli edifici esistenti;
  • - Il tetto dovrà essere realizzato a doppia falda o padiglione con pendenza tradizionale; il manto di copertura deve essere realizzato in tegole e coppi oppure si può realizzare il tetto-giardino;
  • - Negli edifici da realizzarsi ex si potrà realizzare una superficie da adibirsi a loggiato o porticato solo su di un lato del fabbricato e con superficie non superiore al 25% della superficie coperta dello stesso edificio. Negli edifici esistenti, quando la realizzazione di porticati e loggiati è ammessa dalle norme di cui al Titolo IV, valgono le stesse regole che valgono per gli edifici costruiti ex novo.
  • - La planimetria del nuovo manufatto edilizio deve avere una forma planimetrica rettangolare con un rapporto lato lungo/lato corto maggiore o uguale a 1,25; forme diverse possono essere accettate in ragione dell’inserimento nel contesto e del valore architettonico dell’opera.
  • - Tutti i nuovi edifici devono essere collegati alla pubblica fognatura ovvero, quando ciò sia economicamente molto oneroso, si potrà ricorrere a sistemi locali di depurazione oppure a sistemi locali di accumulo e smaltimento,senza il ricorso alla sub-irrigazione.
  • - Nella realizzazione delle nuove fognature deve utilizzare il sistema della separazione fra acque meteoriche e reflue e, per quest’ultime, si deve garantire un elevato grado di impermeabilizzazione utilizzando tecniche appropriate quali la doppia fognatura.
  • - La realizzazione dei nuovi edifici o la modifica della situazione insediativa preesistente deve rispettare il disegno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee, per ottenere prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.

14. Inoltre, sempre negli interventi di cui al punto precedente, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

* Nella realizzazione di eventuali muri di sostegno per la sistemazione degli sbancamenti dei versanti sarà subordinata alla verifica di stabilità generale della pendice nella configurazione originaria e nella configurazione conseguente all’intervento. Saranno da prevedere, inoltre, l’adozione di opportuni manufatti di drenaggio e di regolazione del deflusso che evitino l’insorgere di dannose sovrapressioni delle acque di infiltrazione e di ruscellamento selvaggio. In nessun caso la messa in opera di una struttura di sostegno dovrà provocare l’alterazione del reticolo idrografico superficiale e/o il ristagno delle acque di scorrimento superficiale.

* Nella realizzazione di eventuali infrastrutture viarie i rilevati non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di mantenere il collegamento "monte-valle" delle acque di superficie si dovranno prevedere opportune “luci” di passaggio appositamente aperte nella struttura del rilevato. I sottopassi e le botti per l’attraversamento dei fossi da parte della rete viaria dovranno essere dimensionati in modo da evitarne il restringimento della sezione di deflusso e da permettere la manutenzione periodica. L’allontanamento delle acque piovane dai piani viari dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica con appositi manufatti di raccolta messi in opera con funzionalità antierosiva. Per le strade sterrate e/o non asfaltate, la viabilità poderale ed i sentieri si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali sistemati in modo da evitare l’innesco di fenomeni di erosione incanalata nei terreni di sgrondo adiacenti;

* Le sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei rilevati dovranno essere realizzate in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell’efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali e dovranno essere tesi ad evitare l’ulteriore impermeabilizzazione superficiale

* Tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche nella rete di scolo esistente.

* La messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l’alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali

* Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all’interramento dei fossi quando non si provveda a definire, in alternativa, un nuovo percorso e un nuovo recapito per le acque di deflusso

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19