Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 103 AREE VERDI AD USO PRIVATO ALL'INTERNO DELL'AREA URBANA

1. Sono denominate “Aree verdi ad uso privato all'interno dell'area urbana” le parti totalmente o prevalentemente inedificate degli insediamenti adibite ad attività agricole con carattere residuale o ad usi privati di varia natura (talora complementari ad attività insediate contigue) nelle quali non risulta completamente definito il rapporto di complementarità ambientale e funzionale con i tessuti edificati contermini. Comprendono parti in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato.

2. Tali aree possono essere considerate come aree libere in attesa di possibili e future destinazioni per funzioni più propriamente urbane sia pubbliche che private; per tali aree quindi la disciplina è mirata ad evitare compromissioni che pregiudichino i possibili futuri assetti.

3. All'interno delle " Aree verdi ad uso privato all'interno dell'area urbana ", ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 3 della L.R. 1/2005 e s.m.i., sono consentite le seguenti attività:

  • - verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.)
  • - attività ricreative all’aperto;
  • - spazi di parcheggio ad uso privato con fondo permeabile;
  • - gli orti urbani;
  • - le attività agricole presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

4. Solo per le attività già legittimamente esistenti in tali aree è ammesso il mantenimento di depositi di merci o di materiali che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee di lavoro e che non comportino l’esecuzione di opere cui consegua la trasformazione permanente del suolo. Tali depositi di merci e materiali potranno, previa richiesta al comune, essere recintati con rete a maglia sciolta opportunamente schermata con essenze autoctone dando luogo ad una situazione di decoro urbano e sostenibilità ambientale. La richiesta al comune dovrà contenere l’impegno a rimuovere tali depositi e le eventuali recinzioni al momento della cessazione delle esigenze temporanee dell’attività.

5. Non è ammessa nessuna nuova edificazione ivi compresi gli annessi agricoli, fatta eccezione per i manufatti precari di servizio all'attività ortiva, per le serre a copertura stagionale, per le tettoie o i gazebo a servizio di parcheggi e più in generale per i "Manufatti edilizi minori" di cui all'art. 82, con l'esclusione delle piscine. Queste strutture possono essere realizzate a condizione che abbiano i caratteri della precarietà e sia accompagnate da un atto unilaterale d’obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate e con esplicito impegno a rimuovere qualsiasi installazione o deposito fatti a semplice richiesta da parte del Comune.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19