Art. 107 AREE A PREVALENTE USO AGRICOLO DI TUTELA DEI CENTRI ABITATI
1. Sono denominate “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati” le aree contigue agli insediamenti che mantengono una chiara predominanza della funzione agricola anche se in forma attenuata e alternata ad usi complementari del sistema urbano. Trattasi di aree estese e spesso prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili. Comprendono parti intercluse o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato, anche correlato a fenomeni di abbandono colturale. Tali aree sono in genere caratterizzate da:
- - sistema produttivo agricolo perdurante, seppur notevolmente indebolito, con prevalenza di seminativi;
- - fenomeni di frazionamento fondiario correlato ad attività agricole amatoriali;
- - presenza di manufatti incongrui, in prevalenza di origine abusiva
2. Il Regolamento Urbanistico persegue il recupero e la riqualificazione delle aree di cui trattasi in ragione di un rafforzamento della loro complementarità paesaggistica ed ambientale al territorio rurale ed agli insediamenti; ogni attività, uso o intervento deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- - recupero e incentivazione delle attività aziendali di coltivazione;
- - configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
- - riqualificazione ambientale e paesaggistica, mediante manutenzione dell'assetto morfologico dei suoli, conservazione e/o recupero degli impianti arborei, bonifica di eventuali discariche abusive;
- - presidio idrogeologico, compresi interventi di manutenzione e ripristino del reticolo idrografico superficiale;
- - disciplina dell’agricoltura amatoriale e suo orientamento verso forme compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici.
- - riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva.
3. Nelle aree “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati” non si applicano le vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale (Titolo IV Cap. III della L.R. 1/2005). I terreni delle aziende agricole possono comunque essere per utilizzati per esercitare l'attività agricola e computati per la redazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 42 della legge citata.
4. Sugli edifici appartenenti alle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati" si applicano le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e le norme di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati). Nel caso in cui fra gli interventi ammessi vi siano interventi che consentano l'ampliamento ed il trasferimento di volumetria si applicano i parametri previsti agli articoli 43 e 44 della L.R. 1/05.
5. Nelle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati":
- - Non si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").
- - Non è ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.
- - Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici anche a seguito della presentazione del "Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" previsto dall'art. 42 della L.R. 1/2005. Fanno eccezione a questo divieto, secondo quanto previsto dall'art. 38 delle Norme del Piano Strutturale, i nuovi edifici eventualmente presenti nei P.A.P.M.A.A. presentati dall'Azienda “Podere Asche".
6. Nelle aree contigue agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati" sono consentiti i seguenti interventi:
- - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
- - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
- - le sistemazioni a verde, la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc);
7. É inoltre ammessa la realizzazione delle seguenti attività:
- - coltivazione di ortaggi, alberi da frutto e realizzazione di piccoli tunnel, temporanei e monofila per la copertura delle colture erbacee a ciclo inverno-primaverile;
- - ricoveri equini (art. 126);
- - manufatti precari (art. 125);
- - attività di ristorazione (art. 122);
- - strutture pertinenziali (art. 124);
- - strutture per ricovero cani (art. 128).
8. All'interno dei “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:
R - Attività Residenziale
R1 - residenze
R3. - le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000);
I - Attività Industriale e Artigianale
I1. - Attività Industriali e Artigianali di base con Sul fino a 400 mq;
C - Attività Commerciale
C1. - commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato con Sul < 200 mq;
C7. - pubblici esercizi; bar, ristoranti. pizzerie, birrerie, self service e simili;
C8. - attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona: panetterie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista e simili
T - Attività Turistico - Ricettiva
T3. - Bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze ;
D - Attività Direzionale
D1. - uffici, studi professionali
D3. - agenzie turistiche ed immobiliari.
S - Attività di Servizio
S5. - servizi per il culto; chiese, conventi, cappelle, oratori, canoniche;
In generale servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati e realizzabili negli edifici esistenti.
A - Attività Agricola
A1. - attività agricole e forestali;
A2. - residenza agricola;
A3. - servizi connessi all'attività agricola: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attività di promozione della produzione agricola;
A4. - agriturismo e altre attività connesse.
V - Verde Pubblico
V1. - parchi, parchi attrezzati, parchi gioco, piazze alberate;
V2. - aree e percorsi attrezzati per il passeggio e l'escursione;
V3. - verde di arredo stradale e pubblico in genere;
P - Parcheggi pubblici o di uso pubblico
P1. - parcheggi a raso;
9. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:
- - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso con l'esclusione delle norme riguardanti la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
- - le norme contenute nell'art. 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni
- - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.