Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 107 AREE A PREVALENTE USO AGRICOLO DI TUTELA DEI CENTRI ABITATI

1. Sono denominate “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati” le aree contigue agli insediamenti che mantengono una chiara predominanza della funzione agricola anche se in forma attenuata e alternata ad usi complementari del sistema urbano. Trattasi di aree estese e spesso prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili. Comprendono parti intercluse o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato, anche correlato a fenomeni di abbandono colturale. Tali aree sono in genere caratterizzate da:

  • - sistema produttivo agricolo perdurante, seppur notevolmente indebolito, con prevalenza di seminativi;
  • - fenomeni di frazionamento fondiario correlato ad attività agricole amatoriali;
  • - presenza di manufatti incongrui, in prevalenza di origine abusiva

2. Il Regolamento Urbanistico persegue il recupero e la riqualificazione delle aree di cui trattasi in ragione di un rafforzamento della loro complementarità paesaggistica ed ambientale al territorio rurale ed agli insediamenti; ogni attività, uso o intervento deve favorire per quanto possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - recupero e incentivazione delle attività aziendali di coltivazione;
  • - configurazione coerente degli spazi non edificati e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
  • - riqualificazione ambientale e paesaggistica, mediante manutenzione dell'assetto morfologico dei suoli, conservazione e/o recupero degli impianti arborei, bonifica di eventuali discariche abusive;
  • - presidio idrogeologico, compresi interventi di manutenzione e ripristino del reticolo idrografico superficiale;
  • - disciplina dell’agricoltura amatoriale e suo orientamento verso forme compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici.
  • - riordino degli assetti insediativi, anche mediante eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva.

3. Nelle aree “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati” non si applicano le vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale (Titolo IV Cap. III della L.R. 1/2005). I terreni delle aziende agricole possono comunque essere per utilizzati per esercitare l'attività agricola e computati per la redazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 42 della legge citata.

4. Sugli edifici appartenenti alle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati" si applicano le norme di cui al Titolo IV (Il patrimonio edilizio esistente) e le norme di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi urbanistico - edilizi ammissibili su detti edifici sono quelli previsti negli articoli del Titolo IV per la classe di appartenenza di ciascun edificio rilevabile negli elaborati grafici di Livello B oppure nella "Schedatura di rilevamento e classificazione del patrimonio edilizio esistente" (per gli edifici rilevati). Nel caso in cui fra gli interventi ammessi vi siano interventi che consentano l'ampliamento ed il trasferimento di volumetria si applicano i parametri previsti agli articoli 43 e 44 della L.R. 1/05.

5. Nelle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati":

  • - Non si applicano le norme di cui all'articolo 36 ("Parcheggi con vincolo pertinenziale").
  • - Non è ammessa la realizzazione di garage fuori terra in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.
  • - Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici anche a seguito della presentazione del "Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" previsto dall'art. 42 della L.R. 1/2005. Fanno eccezione a questo divieto, secondo quanto previsto dall'art. 38 delle Norme del Piano Strutturale, i nuovi edifici eventualmente presenti nei P.A.P.M.A.A. presentati dall'Azienda “Podere Asche".

6. Nelle aree contigue agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle "Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati" sono consentiti i seguenti interventi:

  • - l'installazione dei "manufatti edilizi minori" previsti dall'art. 82;
  • - la realizzazione di cantine, autorimesse e volumi tecnici interrati fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;
  • - le sistemazioni a verde, la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso e di pavimentazioni, l'installazione di cancelli, recinzioni e arredi fissi in genere (barbecue, piccoli forni, panchine, ecc);

7. É inoltre ammessa la realizzazione delle seguenti attività:

  • - coltivazione di ortaggi, alberi da frutto e realizzazione di piccoli tunnel, temporanei e monofila per la copertura delle colture erbacee a ciclo inverno-primaverile;
  • - ricoveri equini (art. 126);
  • - manufatti precari (art. 125);
  • - attività di ristorazione (art. 122);
  • - strutture pertinenziali (art. 124);
  • - strutture per ricovero cani (art. 128).

8. All'interno dei “Aree a prevalentemente uso agricolo di tutela dei centri abitati”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:

R - Attività Residenziale

R1 - residenze

R3. - le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000);

I - Attività Industriale e Artigianale

I1. - Attività Industriali e Artigianali di base con Sul fino a 400 mq;

C - Attività Commerciale

C1. - commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato con Sul < 200 mq;

C7. - pubblici esercizi; bar, ristoranti. pizzerie, birrerie, self service e simili;

C8. - attività artigianali a servizio della residenza e/o della persona: panetterie, pasticcerie, rosticcerie da asporto, parrucchiere, estetista e simili

T - Attività Turistico - Ricettiva

T3. - Bed and breakfast, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze ;

D - Attività Direzionale

D1. - uffici, studi professionali

D3. - agenzie turistiche ed immobiliari.

S - Attività di Servizio

S5. - servizi per il culto; chiese, conventi, cappelle, oratori, canoniche;

In generale servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati e realizzabili negli edifici esistenti.

A - Attività Agricola

A1. - attività agricole e forestali;

A2. - residenza agricola;

A3. - servizi connessi all'attività agricola: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attività di promozione della produzione agricola;

A4. - agriturismo e altre attività connesse.

V - Verde Pubblico

V1. - parchi, parchi attrezzati, parchi gioco, piazze alberate;

V2. - aree e percorsi attrezzati per il passeggio e l'escursione;

V3. - verde di arredo stradale e pubblico in genere;

P - Parcheggi pubblici o di uso pubblico

P1. - parcheggi a raso;

9. Negli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari esistenti, nei cambi di destinazione d'uso con o senza opere e negli interventi di addizione volumetrica si applicano le seguenti norme:

  • - le norme di cui al Titolo II Capo III riguardanti l'ammissibilità e l'onerosità dei cambi di destinazione d'uso con l'esclusione delle norme riguardanti la dotazione di parcheggi con vincolo pertinenziale;
  • - le norme contenute nell'art. 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni
  • - le norme contenute all'art. 18 riguardanti la dimensione minima degli alloggi.
Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19